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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 2022

Cassazione n. 11814/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 21/10/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Enna, in data 10/06/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 648, 474 cod. pen. con recidiva reiterata specifica infraquinquennale.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che censura il vizio della motivazione posta alla base dell'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'alt. 474 cod. pen., è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (si veda, in proposito, pag. 2) e, comunque, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità sulla natura di reato di pericolo del delitto contestato (cfr. Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275814-01), espressamente richiamata nel provvedimento impugnato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 21/10/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Enna, in data 10/06/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 648, 474 cod. pen. con recidiva reiterata specifica infraquinquennale. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che censura il vizio della motivazione posta alla base dell'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'alt. 474 cod. pen., è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (si veda, in proposito, pag. 2) e, comunque, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità sulla natura di reato di pericolo del delitto contestato (cfr. Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275814-01), espressamente richiamata nel provvedimento impugnato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11814/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris