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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 ottobre 1960

Cassazione n. 41804/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/10/1960 avverso l'ordinanza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione.

Ha dunque individuato il reato più grave, per la maggior pena di due anni di reclusione irrogata, in quello di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, contestato al capo 36), giudicato con sentenza della stessa Corte di appello in data 9 aprile 2021, irrevocabile il 15 luglio 2022; ha applicato l'aumento per i reati separatamente giudicati con tre sentenze del Tribunale di Marsala (rispettivamente in data 9 gennaio 2018, irrevocabile il 9 ottobre 2020, in data 22 marzo 2018, irrevocabile il 6 novembre 2020, in data 28 maggio 2018, irrevocabile il 9 ottobre 2020) e già unificati ex art. 81, comma 2, cod. proc. pen. con ordinanza del Tribunale di Marsala del 27 maggio 2021 mantenendo l'aumento qui stabilito di un anno e sei mesi di reclusione; infine, ha operato gli aumenti per i reati giudicati con le altre sentenze oggetto dell'istanza, così rideterminando la pena unica complessiva in quattro anni e sei mesi di reclusione.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso Girgenti, per il tramite del difensore di fiducia, che ha dedotto violazione degli artt. 81, 132 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione.

L'individuazione delle singole porzioni di aumento per i reati unificati ex art. 81, comma 2, cod. pen., non è stata accompagnata dal alcuna motivazione, in violazione del principio espresso in materia dalle Sezioni Unite n. 47127 del 21021, Pizzone.

Inoltre, il giudice dell'esecuzione non ha proceduto alla doverosa, preventiva operazione di scorporo di tutti i reati che il giudice della cognizione ha riunito in continuazione, operazione solo successivamente alla quale, sulla pena come determinata per il più grave reato, avrebbe potuto operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata il 20 marzo 2023, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, reputando fondato il ricorso sotto entrambi i profili segnalati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

2. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, in tema di reato continuato, il giudice dell'esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave - cioè, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., quello per il quale è stata inflitta la pena più grave - e, solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845; Sez. 5, Sentenza n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030).

Si è inoltre specificato che, nello svolgimento di tale operazione, il giudice, titolare del potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt.132 e 133 cod. pen., è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati satellite, ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., così da rendere concretamente possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena base (Sez.

U., n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269).

Inoltre, una volta individuata la pena base nel rispetto dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., ove il giudice intenda confermare l'entità degli aumenti quantificati in sede cognizione per i reati già considerati satellite rispetto a quello più grave, in relazione a cui è stata individuata la pena base (conferma in sé rispettosa del limite affermato da Sez.

U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735), può farlo motivando sul punto anche con il richiamo delle ragioni che avevano fondato la medesima dosimetria in sede cognitiva.

3. Nel caso ora in esame, dall'ordinanza impugnata emerge in primo luogo che il giudice dell'esecuzione si è sottratto all'onere motivazione relativo alle singole porzioni di aumento irrogate per i reati ritenuti unificati ex art. 81, comma 2, cod. prc. pen, essendosi limitato ad un rinvio ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e all'«aggravio di disvalore rappresentato dalle reiterate e plurime evasioni Iva».

Motivazione quest'ultima che si appalesa apparente - ravvisabile in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio, perché fondato su argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche ovvero prive di reale efficacia dimostrativa e, perciò, sostanzialmente inesistente - e, come tale, non rispondente alle finalità per le quali è previsto il relativo obbligo.

Del che specificamente si è doluto il ricorrente, lamentando di non essere stato posto nella condizione di controllare il corretto uso del potere discrezionale attribuito al giudice per la determinazione della pena e quindi la ragionevolezza della stessa.

La Corte territoriale ha altresì omesso la doverosa, preventiva operazione di scorporo con riferimento ai reati giudicati con le tre sentenze del Tribunale di Marsala sopra richiamate, come detto già ritenute unificate ex art. 81 cod. pen. con ordinanza del 27 maggio 2021, avendo trascurato di considerare che in detto provvedimento la pena di otto mesi di reclusione era stata prevista quale pena base per il più grave reato di cui agli art. 10-bis e 10-ter d.

Igs. n. 74 del 2000, mentre - a seguito del proprio provvedimento - detto reato è divenuto satellite della violazione più grave, individuata nel capo 36) della sentenza della Corte di appello di Bologna in data 9 aprile 2021, irrevocabile il 15 luglio 2022.

5. Gli svolti rilievi impongono, dunque, di annullare l'ordinanza impugnata, con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione (cfr.

Corte cost., sent. n. 183 del 2013), per nuovo esame, nel rispetto dei principi di diritto indicati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/10/1960 avverso l'ordinanza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione. Ha dunque individuato il reato più grave, per la maggior pena di due anni di reclusione irrogata, in quello di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, contestato al capo 36), giudicato con sentenza della stessa Corte di appello in data 9 aprile 2021, irrevocabile il 15 luglio 2022; ha applicato l'aumento per i reati separatamente giudicati con tre sentenze del Tribunale di Marsala (rispettivamente in data 9 gennaio 2018, irrevocabile il 9 ottobre 2020, in data 22 marzo 2018, irrevocabile il 6 novembre 2020, in data 28 maggio 2018, irrevocabile il 9 ottobre 2020) e già unificati ex art. 81, comma 2, cod. proc. pen. con ordinanza del Tribunale di Marsala del 27 maggio 2021 mantenendo l'aumento qui stabilito di un anno e sei mesi di reclusione; infine, ha operato gli aumenti per i reati giudicati con le altre sentenze oggetto dell'istanza, così rideterminando la pena unica complessiva in quattro anni e sei mesi di reclusione. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso Girgenti, per il tramite del difensore di fiducia, che ha dedotto violazione degli artt. 81, 132 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione. L'individuazione delle singole porzioni di aumento per i reati unificati ex art. 81, comma 2, cod. pen., non è stata accompagnata dal alcuna motivazione, in violazione del principio espresso in materia dalle Sezioni Unite n. 47127 del 21021, Pizzone. Inoltre, il giudice dell'esecuzione non ha proceduto alla doverosa, preventiva operazione di scorporo di tutti i reati che il giudice della cognizione ha riunito in continuazione, operazione solo successivamente alla quale, sulla pena come determinata per il più grave reato, avrebbe potuto operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata il 20 marzo 2023, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, reputando fondato il ricorso sotto entrambi i profili segnalati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, in tema di reato continuato, il giudice dell'esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave - cioè, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., quello per il quale è stata inflitta la pena più grave - e, solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845; Sez. 5, Sentenza n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030). Si è inoltre specificato che, nello svolgimento di tale operazione, il giudice, titolare del potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt.132 e 133 cod. pen., è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati satellite, ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., così da rendere concretamente possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena base (Sez. U., n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). Inoltre, una volta individuata la pena base nel rispetto dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., ove il giudice intenda confermare l'entità degli aumenti quantificati in sede cognizione per i reati già considerati satellite rispetto a quello più grave, in relazione a cui è stata individuata la pena base (conferma in sé rispettosa del limite affermato da Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735), può farlo motivando sul punto anche con il richiamo delle ragioni che avevano fondato la medesima dosimetria in sede cognitiva. 3. Nel caso ora in esame, dall'ordinanza impugnata emerge in primo luogo che il giudice dell'esecuzione si è sottratto all'onere motivazione relativo alle singole porzioni di aumento irrogate per i reati ritenuti unificati ex art. 81, comma 2, cod. prc. pen, essendosi limitato ad un rinvio ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e all'«aggravio di disvalore rappresentato dalle reiterate e plurime evasioni Iva». Motivazione quest'ultima che si appalesa apparente - ravvisabile in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio, perché fondato su argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche ovvero prive di reale efficacia dimostrativa e, perciò, sostanzialmente inesistente - e, come tale, non rispondente alle finalità per le quali è previsto il relativo obbligo. Del che specificamente si è doluto il ricorrente, lamentando di non essere stato posto nella condizione di controllare il corretto uso del potere discrezionale attribuito al giudice per la determinazione della pena e quindi la ragionevolezza della stessa. La Corte territoriale ha altresì omesso la doverosa, preventiva operazione di scorporo con riferimento ai reati giudicati con le tre sentenze del Tribunale di Marsala sopra richiamate, come detto già ritenute unificate ex art. 81 cod. pen. con ordinanza del 27 maggio 2021, avendo trascurato di considerare che in detto provvedimento la pena di otto mesi di reclusione era stata prevista quale pena base per il più grave reato di cui agli art. 10-bis e 10-ter d. Igs. n. 74 del 2000, mentre - a seguito del proprio provvedimento - detto reato è divenuto satellite della violazione più grave, individuata nel capo 36) della sentenza della Corte di appello di Bologna in data 9 aprile 2021, irrevocabile il 15 luglio 2022. 5. Gli svolti rilievi impongono, dunque, di annullare l'ordinanza impugnata, con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione (cfr. Corte cost., sent. n. 183 del 2013), per nuovo esame, nel rispetto dei principi di diritto indicati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna.
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