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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 20 aprile 1995

Cassazione n. 32111/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Varese, nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20-04-1995, avverso l'ordinanza del 22-12-2022 del Tribunale di Varese; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Varese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Varese ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 22 dicembre 2022, con cui è stato annullato, limitatamente a una serie di beni indicati nel provvedimento, il decreto di convalida del sequestro preventivo disposto d'urgenza dal P.M., decreto emesso il 14 novembre dal G.I.P. del Tribunale di Varese, nell'ambito del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], indagato del reato di cui agli art. 216, 282, 292 e 295 del d.P.R. n. 43 del 1973; tale reato è stato contestato a Vladi per aver introdotto nel territorio dello Stato autovetture immatricolate all'estero sottraendo tali beni al pagamento dei diritti di confini; l'indagato, in particolare, quale titolare della ditta individuale di autonoleggio denominata "[OSCURATO:PERSONA] di Vladi E", introduceva nello Stato, destinandole stabilmente al noleggio in favore di privati, autovetture di lusso immatricolate in Svizzera, in assenza dei requisiti previsti per l'ammissione temporanea in base alla normativa doganale, tra cui una Ferrari modello 4888GTB e una Chevrolet modello Camaro; in [OSCURATO:PERSONA], sede della ditta, 1'8 novembre 2022.

2. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con il quale è stata dedotta l'inosservanza degli art. 125 comma 3 e 321, commi 1 e 2, 324, 309 cod. proc. pen., nonché degli art. 282 ss. del d.P.R. n. 43 del 1973 e dell'Accordo del 19 dicembre 1972 stipulato tra la CEE (oggi UE) e la Confederazione elvetica.

Si osserva in particolare che l'ambito applicativo della Convenzione del 1972 tra la Comunità e la Confederazione elvetica risulta debitamente circoscritto sia qualitativamente, essendo riferito solo alle merci originarie, sia quantitativamente, riguardando solo le merci elencate nell'art. 2, sia soggettivamente, concernendo gli scambi commerciali, ossia tra operatori professionali, e non anche nei confronti dei privati, essendo poi il beneficio daziario previsto dalla Convenzione ulteriormente subordinato alla condizione che la merce sia debitamente scortata da un documento attestante l'origine della stessa, documento rappresentato unicamente dal certificato EUR1 o dalla fattura emessa dal fornitore, oltre che alla sua regolare presentazione in dogana per la dichiarazione di importazione.

Partendo da tale premessa, il P.M. ricorrente contesta l'affermazione del Tribunale circa il difetto del fumus commisi delicti, rilevando che l'indagato ha omesso di dichiarare l'introduzione di merce allo "Stato estero", non avendo egli fornito alcuna prova in merito alla circostanza che le auto oggetto di sequestro siano originarie dell'Unione Europea, valendo ciò sia per la Ferrari, non potendosi escludere la possibilità di un assemblaggio anche con parti provenienti da altri Paesi esteri, sia a maggior ragione per la Chevrolet, avendo la casa produttrice sede negli [OSCURATO:PERSONA] d'America, per cui la relativa fabbricazione è sicuramente avvenuta fuori dall'Unione Europea.In ogni caso, si sottolinea che l'abolizione, a certe condizioni, dei dazi per gli scambi commerciali tra la Comunità e la Svizzera non ha comportato l'abolizione anche del delitto di contrabbando in caso di illecita introduzione di beni provenienti da tali territori, quando ciò avvenga in violazione delle regole doganali previste a presidio dei controlli dei traffici transfrontalieri e in assenza dei requisiti previsti dalle convenzioni per ottenere il trattamento agevolato.

Si segnala al riguardo che la giurisprudenza civile di questa Corte ha più volte affermato che i dazi gravanti su merce proveniente dalla Svizzera non sono stati aboliti indiscriminatamente, se non nei casi espressamente indicati nell'Accordo in materia di libero scambio per le merci originarie di uno dei membri e nel rispetto delle regole doganali previste per la concessione dell'agevolazione daziaria, fermo restando che il predetto Accordo non ha eliminato né la natura obbligatoria degli adempimenti previsti dalla normativa vigente, né tantomeno il potere di controllo e di vigilanza delle Autorità doganali, alle quali deve essere obbligatoriamente sottoposta la merce introdotta dagli Stati extra U.E.

Quanto poi ai dubbi esposti nell'ordinanza impugnata circa la determinazione del valore delle autovetture, effettuato mediante una "ricerca su internet", si precisa che la determinazione è avvenuta alla luce dei poteri dei funzionari doganali, ai sensi dell'art. 74 del Regolamento 952/2013, avente ad oggetto i "metodi secondari di determinazione del valore in dogana"; nel caso di specie, operando una ricerca su siti specializzati, gli operanti hanno accertato che il valore della Ferrari ammonta a 279.000 euro circa e quello della Chevrolet a 40.000 euro, per cui la determinazione dei valore della merce oggetto di sequestro non può essere ritenuta illegittima, ben potendo farsi ricorso al valore di transazione di merci identiche, come previsto dal citato art. 74, comma 2 lett.

A. Si evidenzia inoltre, in ordine alla mancanza della specifica contestazione dell'alt 70 del d.P.R. n. 633 del 1972, che sussiste effettivamente un contrasto riguardo alla configurabilità deil'Iva all'importazione tra i diritti di confine, avendo peraltro una recente sentenza di questa Corte (Sez. 3, n. 4978 del 13/01/2022, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]) chiarito che l'Iva all'importazione può cumularsi con il dazio doganale ai fini del calcolo e della liquidazione dei diritti doganali. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. In via preliminare, nel sintetizzare le tappe salienti dell'odierna vicenda, occorre partire dal decreto del 14 novembre 2022, con cui il G.I.P., convalidato il sequestro d'urgenza della P.G., ha disposto il sequestro preventivo delle due autovetture Ferrari modello 488 e Chevrolet modello Camaro, oltre che di una serie di documenti rinvenuti presso la ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA] di Vladi E", con sede in [OSCURATO:PERSONA], di cui è risultato titolare [OSCURATO:PERSONA].

Questi è stato indagato del reato di cui agli art. 216, 282, 292 e 295 del d.P.R. n. 43 del 1973, per avere introdotto nel territorio dello Stato le due autovetture immatricolate all'estero, sottraendo tali beni al pagamento dei diritti di confine, in assenza dei requisiti previst-rammissione temporanea dei beni.

Nel richiamare gli accertamenti svolti dal [OSCURATO:PERSONA] dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli di Varese, il G.I.P. ha osservato che l'indagato pubblicizzava la propria attività mediante apposito profilo facebook dove venivano pubblicate fotografie di autovetture di lusso, essendo possibile effettuare direttamente la prenotazione per il noleggio di tali auto presso la sede della ditta in Italia, presso i cui locali sono state trovate le due auto di lusso, la Ferrari 488 e la [OSCURATO:PERSONA], che erano state immatricolate in Svizzera.

A ciò è stato aggiunto che le autovetture in questione erano suscettibili di confisca obbligatoria, ai sensi dell'art. 301 del [OSCURATO:PERSONA] delle leggi doganali.

2. A conclusioni differenti è pervenuto il Tribunale del Riesame.

Ed invero, nell'accogliere l'istanza di riesame presentata nell'interesse dell'indagato, i giudici dell'impugnazione cautelare hanno escluso la sussistenza del fumus commisi delicti, evidenziando che, in base all'accordo stipulato il 19 dicembre 1972 tra l'allora CEE e la [OSCURATO:PERSONA], vincolante ai sensi dell'art. 216, par. 2, del TFUE, vi è stata una graduale e ormai compiuta soppressione dei dazi doganali all'importazione, che tuttavia non esclude la imposizione dell'iva, che rappresenta un tributo interno, dovuto allo Stato al momento dell'ingreso delle merci, a meno che non si provi che il tributo sia stato assolto anteriormente, al momento dell'esportazione dallo Stato di provenienza, ciò in conformità con il principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 10180 del 11/11/2004, dep. 2005, Rv. 231135), secondo cui, in materia di reati finanziari, integra l'ipotesi di cui all'art. 70, comma primo, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (evasione dell'Iva all'importazione) l'importazione di merce dalla [OSCURATO:PERSONA], atteso che soltanto i dazi in senso proprio e le tasse ad effetto equivalente sono stati soppressi in base agli art. 3 e 6 dell'Accordo stipulato il 19 dicembre 1972 tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], mentre è rimasta impregiudicata la facoltà di riscossione dell'Iva all'atto dell'ingresso di merci nel territorio degli Stati aderenti alla CEE, trattandosi di imposta il cui presupposto finanziario è diverso da quello dei dazi doganali, ed atteso altresì che l'art. 4 del citato Accordo stabilisce che le disposizioni relative alla graduale soppressione dei dazi all'importazione sono applicabili anche ai dazi doganali a carattere fiscale ed attribuisce allo Stato che abbia soppresso tale dazio la facoltà di sostituirlo con una tassa interna.Ciò premesso, il Tribunale del Riesame ha dunque escluso la sussistenza del reato di contrabbando, ritenendo ammissibile, in forza dell'Accordo del 1972, il transito delle autovetture sequestrate, che erano state immatricolate in Svizzera.

E ciò anche in ragione del fatto che il meccanismo utilizzato dai funzionari doganali per quantificare i diritti di confine non corrisposti era rimasto poco chiaro, essendosi fatto riferimento a una stima delle autovetture operata esclusivamente sulla base di una "ricerca su internet".

Al contempo, nell'ordinanza impugnata è stata ritenuta non praticabile l'eventuale riqualificazione del reato oggetto di imputazione provvisoria in quello previsto dall'art. 70 del d.P.R. n. 633 del 1972, non consentendo "la scarna documentazione" trasmessa dal P.M. i necessari accertamenti al riguardo.

Di qui l'annullamento del decreto di sequestro preventivo del G.I.P.

3. Orbene, l'impostazione del Tribunale, in quanto preceduta da una disamina razionale delle risultanze investigative, non appare censurabile in questa sede, dovendosi richiamare in tal senso la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

Non può invece essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett.

E) dell'art. 606 cod. proc. pen. (in tal senso, cfr. Sez.

Un. n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710).

4. Ora, secondo il Procuratore ricorrente, non sarebbe applicabile nel caso di specie la Convenzione del 1972 tra l'allora CEE e la Confederazione elvetica, che è operativa solo per i "prodotti originari" della Comunità e della Svizzera, mentre l'indagato non avrebbe fornito alcuna prova che le due autovetture oggetto di sequestro siano originarie dell'U.E., valendo ciò sia per la Ferrari, per la quale non è stata presentata alcuna dichiarazione attestante l'origine comunitaria della stesa, sia per la Chevrolet, che sicuramente non è oggetto di fabbricazione all'interno dell'U.E., visto che la sede costruttrice ha sede negli [OSCURATO:PERSONA], fermo restando che anche per la stessa Ferrari non può escludersi la possibilità di un assemblaggio anche con parti provenienti da altri Paesi terzi.

L'obiezione del Procuratore ricorrente non appare tuttavia decisiva, posto che, se è vero che l'applicazione della citata Convenzione del 1972 non è indiscriminata, ma riguarda i solo prodotti originari della Svizzera e dell'Unione europea, è tuttavia altrettanto vero che non risulta affatto provato, e l'onere incombeva innanzitutto sull'accusa, che le autovetture importate fossero state prodotte al di fuori dell'Unione Europea, e ciò con riferimento non solo alla Ferrari, che ha sede in Italia, ma anche alla Chevrolet, a nulla rilevando che la sede della predetta casa produttrice sia negli USA, il che non esclude che l'auto sia stata fabbricata nell'ambito dell'Unione Europea presso sedi decentrate della casa madre.

Né è stato specificato nel ricorso, a fronte della lacuna probatoria circa il presupposto della dedotta iiliceità del fatto, ovvero l'origine extra-comunitaria delle autovetture oggetto di sequestro, quale sia, ai fini della configurabilità del delitto ascritto all'indagato, la rilevanza penale dell'omessa dichiarazione circa la provenienza della merce importata da Vladi, non potendosi sottacere che tale dichiarazione, ove pure fosse stata esistente, non sarebbe stata di per sé sufficiente a comprovare l'origine dei prodotti e a stabilirne il regime doganale.

In definitiva, il presupposto fattuale che avrebbe giustificato la mancata applicazione della Convenzione del 1972 e consentito la configurabilità del reato contestato risulta evocato nel ricorso in termini assertivi e non specifici, per cui, fatti salvi i successivi sviluppi investigativi, deve concludersi che, almeno allo stato, le deduzioni del Tribunale non hanno trovato adeguata smentita.

5. Resta fermo che, come prospettato nella stessa ordinanza impugnata, la condotta per cui si procede potrebbe assumere rilievo, se non come contrabbando doganale, quantomeno ai fini della disciplina sull'Iva, dovendosi ribadire l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 45468 del 25/06/2014, Rv. 260913 e Sez. 3, n. 16860 del 17/03/2010, Rv. 246990), secondo cui, in materia di reati finanziari, a seguito della stipulazione dell'Accordo tra la [OSCURATO:PERSONA] e la Comunità europea del 19 dicembre 1972, nel caso di merci importate dalla Svizzera nel territorio nazionale, se non può ritenersi configurabile il reato di contrabbando doganale di cui all'art. 70 del d.P.R. n. 633 del 1972, diversa conclusione deve essere assunta per il reato di evasione dell'Iva all'importazione, con l'unico limite del divieto di doppia imposizione, poichè il precisato accordo ha sì abolito i dazi doganali tra le due Parti, ma non ha anche incluso la Svizzera nel territorio doganale della Comunità.

Tuttavia, la differente qualificazione giuridica del fatto si scontra, allo stato, con due ostacoli: in primo luogo, il tenore della contestazione provvisoria, incentrata sia a livello descrittivo, sia come nomen iuris, sulla diversa ipotesi del reato ex art. 216, 282, 292 e 295 del d.P.R. n. 43 del 1973, e, in secondo luogo, con il rilievo dell'ordinanza impugnata, non adeguatamente superato, circa l'inidoneità della documentazione acquisita a comprovare la differente ipotesi di reato, e ciò anche con riferimento agli importi della presunta evasione dell'imposta de qua.

6. Alla stregua di tali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Varese, nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20-04-1995, avverso l'ordinanza del 22-12-2022 del Tribunale di Varese; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Varese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Varese ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 22 dicembre 2022, con cui è stato annullato, limitatamente a una serie di beni indicati nel provvedimento, il decreto di convalida del sequestro preventivo disposto d'urgenza dal P.M., decreto emesso il 14 novembre dal G.I.P. del Tribunale di Varese, nell'ambito del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], indagato del reato di cui agli art. 216, 282, 292 e 295 del d.P.R. n. 43 del 1973; tale reato è stato contestato a Vladi per aver introdotto nel territorio dello Stato autovetture immatricolate all'estero sottraendo tali beni al pagamento dei diritti di confini; l'indagato, in particolare, quale titolare della ditta individuale di autonoleggio denominata "[OSCURATO:PERSONA] di Vladi E", introduceva nello Stato, destinandole stabilmente al noleggio in favore di privati, autovetture di lusso immatricolate in Svizzera, in assenza dei requisiti previsti per l'ammissione temporanea in base alla normativa doganale, tra cui una Ferrari modello 4888GTB e una Chevrolet modello Camaro; in [OSCURATO:PERSONA], sede della ditta, 1'8 novembre 2022. 2. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con il quale è stata dedotta l'inosservanza degli art. 125 comma 3 e 321, commi 1 e 2, 324, 309 cod. proc. pen., nonché degli art. 282 ss. del d.P.R. n. 43 del 1973 e dell'Accordo del 19 dicembre 1972 stipulato tra la CEE (oggi UE) e la Confederazione elvetica. Si osserva in particolare che l'ambito applicativo della Convenzione del 1972 tra la Comunità e la Confederazione elvetica risulta debitamente circoscritto sia qualitativamente, essendo riferito solo alle merci originarie, sia quantitativamente, riguardando solo le merci elencate nell'art. 2, sia soggettivamente, concernendo gli scambi commerciali, ossia tra operatori professionali, e non anche nei confronti dei privati, essendo poi il beneficio daziario previsto dalla Convenzione ulteriormente subordinato alla condizione che la merce sia debitamente scortata da un documento attestante l'origine della stessa, documento rappresentato unicamente dal certificato EUR1 o dalla fattura emessa dal fornitore, oltre che alla sua regolare presentazione in dogana per la dichiarazione di importazione. Partendo da tale premessa, il P.M. ricorrente contesta l'affermazione del Tribunale circa il difetto del fumus commisi delicti, rilevando che l'indagato ha omesso di dichiarare l'introduzione di merce allo "Stato estero", non avendo egli fornito alcuna prova in merito alla circostanza che le auto oggetto di sequestro siano originarie dell'Unione Europea, valendo ciò sia per la Ferrari, non potendosi escludere la possibilità di un assemblaggio anche con parti provenienti da altri Paesi esteri, sia a maggior ragione per la Chevrolet, avendo la casa produttrice sede negli [OSCURATO:PERSONA] d'America, per cui la relativa fabbricazione è sicuramente avvenuta fuori dall'Unione Europea.In ogni caso, si sottolinea che l'abolizione, a certe condizioni, dei dazi per gli scambi commerciali tra la Comunità e la Svizzera non ha comportato l'abolizione anche del delitto di contrabbando in caso di illecita introduzione di beni provenienti da tali territori, quando ciò avvenga in violazione delle regole doganali previste a presidio dei controlli dei traffici transfrontalieri e in assenza dei requisiti previsti dalle convenzioni per ottenere il trattamento agevolato. Si segnala al riguardo che la giurisprudenza civile di questa Corte ha più volte affermato che i dazi gravanti su merce proveniente dalla Svizzera non sono stati aboliti indiscriminatamente, se non nei casi espressamente indicati nell'Accordo in materia di libero scambio per le merci originarie di uno dei membri e nel rispetto delle regole doganali previste per la concessione dell'agevolazione daziaria, fermo restando che il predetto Accordo non ha eliminato né la natura obbligatoria degli adempimenti previsti dalla normativa vigente, né tantomeno il potere di controllo e di vigilanza delle Autorità doganali, alle quali deve essere obbligatoriamente sottoposta la merce introdotta dagli Stati extra U.E. Quanto poi ai dubbi esposti nell'ordinanza impugnata circa la determinazione del valore delle autovetture, effettuato mediante una "ricerca su internet", si precisa che la determinazione è avvenuta alla luce dei poteri dei funzionari doganali, ai sensi dell'art. 74 del Regolamento 952/2013, avente ad oggetto i "metodi secondari di determinazione del valore in dogana"; nel caso di specie, operando una ricerca su siti specializzati, gli operanti hanno accertato che il valore della Ferrari ammonta a 279.000 euro circa e quello della Chevrolet a 40.000 euro, per cui la determinazione dei valore della merce oggetto di sequestro non può essere ritenuta illegittima, ben potendo farsi ricorso al valore di transazione di merci identiche, come previsto dal citato art. 74, comma 2 lett. A. Si evidenzia inoltre, in ordine alla mancanza della specifica contestazione dell'alt 70 del d.P.R. n. 633 del 1972, che sussiste effettivamente un contrasto riguardo alla configurabilità deil'Iva all'importazione tra i diritti di confine, avendo peraltro una recente sentenza di questa Corte (Sez. 3, n. 4978 del 13/01/2022, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]) chiarito che l'Iva all'importazione può cumularsi con il dazio doganale ai fini del calcolo e della liquidazione dei diritti doganali. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. In via preliminare, nel sintetizzare le tappe salienti dell'odierna vicenda, occorre partire dal decreto del 14 novembre 2022, con cui il G.I.P., convalidato il sequestro d'urgenza della P.G., ha disposto il sequestro preventivo delle due autovetture Ferrari modello 488 e Chevrolet modello Camaro, oltre che di una serie di documenti rinvenuti presso la ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA] di Vladi E", con sede in [OSCURATO:PERSONA], di cui è risultato titolare [OSCURATO:PERSONA]. Questi è stato indagato del reato di cui agli art. 216, 282, 292 e 295 del d.P.R. n. 43 del 1973, per avere introdotto nel territorio dello Stato le due autovetture immatricolate all'estero, sottraendo tali beni al pagamento dei diritti di confine, in assenza dei requisiti previst-rammissione temporanea dei beni. Nel richiamare gli accertamenti svolti dal [OSCURATO:PERSONA] dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli di Varese, il G.I.P. ha osservato che l'indagato pubblicizzava la propria attività mediante apposito profilo facebook dove venivano pubblicate fotografie di autovetture di lusso, essendo possibile effettuare direttamente la prenotazione per il noleggio di tali auto presso la sede della ditta in Italia, presso i cui locali sono state trovate le due auto di lusso, la Ferrari 488 e la [OSCURATO:PERSONA], che erano state immatricolate in Svizzera. A ciò è stato aggiunto che le autovetture in questione erano suscettibili di confisca obbligatoria, ai sensi dell'art. 301 del [OSCURATO:PERSONA] delle leggi doganali. 2. A conclusioni differenti è pervenuto il Tribunale del Riesame. Ed invero, nell'accogliere l'istanza di riesame presentata nell'interesse dell'indagato, i giudici dell'impugnazione cautelare hanno escluso la sussistenza del fumus commisi delicti, evidenziando che, in base all'accordo stipulato il 19 dicembre 1972 tra l'allora CEE e la [OSCURATO:PERSONA], vincolante ai sensi dell'art. 216, par. 2, del TFUE, vi è stata una graduale e ormai compiuta soppressione dei dazi doganali all'importazione, che tuttavia non esclude la imposizione dell'iva, che rappresenta un tributo interno, dovuto allo Stato al momento dell'ingreso delle merci, a meno che non si provi che il tributo sia stato assolto anteriormente, al momento dell'esportazione dallo Stato di provenienza, ciò in conformità con il principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 10180 del 11/11/2004, dep. 2005, Rv. 231135), secondo cui, in materia di reati finanziari, integra l'ipotesi di cui all'art. 70, comma primo, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (evasione dell'Iva all'importazione) l'importazione di merce dalla [OSCURATO:PERSONA], atteso che soltanto i dazi in senso proprio e le tasse ad effetto equivalente sono stati soppressi in base agli art. 3 e 6 dell'Accordo stipulato il 19 dicembre 1972 tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], mentre è rimasta impregiudicata la facoltà di riscossione dell'Iva all'atto dell'ingresso di merci nel territorio degli Stati aderenti alla CEE, trattandosi di imposta il cui presupposto finanziario è diverso da quello dei dazi doganali, ed atteso altresì che l'art. 4 del citato Accordo stabilisce che le disposizioni relative alla graduale soppressione dei dazi all'importazione sono applicabili anche ai dazi doganali a carattere fiscale ed attribuisce allo Stato che abbia soppresso tale dazio la facoltà di sostituirlo con una tassa interna.Ciò premesso, il Tribunale del Riesame ha dunque escluso la sussistenza del reato di contrabbando, ritenendo ammissibile, in forza dell'Accordo del 1972, il transito delle autovetture sequestrate, che erano state immatricolate in Svizzera. E ciò anche in ragione del fatto che il meccanismo utilizzato dai funzionari doganali per quantificare i diritti di confine non corrisposti era rimasto poco chiaro, essendosi fatto riferimento a una stima delle autovetture operata esclusivamente sulla base di una "ricerca su internet". Al contempo, nell'ordinanza impugnata è stata ritenuta non praticabile l'eventuale riqualificazione del reato oggetto di imputazione provvisoria in quello previsto dall'art. 70 del d.P.R. n. 633 del 1972, non consentendo "la scarna documentazione" trasmessa dal P.M. i necessari accertamenti al riguardo. Di qui l'annullamento del decreto di sequestro preventivo del G.I.P. 3. Orbene, l'impostazione del Tribunale, in quanto preceduta da una disamina razionale delle risultanze investigative, non appare censurabile in questa sede, dovendosi richiamare in tal senso la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Non può invece essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett. E) dell'art. 606 cod. proc. pen. (in tal senso, cfr. Sez. Un. n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710). 4. Ora, secondo il Procuratore ricorrente, non sarebbe applicabile nel caso di specie la Convenzione del 1972 tra l'allora CEE e la Confederazione elvetica, che è operativa solo per i "prodotti originari" della Comunità e della Svizzera, mentre l'indagato non avrebbe fornito alcuna prova che le due autovetture oggetto di sequestro siano originarie dell'U.E., valendo ciò sia per la Ferrari, per la quale non è stata presentata alcuna dichiarazione attestante l'origine comunitaria della stesa, sia per la Chevrolet, che sicuramente non è oggetto di fabbricazione all'interno dell'U.E., visto che la sede costruttrice ha sede negli [OSCURATO:PERSONA], fermo restando che anche per la stessa Ferrari non può escludersi la possibilità di un assemblaggio anche con parti provenienti da altri Paesi terzi. L'obiezione del Procuratore ricorrente non appare tuttavia decisiva, posto che, se è vero che l'applicazione della citata Convenzione del 1972 non è indiscriminata, ma riguarda i solo prodotti originari della Svizzera e dell'Unione europea, è tuttavia altrettanto vero che non risulta affatto provato, e l'onere incombeva innanzitutto sull'accusa, che le autovetture importate fossero state prodotte al di fuori dell'Unione Europea, e ciò con riferimento non solo alla Ferrari, che ha sede in Italia, ma anche alla Chevrolet, a nulla rilevando che la sede della predetta casa produttrice sia negli USA, il che non esclude che l'auto sia stata fabbricata nell'ambito dell'Unione Europea presso sedi decentrate della casa madre. Né è stato specificato nel ricorso, a fronte della lacuna probatoria circa il presupposto della dedotta iiliceità del fatto, ovvero l'origine extra-comunitaria delle autovetture oggetto di sequestro, quale sia, ai fini della configurabilità del delitto ascritto all'indagato, la rilevanza penale dell'omessa dichiarazione circa la provenienza della merce importata da Vladi, non potendosi sottacere che tale dichiarazione, ove pure fosse stata esistente, non sarebbe stata di per sé sufficiente a comprovare l'origine dei prodotti e a stabilirne il regime doganale. In definitiva, il presupposto fattuale che avrebbe giustificato la mancata applicazione della Convenzione del 1972 e consentito la configurabilità del reato contestato risulta evocato nel ricorso in termini assertivi e non specifici, per cui, fatti salvi i successivi sviluppi investigativi, deve concludersi che, almeno allo stato, le deduzioni del Tribunale non hanno trovato adeguata smentita. 5. Resta fermo che, come prospettato nella stessa ordinanza impugnata, la condotta per cui si procede potrebbe assumere rilievo, se non come contrabbando doganale, quantomeno ai fini della disciplina sull'Iva, dovendosi ribadire l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 45468 del 25/06/2014, Rv. 260913 e Sez. 3, n. 16860 del 17/03/2010, Rv. 246990), secondo cui, in materia di reati finanziari, a seguito della stipulazione dell'Accordo tra la [OSCURATO:PERSONA] e la Comunità europea del 19 dicembre 1972, nel caso di merci importate dalla Svizzera nel territorio nazionale, se non può ritenersi configurabile il reato di contrabbando doganale di cui all'art. 70 del d.P.R. n. 633 del 1972, diversa conclusione deve essere assunta per il reato di evasione dell'Iva all'importazione, con l'unico limite del divieto di doppia imposizione, poichè il precisato accordo ha sì abolito i dazi doganali tra le due Parti, ma non ha anche incluso la Svizzera nel territorio doganale della Comunità. Tuttavia, la differente qualificazione giuridica del fatto si scontra, allo stato, con due ostacoli: in primo luogo, il tenore della contestazione provvisoria, incentrata sia a livello descrittivo, sia come nomen iuris, sulla diversa ipotesi del reato ex art. 216, 282, 292 e 295 del d.P.R. n. 43 del 1973, e, in secondo luogo, con il rilievo dell'ordinanza impugnata, non adeguatamente superato, circa l'inidoneità della documentazione acquisita a comprovare la differente ipotesi di reato, e ciò anche con riferimento agli importi della presunta evasione dell'imposta de qua. 6. Alla stregua di tali