Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 38961/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 13 gennaio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Alessandria, in data 29 settembre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di appropriazione indebita.

Considerato che il ricorso proposto personalmente dall'imputato non è ammissibile per difetto di legittimazione ai sensi dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, dal difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso proposto dal difensore dell'imputato, con il quale si censura violazione di legge e - cumulativamente - vizio di motivazione in punto di penale responsabilità e, in particolare, in relazione alla identificazione dell'imputato, oltre ad essere privo del requisito di specificità, previsto a pena di inammissibilità dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., è anche manifestamente infondato in quanto le censure sono smentite dalle argomentazioni logiche e coerenti della sentenza impugnata (si veda pag. 2, ove la Corte territoriale evidenzia non solo che l'imputato esibì il proprio documento di identità ma anche che egli era già conosciuto dalla teste che gli consegnò il furgone, essendo cliente della società di noleggio da doversi anni); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 settemb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 13 gennaio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Alessandria, in data 29 settembre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di appropriazione indebita. Considerato che il ricorso proposto personalmente dall'imputato non è ammissibile per difetto di legittimazione ai sensi dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, dal difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso proposto dal difensore dell'imputato, con il quale si censura violazione di legge e - cumulativamente - vizio di motivazione in punto di penale responsabilità e, in particolare, in relazione alla identificazione dell'imputato, oltre ad essere privo del requisito di specificità, previsto a pena di inammissibilità dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., è anche manifestamente infondato in quanto le censure sono smentite dalle argomentazioni logiche e coerenti della sentenza impugnata (si veda pag. 2, ove la Corte territoriale evidenzia non solo che l'imputato esibì il proprio documento di identità ma anche che egli era già conosciuto dalla teste che gli consegnò il furgone, essendo cliente della società di noleggio da doversi anni); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 settemb
Sentenza Cassazione n. 38961/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris