Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2025

Cassazione n. 04494/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che la prima censura dell'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità introdotta dalla sentenza della Corte cost. n. 86 del 2024, non è consentito in sede di legittimità, perchè la questione, già proponibile in quella sede, non è stata prospettata in appello, neppure con i motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni (cfr. in motivazione sul punto: Sez. 2, n. 44819 del 20/11/2024, Rodi, non massimata); che, invero, più in generale, va ribadito che il mancato esercizio del potere- dovere del giudice di appello di applicare d'ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso dinanzi a questa Corte per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l'imputato, nell'atto di appello o in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione (cfr. Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, G., Rv. 279063 - 02; Sez. 7, ord. n. 16746 del 13/01/2015, Ciaccia, Rv. 263361 - 01); ritenuto che la seconda censura del medesimo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza rispetto all'aggravante dell'uso dell'arma, non è consentito in sede di legittimità, perché tale specifica censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo delle richieste avanzate in sede di conclusioni, riportato a pag. 3 della sentenza impugnata (da cui emerge una richiesta diretta solo alla concessione delle suddette attenuanti, invero già applicate dal giudice di primo grado), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; osservato che anche la censura relativa alla eccessività della pena deve ritenersi non deducibile in questa sede, avendo ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la sola generica doglianza prospettata nei motivi di gravame; che, in ogni caso, con riferimento alle ultime due censure giova ribadire che secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la pena base, così come il giudizio di comparazione fra circostanze eterogenee, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità, qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (cfr. ex multis: Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 16 dicembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che la prima censura dell'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità introdotta dalla sentenza della Corte cost. n. 86 del 2024, non è consentito in sede di legittimità, perchè la questione, già proponibile in quella sede, non è stata prospettata in appello, neppure con i motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni (cfr. in motivazione sul punto: Sez. 2, n. 44819 del 20/11/2024, Rodi, non massimata); che, invero, più in generale, va ribadito che il mancato esercizio del potere- dovere del giudice di appello di applicare d'ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso dinanzi a questa Corte per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l'imputato, nell'atto di appello o in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione (cfr. Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, G., Rv. 279063 - 02; Sez. 7, ord. n. 16746 del 13/01/2015, Ciaccia, Rv. 263361 - 01); ritenuto che la seconda censura del medesimo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza rispetto all'aggravante dell'uso dell'arma, non è consentito in sede di legittimità, perché tale specifica censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo delle richieste avanzate in sede di conclusioni, riportato a pag. 3 della sentenza impugnata (da cui emerge una richiesta diretta solo alla concessione delle suddette attenuanti, invero già applicate dal giudice di primo grado), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; osservato che anche la censura relativa alla eccessività della pena deve ritenersi non deducibile in questa sede, avendo ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la sola generica doglianza prospettata nei motivi di gravame; che, in ogni caso, con riferimento alle ultime due censure giova ribadire che secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la pena base, così come il giudizio di comparazione fra circostanze eterogenee, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità, qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (cfr. ex multis: Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 dicembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04494/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris