CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 21995/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13 agosto 1961, avverso la sentenza emessa 1'8 novembre 2022 dalla Corte d'appello di Salerno visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita nell'udienza del 19 aprile 2023 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile, che ha chiesto il rigetto del ricorso e ha depositato conclusioni scritte e nota spese; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'8 novembre 2022 la Corte d'appello di Salerno, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania il 25 novembre 2020, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto e ha revocato le statuizioni civili nei confronti dello stesso; ha concesso a [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della sospensione condizionale della pena e ha confermato nel resto la pronuncia di condanna di quest'ultimo imputato per il reato di cui all'art. 392 cod. pen. 2. Avverso la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 392 cod. pen., per essere stata pronunciata la condanna del ricorrente, pur difettando un preteso diritto in capo a quest'ultimo e una condotta violenta sulle cose. Il ricorrente non avrebbe nulla a che vedere con i fondi, che avevano il proprio accesso per mezzo della stradina di cui alla contestazione, e non poteva neanche ipoteticamente ritenere di agire a tutela di un proprio diritto; inoltre, non potrebbe parlarsi di modifica sostanziale definitiva della vegetazione, che sarebbe stata solo tagliata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. La Corte di appello ha ritenuto accertato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fossero intervenuti sulla stradina in oggetto, il cui utilizzo era stato consentito da [OSCURATO:PERSONA] ai contraddittori nella controversia civile, ossia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e, attraverso l'utilizzo di un mezzo meccanico, avevano sradicato piantine ed eriche, così realizzando un ampliamento del passaggio a modifica dello stato dei luoghi e con violenza sulle cose, atteso che l'estirpazione di piantine non ne consentiva la ricrescita. La menzionata Corte ha aggiunto che il ricorrente non era portatore di un preteso diritto sulla suddetta stradina ma, in quanto parente stretto, aveva agito condividendo la finalità dei fratelli di farsi ragione arbitrariamente. Egli era entrato nella stradina, utilizzando le chiavi che i fratelli avevano ricevuto provvisoriamente dalla persona offesa e aveva operato nell'interesse di questi. A fronte di siffatte argomentazioni deve rilevarsi che questa Corte (Sez. U, n. 29541 del 16 luglio 2020, Filardo, Rv. 280027 - 03) ha affermato che risponde del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni anche colui che eserciti un diritto pur non avendone la titolarità ma agendo per conto dell'effettivo titolare, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità.Il che è quanto accaduto nel caso in esame, avendo il ricorrente agito nell'esclusivo interesse dei fratelli, come ritenuto dal Collegio territoriale con motivazione esente da vizi, rilevabili in questa sede. 3. Giova precisare che il reato non è estinto per prescrizione pur risalendo i fatti al 6 luglio 2014, dovendosi tenere conto del fatto che il termine di sette anni e mezzo è stato sospeso nel corso dei giudizi di primo grado (per 596 giorni) e di appello (per 273 giorni), sicché il termine prescrizionale non risulta ancora spirato. 4. Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5. L'esito del ricorso comporta, inoltre, la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della nota spesa depositata ma precisando che, come già affermato da questa Corte (Sez. 2, n. 23098 del 19/12/2018, Rv. 275423 - 01; Sez. 2, n. 34722 del 14/05/2014, Rv. 260030 - 01), in tema di rifusione delle spese processuali sopportate dalla parte civile nel giudizio di legittimità, non può essere accolta la richiesta di liquidazione della indennità di trasferta e del rimborso spese avanzata dal difensore, sul presupposto che egli svolge la professione in modo prevalente non in Roma, in quanto l'esercizio della professione di avvocato innanzi alla Corte di cassazione è consentito ai soli soggetti iscritti nell'albo speciale e può svolgersi esclusivamente in Roma. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, udienza del 19 a