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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 settembre 2023

Cassazione n. 28145/2023

Testo disponibile della fonte

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Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7231/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 4508/2019 della CORTE D ’ APPELLO di MILANO, depositata il 13/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]atti di causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il risarcimento del danno cagionato da una condotta illecita integrante il reato di truffa.

Il Tribunale adito accolse la domanda, condannando i convenuti in solido al risarcimento del danno patrimoniale nella misura di Euro 166.740,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA] e di Euro 48.798,60 in favore di [OSCURATO:PERSONA].

Condannò inoltre: [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno morale in favore di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di Euro 100.000,00 e in favore di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di Euro 50.000,00; [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno morale in favore di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di Euro 30.000,00 e in favore di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di Euro 15.000,00;[OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno morale in favore di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di Euro 30.000,00 e in favore di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di Euro 15.000,00.

Avverso detta sentenza proposero distinti appelli gli originari convenuti.

Riunite le impugnazioni, con sentenza di data 13 novembre 2019 la Corte d’appello di Milano accolse esclusivamente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], rigettando la domanda nei confronti di questi.

Hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi e resistono con unico atto di controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

È stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio.

Ragioni della decisione Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che la decisione impugnata è in violazione del giudicato esterno, formatosi con l’ordinanza n. 23135 del 2018 di inammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano relativa alla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di simulazione soggettiva del contratto preliminare, ed in subordine di restituzione della somma corrisposta dagli attori.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ., nonché degli artt.2043, 2049 cod. civ. e degli artt. 652, 653 e 654 cod. proc. pen., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che l’accertamento dell’integrazione del reato di truffa nella sentenza impugnata è in violazione della sentenza del Tribunale penale di Sondrio del 7 gennaio 2016, divenuta irrevocabile, la quale aveva pronunciato l’assoluzione degli odierni ricorrenti dall’imputazione di truffa per insussistenza del fatto.

Il ricorso è inammissibile.

Esso è carente del requisito di sommaria esposizione dei fatti di causa, previsto dall’art. 366, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione.

Per soddisfare il requisito imposto dall ’ art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., ilricorso per cassazione deve indicare, in modo chiaro ed esauriente, sia pure non analitico e particolareggiato, i fatti dicausa da cui devono risultare le reciproche pretese delle parti con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano in modo da consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto senza doverricorrere ad altre fonti e atti del processo (fra le tante, da ultimo, Cass. n. 24432 del 2020).

Il ricorso è completamente carente dell’indicazione della causa petendied in particolare dell’articolazione dei fatti allegati a sostegno della proposta domanda risarcitoria.

Risultano indicati solo ilpetitum dell’originaria domanda ed un generico riferimento ad una condotta di truffa, ascritta ai convenuti, che non consente evidentemente di appurare quale sia stato il fatto alla base dell’illecito ascritto.

Neanche il contenuto dei motivi di censura, assumendo che gli stessi possano integrare la sommaria esposizione dei fatti di causa, consente di accertare quali siano gli specifici presupposti di fatto alla base della domanda risarcitoria, dato che nei motivi di censura risultano richiamati solo stralci della motivazione di atti giudiziari, dai quali si desume solo il giudizio di fatto alla base dei richiamati provvedimenti, ma non l’articolazione dei fatti esposti nella originaria domanda.

Poiché si tratta di un requisito del ricorso, la sommaria esposizione dei fatti di causa, come sopra evidenziato richiamando la giurisprudenza di questa Corte, non può essere ricavata, in funzione di integrazione del requisito mancante, dalla motivazione della decisione impugnata o dal controricorso.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; e vanno poste a solidale carico dei ricorrenti, attesa l’evidente comunanza del loro interesse in causa, in favore dei controricorrenti, pure quanto a loro in solido, per l’identità della posizione processuale.

Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M. Dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Condanna i ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento, in favore dei controricorrenti e tra loro in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7231/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 4508/2019 della CORTE D ’ APPELLO di MILANO, depositata il 13/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]atti di causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il risarcimento del danno cagionato da una condotta illecita integrante il reato di truffa. Il Tribunale adito accolse la domanda, condannando i convenuti in solido al risarcimento del danno patrimoniale nella misura di Euro 166.740,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA] e di Euro 48.798,60 in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Condannò inoltre: [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno morale in favore di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di Euro 100.000,00 e in favore di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di Euro 50.000,00; [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno morale in favore di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di Euro 30.000,00 e in favore di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di Euro 15.000,00;[OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno morale in favore di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di Euro 30.000,00 e in favore di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di Euro 15.000,00. Avverso detta sentenza proposero distinti appelli gli originari convenuti. Riunite le impugnazioni, con sentenza di data 13 novembre 2019 la Corte d’appello di Milano accolse esclusivamente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], rigettando la domanda nei confronti di questi. Hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi e resistono con unico atto di controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. È stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio. Ragioni della decisione Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la decisione impugnata è in violazione del giudicato esterno, formatosi con l’ordinanza n. 23135 del 2018 di inammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano relativa alla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di simulazione soggettiva del contratto preliminare, ed in subordine di restituzione della somma corrisposta dagli attori. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ., nonché degli artt.2043, 2049 cod. civ. e degli artt. 652, 653 e 654 cod. proc. pen., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che l’accertamento dell’integrazione del reato di truffa nella sentenza impugnata è in violazione della sentenza del Tribunale penale di Sondrio del 7 gennaio 2016, divenuta irrevocabile, la quale aveva pronunciato l’assoluzione degli odierni ricorrenti dall’imputazione di truffa per insussistenza del fatto. Il ricorso è inammissibile. Esso è carente del requisito di sommaria esposizione dei fatti di causa, previsto dall’art. 366, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione. Per soddisfare il requisito imposto dall ’ art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., ilricorso per cassazione deve indicare, in modo chiaro ed esauriente, sia pure non analitico e particolareggiato, i fatti dicausa da cui devono risultare le reciproche pretese delle parti con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano in modo da consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto senza doverricorrere ad altre fonti e atti del processo (fra le tante, da ultimo, Cass. n. 24432 del 2020). Il ricorso è completamente carente dell’indicazione della causa petendied in particolare dell’articolazione dei fatti allegati a sostegno della proposta domanda risarcitoria. Risultano indicati solo ilpetitum dell’originaria domanda ed un generico riferimento ad una condotta di truffa, ascritta ai convenuti, che non consente evidentemente di appurare quale sia stato il fatto alla base dell’illecito ascritto. Neanche il contenuto dei motivi di censura, assumendo che gli stessi possano integrare la sommaria esposizione dei fatti di causa, consente di accertare quali siano gli specifici presupposti di fatto alla base della domanda risarcitoria, dato che nei motivi di censura risultano richiamati solo stralci della motivazione di atti giudiziari, dai quali si desume solo il giudizio di fatto alla base dei richiamati provvedimenti, ma non l’articolazione dei fatti esposti nella originaria domanda. Poiché si tratta di un requisito del ricorso, la sommaria esposizione dei fatti di causa, come sopra evidenziato richiamando la giurisprudenza di questa Corte, non può essere ricavata, in funzione di integrazione del requisito mancante, dalla motivazione della decisione impugnata o dal controricorso. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; e vanno poste a solidale carico dei ricorrenti, attesa l’evidente comunanza del loro interesse in causa, in favore dei controricorrenti, pure quanto a loro in solido, per l’identità della posizione processuale. Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna i ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento, in favore dei controricorrenti e tra loro in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto pe
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