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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2024

Cassazione n. 28200/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha riformato la sentenza di primo grado, ritenendo l'imputato responsabile del delitto tentato di furto pluriaggravato, in relazione al quale il Giudice di primo grado aveva pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.; Considerato che i due motivi di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione al mancato riconoscimento, da parte della Corte di merito, della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. - concessa, invece, dal giudice di prime cure - e in ordine al trattamento sanzionatorio, sono estremamente generici e assertivi, perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi critici che sono alla base della censura formulata, limitandosi ad esprimere genericamente il proprio dissenso in ordine alla valutazione degli elementi posti a fondamento della ritenuta responsabilità, così da non consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i concreti rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, in particolare, che la sentenza impugnata è corredata da specifica motivazione con la quale la Corte di appello ha escluso la riconducibilità del fatto nell'ambito normativo di cui all'art. 131- bis cod. pen., evidenziando la non occasionalità del fatto, alla luce dei numerosi precedenti specifici annoverati dal certificato penale, e la condotta susseguente al reato, sottolineando, quanto a tale profilo, come il Paci sabbia subìto plurime condanne anche per fatti specifici ( cfr. pg . 4 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25 giugno 2024 Il consiglier

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha riformato la sentenza di primo grado, ritenendo l'imputato responsabile del delitto tentato di furto pluriaggravato, in relazione al quale il Giudice di primo grado aveva pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.; Considerato che i due motivi di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione al mancato riconoscimento, da parte della Corte di merito, della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. - concessa, invece, dal giudice di prime cure - e in ordine al trattamento sanzionatorio, sono estremamente generici e assertivi, perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi critici che sono alla base della censura formulata, limitandosi ad esprimere genericamente il proprio dissenso in ordine alla valutazione degli elementi posti a fondamento della ritenuta responsabilità, così da non consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i concreti rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, in particolare, che la sentenza impugnata è corredata da specifica motivazione con la quale la Corte di appello ha escluso la riconducibilità del fatto nell'ambito normativo di cui all'art. 131- bis cod. pen., evidenziando la non occasionalità del fatto, alla luce dei numerosi precedenti specifici annoverati dal certificato penale, e la condotta susseguente al reato, sottolineando, quanto a tale profilo, come il Paci sabbia subìto plurime condanne anche per fatti specifici ( cfr. pg . 4 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2024 Il consiglier
Sentenza Cassazione n. 28200/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris