CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 40585/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Genova, quale giudice della esecuzione, con ordinanza resa in data 21 luglio 2020 in sede di opposizione (art.667 co.4 cod.proc.pen.) ha dichiarato inammissibile la domanda introdotta da [OSCURATO:PERSONA] in riferimento alla restituzione di una autovettura ed ha contestualmente disposto - ai sensi dell'art.240bis cod.pen. - la confisca della somma di denaro di euro 20.300,00 oggetto di sequestro in data 26 aprile 2017. 1.1 Va preliminarmente evidenziato, quanto alla dinamica procedimentale, che : a) [OSCURATO:PERSONA] veniva tratto a giudizio per reati in tema di stupefacenti (detenzione illegale di circa 130 kg di cocaina) e condannato in via definitiva per i fatti, oggetto di constatazione in data 7 ottobre 2015; b) in tale data veniva sequestrata l'autovettur'a Audi con targa tedesca su cui viaggiava il Bellocco, peraltro munito di patente falsificata ; c)• all'interno di detta vettura, dopo circa un anno e mezzo, veniva rinvenuta (occultata in una parte meccanica) la somma di denaro in contanti pari ad euro 20.300,00 oggetto di ulteriore sequestro preventivo; d) in sede di giudizio di legittimità sulle decisioni emesse in cognizione (v. sent. n. 50307 del 20.7.2018, Sez. IV) questa Corte ha accolto il ricorso del Bellocco limitatamente alle statuizioni di confisca di un orologio marca Rolex e di una catenina per assenza di motivazione nella decisione di secondo grado, pur essendo stata la Corte di Appello investita del relativo punto. . 2. Ciò posto, il giudice della esecuzione rileva che quanto alla vettura marca Audi è intervenuta la confisca, intangibile, in sede di cognizione. Quanto alla somma di denaro (rimasta in sequestro e non oggetto dei provvedimenti emessi in cognizione) viene osservato che ricorrono i presupposti per la confisca estesa. In particolare si evidenzia che : a) è certa la riferibilità del denaro alla persona di [OSCURATO:PERSONA], considerato che costui era in possesso della vettura che ne aveva consentito il temporaneo occultamento, come accertato in sede di cognizione ; b) vi è condanna definitiva per uno dej delitti che consentono la confisca cd. estesa, anche in sede esecutiva; c) non vi è proporzione tra l'accumulo di denaro e la capacità reddituale del Bellocco (all'epoca del fatto in stato di latitanza), posto che le dichiarazioni dei redditi, riferibili ai solíanni 2008-2010 indicano una cifra assai modesta e non tale da giustificare una simile disponibilità di denaro liquido.3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], con articolazione di due motivi. 3.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione della disciplina regolatrice e vizio di motivazione in riferimento al punto della decisione riguardante l'autovettura. Si premette che il mezzo di cui si parla è formalmente intestato ad un terzo, tal [OSCURATO:PERSONA]. Si eccepisce il mancato coinvolgimento del terzo nel giudizio »di cognizione ed in quello esecutivo. 3.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione della disciplina regolatrice e vizio di motivazione in riferimento al punto della decisione riguardante la confisca della somma di denaro. Si rappresenta in particolare che il sequestro del denaro è stato adottato in epoca posteriore rispetto a quello della vettura (data la tempistica del rinvenimento, solo in occasione di un intervento di manutenzione della vettura) e sul tema della riferibilità al Bellocco non vi è stato contraddittorio, a differenza di quanto affermato dal giudice della esecuzione. 4. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato, per le ragioni che seguono. 4.1 Quanto al punto relativo alla vettura il ricorso è inammissibile per carenza di legittimazione. E' lo stesso ricorrente ad evidenziare che la vettura è formalmente intestata ad un terzo, le cui ragioni non possono essere coltivate dal Bellocco. 4.2 Quanto al punto della confisca estesa del denaro, è pacifico che la medesima possa essere disposta in sede esecutiva (v. Sez. Unite del 2011, ric. Derouach) e sulla base della avvenuta definizione del giudizio relativo al cd. reato-spia. Nel caso in esame, il ricorrente non introduce contestazione alcuna sul giudizio di sproporzione ma pone il tema dell'assenza di contraddittorio in cognizione sulla riferibilità della somma. Tuttavia va rilevato che è lo stesso ricorrente, tramite la domanda di restituzione, ad aver introdotto un nesso rilevante tra il - suo - temporaneo possesso dell'autovettura (punto accertato in cognizione) e la riferibilità della somma di denaro che era stata abilmente occultata all'interno della medesima. Appare dunque contraddittoria la condotta processuale del Bellocco che modifica la prospettazione iniziale secundum eventum litis. Di contro, appare ragionevole ritenere che il possesso della vettura abbia comportato la possibilità di occultare all'interno della medesima la somma di denaro, il che sostiene sul piano logico e giuridico la conclusione cui è pervenuto il giudice della esecuzione.Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso i