CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 38487/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], n. Sassoferrato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2022 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito per la parte civile l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Ancona, che ha chiesto il rigetto del ricorso con la liquidazione delle spese del grado; uditi per la ricorrente gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 ottobre 2022, la Corte d'appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'odierna ricorrente, riconoscendo l'intervenuta estinzione, già al momento della pronuncia di condanna di primo grado, del residuo reato di abuso urbanistico ex art. 44 comma 1, lett. b), d.P.R. 380/2001 a lei ascritto. 2. A mezzo del difensore fiduciario, avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, lamentando la mancata assoluzione per insussistenza del fatto ed articolando tre motivi. 2.1. Con il primo si eccepisce la violazione dell'art. 2 cod. pen. per aver la Corte territoriale ritenuto che l'intervento edilizio dovesse rispettare le distanze dai confini e dai fabbricati ai sensi della I.r. n. 19/2010, benché i lavori si fossero precedentemente conclusi, nella vigenza della I.r. n. 22/2009, la quale consentiva invece la deroga all'obbligo del rispetto delle distanze. 2.2. Con il secondo si lamenta la violazione dell'art. 879 cod. civ. nella parte in cui prevede l'inapplicabilità delle norme relative alle distanze tra fabbricati con riguardo alle costruzioni che, come quella di specie, sono separate dalle altre dalla pubblica via. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deducono il vizio di motivazione e l'inosservanza dell'art. 13 del reg. ed. comunale per essere stato ritenuto che il manufatto oggetto di contestazione costituisse "nuova costruzione". La corretta qualificazione dell'intervento avrebbe in radice permesso di invocare la disciplina, del cd. [OSCURATO:PERSONA] di cui alla I.r. 22/2009 con la conseguente deroga all'obbligo del rispetto delle distanze e, comunque, con conseguente applicazione della citata norma regolamentare nella parte in cui consentiva l'allungamento dell'edificio oggetto di intervento ed escludeva, pertanto, la ravvisata irregolarità dell'opera. 2.4. Sia il Procuratore generale sia i difensori della ricorrente hanno depositato memorie scritte, il primo chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, gli altri insistendo per il suo accoglimento e sottolineando l'evidenza agli atti di una più favorevole causa di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Il difensore delle parti civile costituite, intervenuto all'udienza, ha chiesto il rigetto del ricorso e la liquidazione delle spese di costituzione sostenute nel grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. Per genericità e manifesta infondatezza, il ricorso non supera il preliminare esame di ammissibilità, che dev'essere condotto soltanto con riguardo all'impugnazione penale, dovendo la stessa ritenersi appunto proposta soltanto a questi fini e non anche ai fini civili. Quest'ultimo punto di decisione non viene infatti specificamente indicato come fatto di oggetto d'impugnazione ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. e rispetto ad esso non è possibile, nel caso di specie, fare applicazione del principio, previsto dall'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., giusta il quale l'impugnazione dell'imputato contro una pronuncia di condanna penale o di assoluzione (comprese le pronunce di proscioglimento per intervenuta prescrizione) estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno qualora la stessa dipenda dal capo o dal punto di decisione impugnata. 1.1. Ed invero, avendo la Corte territoriale riconosciuto che il residuo reato era prescritto già prima della sentenza di primo grado, la conferma delle statuizioni civili - non espressamente argomentata ed in ipotesi discendente dalla statuizione di "conferma nel resto" della sentenza impugnata quale contenuta in dispositivo - non dipenderebbe dalla decisione assunta ai fini penali e qui impugnata. Non trovando applicazione l'art. 578 cod. proc. pen. - disposizione mai evocata dal giudice d'appello - dette statuizioni si sarebbero infatti dovute revocare in grado d'appello (cfr. Sez. U, n. 39614 del 28/04/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283670). Benché ciò non sia avvenuto, il ricorso non contiene al proposito specifiche doglianze sicché, non dipendendo una eventuale conferma delle statuizioni civili dal capo di decisione qui impugnato, questa Corte non ne è investita e, nel decidere sull'ammissibilità dell'impugnazione proposta, non può non considerare come la stessa debba appunto essere esclusivamente valutata ai fini penali soprattutto se - come nella specie - questo imponga di applicare determinate regole di diritto che precludono l'esame del merito. 1.2. In particolare, in quest'ottica occorre fare applicazione del principio giusta il quale, l'imputato che, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga ricorso per cassazione avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua e la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice della sentenza impugnata (Sez. 4, n. 8135 del 31/01/2019, Pintile, Rv. 275219; Sez. 3, n. 46050 del 28/03/2018, M., Rv. 274200). Ed invero, le Sezioni unite di questa Corte hanno ripetutamente affermato che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 224275), sempre che, ovviamente, l'accertamento giudiziale non debba proseguire ai fini dell'accertamento della responsabilità civile, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., secondo le regole e le garanzie del processo penale (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 28959 del 10/05/2017, Fasulo, Rv. 270364), ciò che, in sede di legittimità, imporrebbe l'annullamento con rinvio al giudice civile competente, ex art. 622 cod. proc. peri. (Sez. 6, n. 44685 del 23/09/2015, N., Rv. 265561). Nel ribadire più di recente tale principio in altra decisione - richiamando anche un risalente precedente (Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403) - le Sezioni unite hanno in motivazione chiarito che l'art. 129 cod. proc. pen. «assolve a due funzioni fondamentali: la prima è quella di favorire l'imputato innocente, prevedendo l'obbligo dell'immediata declaratoria di cause di non punibilità "in ogni stato e grado del processo", la seconda è quella di agevolare in ogni caso l'exitus del processo, ove non appaia concretamente realizzabile la pretesa punitiva dello Stato [...] l'eventuale interesse dell'imputato a proseguire l'attività processuale, in vista di un auspicato proscioglimento con formula liberatoria di merito, sarebbe tutelato dalla possibilità di rinunciare alla prescrizione e deve bilanciarsi, alla luce della normativa vigente, con l'obiettivo, di pari rilevanza, della sollecita definizione del processo, che trova fondamento nella previsione di cui all'art. 111, secondo comma, Cost.» (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli). Per coltivare il suddetto interesse, la ricorrente avrebbe dunque dovuto rinunciare alla prescrizione. 2. Alla luce dei principi esposti, il primo ed in terzo motivo di ricorso sono certamente inammissibili perché la sentenza impugnata ha riconosciuto l'intervenuta prescrizione del residuo reato rendendo articolata motivazione per disattendere le doglianze avanzate dall'appellante ed in questa nuovamente riproposte. La Corte territoriale, in particolare, ha spiegato - facendo riferimento alle conclusioni del nominato perito, con le quali la ricorrente neppure specificamente si confronta - perché il manufatto oggetto di processo dovesse ritenersi quale nuova costruzione, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni sulla deroga alle distanze contenute nella I.r. n. 22/2009 e dell'art. 13 del Regolamento edilizio. Quand'anche fossero fondati i rilievi al proposito sollevati dalla ricorrente con il primo ed il terzo motivo, dunque, la complessità della vicenda non consentirebbe a questa Corte di rilevare l'evidenza di una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., dovendosi semmai disporre l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio di merito sulla qualificazione dell'abuso quale "nuova costruzione", onde eventualmente ricavarne l'inapplicabilità dell'obbligo di rispetto delle distanze, ciò che, per quanto detto, non è ammissibile. 3. Lo stesso vale per il secondo motivo di ricorso, che è peraltro manifestamente infondato anche con riguardo alla questione di diritto sollevata, comunque insuscettibile di condurre in questa sede ad una pronuncia assolutoria nel merito. L'art. 879, secondo comma, cod. civ., infatti, stabilisce che «alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze, ma devono osservarsi le leggi e i regolamenti che le riguardano». Come anche riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. St., Sez. IV, sent. 14 dicembre 2016, n. 5264), la deroga alle distanze cui si riferisce l'art. 879, secondo comma, cod. civ. è quella prevista dall'art. 873 del medesimo codice, mentre la disposizione fa salvo l'obbligo di rispettare la disciplina in materia di distanze prevista dalle leggi e dai regolamenti che riguardano l'edificazione al confine con piazze e pubbliche vie, tra cui quella prevista dall'art. 9, comma 2, d.m. n. 1444/1968 che, sia pur erroneamente indicato, sembra richiamato in imputazione. In ogni caso - ed il rilievo è comunque assorbente - il generico ricorso non indica quale sarebbe la fonte normativa giusta la quale sarebbe stata contestata la violazione delle distanze e dalla lettura della sentenza impugnata non si ricava che essa sia quella prevista dall'art. 873 cod. civ., per il quale soltanto opera l'invocata deroga. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00. Per quanto affermato supra, sub §§. 1 e 1.1, non avendo la ricorrente espressamente impugnato la sentenza anche sul piano civile e non potendo il ricorso considerarsi proposto anche a tali effetti, la parte civile non aveva alcun concreto interesse a partecipare al presente giudizio, sicché le spese al proposito 5 (2,1 sostenute non possono formare oggetto di accollo all'imputata ricorrente. Vale, infatti, il principio giusta il quale, qualora dall'eventuale accoglimento del ricorso proposto dall'imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest'ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel giudizio, non ha titolo alla rifusione delle spese processuali in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione (ex multis, Sez. 2, n. 2963 del 09/12/2020, Ascione, Rv. 280519; Sez. 4, n. 22697 del 09/07/2020, L., Rv. 279514). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la