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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2026

Cassazione n. 34781/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

/2025 della Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Considerato che il motivo proposto nell’interesse di Agyeman – condannatoper il reato di cui agli artt. 55 e 147 del d.lgs. n. 219 del 2006, con condannaconfermata in appello, per avere tentato di importare illecitamente medicinali –non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili dicensura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridicidal giudice del merito e non scandito da specifica critica delle argomentazioniposte a base della sentenza impugnata, volto a prefigurare una rivalutazionedelle fonti probatorie, avulso da pertinente individuazione di specificitravisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, nonchémanifestamente infondato, perché inerente ad asseriti vizi della motivazionepalesemente insussistenti;che la difesa lamenta, infatti, la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod.pen., sulla base di mere affermazioni, reiterative di generiche prospettazioniproposte in grado di appello;che la Corte di secondo grado ha correttamente evidenziato, quali elementiostativi, il quantitativo ingente di medicinali e il principio attivo che licontraddistingue, nonché la potenziale larga diffusività degli stessi.Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Cortecostituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi perritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione del la causa di inammissibi l i tà», al la declaratoriadell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2025 della Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Considerato che il motivo proposto nell’interesse di Agyeman – condannatoper il reato di cui agli artt. 55 e 147 del d.lgs. n. 219 del 2006, con condannaconfermata in appello, per avere tentato di importare illecitamente medicinali –non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili dicensura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridicidal giudice del merito e non scandito da specifica critica delle argomentazioniposte a base della sentenza impugnata, volto a prefigurare una rivalutazionedelle fonti probatorie, avulso da pertinente individuazione di specificitravisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, nonchémanifestamente infondato, perché inerente ad asseriti vizi della motivazionepalesemente insussistenti;che la difesa lamenta, infatti, la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod.pen., sulla base di mere affermazioni, reiterative di generiche prospettazioniproposte in grado di appello;che la Corte di secondo grado ha correttamente evidenziato, quali elementiostativi, il quantitativo ingente di medicinali e il principio attivo che licontraddistingue, nonché la potenziale larga diffusività degli stessi.Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Cortecostituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi perritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione del la causa di inammissibi l i tà», al la declaratoriadell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 34781/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris