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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 maggio 2025

Cassazione n. 05371/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez.3766/2025 CC - 18/12/2025 R.G.N. 27120/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Palermo udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il difensore: l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 5371/2026 Roma, lì, 10/02/2026 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 22 maggio 2025 il Tribunale del riesame di Palermo, accogliendo l’appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere a carico di [OSCURATO:PERSONA] quale indagato per il delitto di cui all’art. 416-bis, commi 1, 3, 4 e 6, cod. pen., commesso dal 22/03/2021 fino ad oggi, partecipando alla famiglia mafiosa di Partanna-Mondello, facente parte di [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale ha ribaltato la valutazione del giudice per le indagini preliminari, secondo cui le condotte del [OSCURATO:PERSONA], pur indicative della sua perdurante e storica appartenenza ad un contesto criminogeno tipicamente mafioso, non consentivano di ritenere provata anche la sua attuale intraneità alla famiglia mafiosa indicata.

Secondo il Tribunale la valutazione complessiva degli indizi, provenienti in particolare da intercettazioni, dà sufficiente dimostrazione del pieno e stabile reinserimento del [OSCURATO:PERSONA] nella gestione della famiglia mafiosa di Partanna-Mondello, con un ruolo dinamico, funzionale al perseguimento dei suoi fini, iniziato dalla sua scarcerazione, avvenuta in data 21/03/2021, in conseguenza dell'espiazione della pena subita per due condanne per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. e per altri gravi delitti.

Dalle intercettazioni, specialmente quelle relative ai colloqui del soggetto con il suo autista Riccobono e di questi con altri mafiosi, emerge che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] rivendica il suo mai reciso inserimento nel sodalizio, e un ruolo che lo legittima ad essere coinvolto nelle dinamiche interne e nella gestione dell’attività dell’associazione, riallacciando contatti con gli attuali reggenti del mandamento e con i capi di altri mandamenti mafiosi, pur esigendo il riconoscimento di una totale autonomia, rispetto ai reggenti attuali, da lui disprezzati.

Il reiterato rifiuto di associarsi, opposto dapprima al reggente Micalizzi, che gli proponeva di nominarlo suo “picciotto”, e poi al subentrato reggente Serio, è conseguente a tale disprezzo, non ritenendosi il [OSCURATO:PERSONA] in posizione subordinata rispetto a costoro.

Altri esponenti mafiosi di vertice, poi, si rivolgono a lui per dirimere controversie o risolvere altri problemi, proprio in virtù della sua riconosciuta autorità e caratura criminale.

Il Tribunale ha ritenuto perciò provata, nei termini richiesti per l’emissione di una misura cautelare, la totale e stabile messa a disposizione del soggetto alla compagine mafiosa.

Il Tribunale, inoltre, ha ravvisato la sussistenza delle esigenze cautelari, e l’idoneità della sola misura più gravosa, in virtù delle presunzioni di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., esigenze ritenute “di eccezionale rilevanza” per l'intensità del vincolo e la pericolosità del soggetto, dedotta dalla sua allarmante capacità strategico-operativa, essendo stato egli anche informato da un avvocato di essere intercettato, tanto da cessare immediatamente ogni conversazione sull’auto del suo autista; per tali motivi ha, altresì, valutato inidonei gli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico. 2.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza.

L'ordinanza omette di valutare l’effettiva esistenza di una associazione stabile, di carattere mafioso, di cui il ricorrente sarebbe partecipe.

Le intercettazioni non solo non dimostrano che egli, dopo la scarcerazione, abbia posto in essere una militanza attiva e rivendicato un ruolo di capo nella famiglia di Partanna-Mondello, ma dimostrano, al contrario, che egli non vuole farne parte.

È il suo autista Riccobono che, parlando con altri mafiosi, usa il termine “capo pretorio” e millanta tale qualifica per il [OSCURATO:PERSONA], il quale invece non ha mai rivendicato un ruolo di vertice, con le molte persone con cui conversa.

Lo stesso Riccobono, in una conversazione, afferma che il [OSCURATO:PERSONA], invitato dal Micalizzi a partecipare all’associazione, ha più volte rifiutato dicendo di voler stare solo, dimostrando così, con evidenza, il suo distacco dalla famiglia.

Il disprezzo mostrato verso il Micalizzi è la motivazione per scegliere di non far parte della famiglia da lui capeggiata, scelta ben diversa dall’asserita rivendicazione di un ruolo di capo.

Lo stesso atteggiamento, e il medesimo rifiuto di ricoprire un ruolo nella famiglia mafiosa, viene assunto nei confronti del nuovo reggente, Serio, a cui il ricorrente oppone tale rifiuto anche quando viene richiesto di occuparsi di un’attività tipica dell’associazione mafiosa, quella di raccogliere i soldi per i detenuti, ribadendo la sua decisione di non avere a che fare con nessuno.

Tale volontà di non appartenenza è dimostrata anche da una diversa conversazione, in cui il ricorrente afferma di essere disponibile se riceverà proposte fattibili, perché questa affermazione conferma la sua volontà di non operare come intraneo all’associazione, ma solo occuparsi di singoli affari, se a lui graditi.

L’ordinanza, pertanto, è illogica laddove afferma che il [OSCURATO:PERSONA] ha costituito una cellula autonoma, non emergendo alcuna evidenza indiziaria di una simile cellula, e non essendo contestati autonomi reati, relativi ad attività che questa avrebbe compiuto.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge processuale e il vizio di motivazione, in relazione alla valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari.

Il Tribunale ha applicato la misura cautelare solo in virtù della presunzione di legge, come se essa fosse assoluta, basandosi sulla gravità del reato ma senza valutare la concretezza e attualità di tali esigenze, mentre avrebbe dovuto valutarle, alla luce anche del tempo trascorso dai fatti, circostanza che ha fatto quanto meno affievolire tali requisiti.

2.3. Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione, per l’omessa valutazione dell'idoneità della custodia carceraria.

Il Tribunale, infatti, ha del tutto omesso di valutare la possibilità di applicare la misura degli arresti domiciliari, anche con uso del braccialetto elettronico. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato, nel complesso dei suoi motivi, e deve essere rigettato.

2. Il primo motivo è infondato.

In esso il ricorrente si limita a chiedere una diversa valutazione degli indizi, e quindi del contenuto delle intercettazioni, affermando l'illogicità di quella resa nel provvedimento impugnato rispetto a quella, di opposto tenore, contenuta nell'ordinanza del G.i.p., di rigetto della richiesta di misura cautelare.

Deve ricordarsi, però, che risale alla sentenza delle Sezioni Unite n. 11 del 23/02/2000, Audino, Rv. 215828 l’insegnamento secondo cui «In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie».

L’arresto costituisce, ormai, patrimonio comune della giurisprudenza di legittimità che, da ultimo lo ha ribadito, fra le molte, con Sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976 e Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556).

Occorre avere anche riguardo alla specificità della valutazione compiuta nella fase cautelare, dovendosi sempre tenere conto della «diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato» (Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, Rv. 269683; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, Rv. 264213, tra le altre conformi).

Inoltre la Corte di cassazione, in particolare nelle sentenze Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965, ha chiarito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che 'attaccano' la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento».

2.1. L'ordinanza impugnata tiene conto dell’affermazione del [OSCURATO:PERSONA] di voler stare da solo, ma la attribuisce al suo disprezzo per gli attuali reggenti, ai quali si ritiene superiore.

Tale valutazione è fondata sulle sue numerose conversazioni con il suo autista Riccobono, citate alle pagine 5 e 6 dell'ordinanza, nelle quali gli confida che intende continuare ad occuparsi della gestione dell'attività associativa fino a quando altri associati a lui sovraordinati non lo avessero “posato”, che non condivide l'operato del reggente Micalizzi e non esclude di usare le armi per assumere la reggenza al suo posto, che disprezza anche il nuovo reggente Serio per la sua spregiudicatezza.

L'interpretazione di queste intercettazioni, come riferita nell'ordinanza, è plausibile e non manifestamente illogica, stanti anche i ruoli subordinati che i due predetti reggenti proponevano al ricorrente, il quale rivendicava invece, nei suoi colloqui con l'autista Riccobono, una totale autonomia stante la risalenza nel tempo della sua appartenenza alla famiglia mafiosa.

Essa, inoltre, risulta conforme al complesso delle intercettazioni e alla condotta tenuta dal ricorrente sin dalla sua scarcerazione, avvenuta in data 21 marzo 2021, essendosi egli immediatamente riavvicinato alla cosca, riallacciando i rapporti sia con i predetti soggetti, al vertice della famiglia Partanna-Mondello, sia con alcuni esponenti di vertice di altri mandamenti mafiosi.

Questa Corte, inoltre, ha costantemente stabilito che l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazioni telefoniche costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337).

Nel giudizio di legittimità è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Rv. 259516; Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Rv. 272558).

Tale orientamento interpretativo è stato autorevolmente ribadito da Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715, che ha affermato il principio di diritto secondo il quale, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità; esso, pertanto, deve essere qui confermato.

2.2. L'ordinanza ha ritenuto provata l'intraneità del ricorrente alla predetta cosca mafiosa anche dal suo attivarsi per vari affari di interesse della stessa, come l'intervenire presso l'associato [OSCURATO:PERSONA]Angelo per ordinargli di versare nella cassa dell'associazione parte dei proventi delle sue estorsioni, da destinare al mantenimento di un detenuto, ottenendo da questi la risposta che, se avesse ripreso l'attività estorsiva, egli ne avrebbe informato proprio il [OSCURATO:PERSONA], del quale, evidentemente, riconosceva l'autorità all'interno della cosca.

Anche il suo riallacciare e mantenere relazioni con i capi di altre famiglie mafiose è stato interpretato come dimostrazione della sua intraneità, non avendo tali contatti alcun significato se svolti a titolo personale: l'ordinanza valuta approfonditamente tali contatti, dalla pag. 8, evidenziando come i capi di altre famiglie si siano rivolti al [OSCURATO:PERSONA] per dirimere questioni tra varie cosche, per ottenere il recupero di crediti interessanti anche la famiglia Partanna-Mondello, per rilasciare nulla osta e autorizzazioni allo svolgimento di specifiche attività da parte di singoli associati o di esponenti di altre famiglie, evidentemente riconoscendogli, quanto meno, il ruolo di referente territoriale della predetta famiglia.

Deve anche precisarsi che è stato l'autista Riccobono, in una conversazione con terzi, ad affermare che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe costituito una “cellula autonoma”, ma tale affermazione non è stata fatta propria dal Tribunale del riesame che, al contrario, ha sottolineato che l'autonomia che il ricorrente rivendica è dagli attuali reggenti, ma non dall'associazione mafiosa a cui egli stesso ritiene ancora di appartenere.

La valutazione resa dal Tribunale, interpretando i colloqui intercettati e i contatti del ricorrente con esponenti di vertice di altre famiglie mafiose come dimostrativi della sua perdurante intraneità alla famiglia Partanna-Mondello, per la quale ha ripreso, dopo la scarcerazione, a svolgere attività funzionali ai suoi scopi, pur operando con l'autonomia che gli deriva proprio dalla pluriennale militanza mafiosa, non è manifestamente illogica, e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità.

3. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato e deve essere rigettato.

L’ordinanza ha valutato la sussistenza delle esigenze cautelari applicando la presunzione stabilita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

Tale presunzione, pur essendo relativa, impone di ritenere presenti dette esigenze «salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari».

Questa Corte, sul punto, ha statuito che «In tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di partecipazione ad associazioni mafiose storiche, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. tempo silente (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari» (Sez. 5, n. 16434 del 21/02/2024, Rv. 286267).

Nel presente caso, il Tribunale ha valutato l'assenza di segnali di rescissione del legame mafioso del ricorrente, ed ha inoltre ritenuto sussistenti elementi che dimostrano la eccezionale rilevanza delle esigenze stesse, per l'intensità di tale legame, che ha legittimato il ricorrente a relazionarsi con i vertici di altre famiglie mafiose per conto dell'associazione di sua appartenenza, per la pericolosità della sua condotta, evidenziata in relazione alla vicenda estorsiva compiuta in danno dei signori Orsini, e per le protezioni di cui può avvalersi, dimostrate dall'avere ricevuto da un avvocato l'informazione dell'esistenza di intercettazioni a suo carico.

Non ha ritenuto valutabile, inoltre, un “tempo silente”, dal momento che gli indizi derivanti dalle intercettazioni giungono sino al maggio 2023 e si interrompono solo a seguito dell'informazione di cui sopra, che porta il [OSCURATO:PERSONA] a cessare qualunque conversazione con l'autista Riccobono: essi sono, quindi, idonei a dimostrare la consumazione del reato sino ad un'epoca recente.

Anche la motivazione in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari, pertanto, è approfondita, non contraddittoria e del tutto logica.

4. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, e deve essere dichiarato inammissibile.

L'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce, nel caso di applicazione di una misura cautelare ad un indagato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. proc. pen., una presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere, salvo che non sussistano le esigenze cautelari.

Nel caso di un indagato ultrasettantenne, come il ricorrente, questa Corte ha però stabilito che «La presunzione di cui all'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., che esclude l'applicabilità della custodia in carcere nei confronti di chi ha superato l'età di settanta anni, prevale su quella di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sicché, in tal caso, il mantenimento dello stato di custodia carceraria di ultrasettantenne presuppone la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza» (Sez. 1, n. 13111 del 19/02/2025, Rv. 287809).

L'ordinanza impugnata si è conformata a questo principio, in quanto ha valutato che sia il pericolo di reiterazione del reato, sia quello di inquinamento probatorio sono, nel caso del ricorrente, «di eccezionale rilevanza», e pertanto fronteggiabili solo con la misura detentiva più grave.

Il ricorso non si confronta con questa valutazione, limitandosi a contestare l'assenza di motivazione in merito all'applicabilità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

L'ordinanza, però, ha valutato l'idoneità di tale misura meno gravosa, e l'ha esclusa esplicitamente, per l'assenza di capacità autocustodiali del ricorrente e per l'impossibilità di evitare, con essa, i contatti con il contesto mafioso di riferimento, possibili anche tramite terzi e a distanza.

Si tratta di una motivazione logica e non contraddittoria, che il ricorso non contesta, omettendo di censurarne l'illogicità e di offrire elementi da cui dedurre, al contrario, la sufficienza della misura non carceraria.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

La presente decisione rende esecutiva la misura cautelare della custodia in carcere, disposta dal tribunale del riesame.

Deve pertanto disporsi la trasmissione, a cura della cancelleria, dell'estratto del provvedimento al pubblico ministero competente, ai sensi dell'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

Così deciso il 18 dicembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez.3766/2025 CC - 18/12/2025 R.G.N. 27120/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Palermo udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il difensore: l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 5371/2026 Roma, lì, 10/02/2026 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 22 maggio 2025 il Tribunale del riesame di Palermo, accogliendo l’appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere a carico di [OSCURATO:PERSONA] quale indagato per il delitto di cui all’art. 416-bis, commi 1, 3, 4 e 6, cod. pen., commesso dal 22/03/2021 fino ad oggi, partecipando alla famiglia mafiosa di Partanna-Mondello, facente parte di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha ribaltato la valutazione del giudice per le indagini preliminari, secondo cui le condotte del [OSCURATO:PERSONA], pur indicative della sua perdurante e storica appartenenza ad un contesto criminogeno tipicamente mafioso, non consentivano di ritenere provata anche la sua attuale intraneità alla famiglia mafiosa indicata. Secondo il Tribunale la valutazione complessiva degli indizi, provenienti in particolare da intercettazioni, dà sufficiente dimostrazione del pieno e stabile reinserimento del [OSCURATO:PERSONA] nella gestione della famiglia mafiosa di Partanna-Mondello, con un ruolo dinamico, funzionale al perseguimento dei suoi fini, iniziato dalla sua scarcerazione, avvenuta in data 21/03/2021, in conseguenza dell'espiazione della pena subita per due condanne per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. e per altri gravi delitti. Dalle intercettazioni, specialmente quelle relative ai colloqui del soggetto con il suo autista Riccobono e di questi con altri mafiosi, emerge che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] rivendica il suo mai reciso inserimento nel sodalizio, e un ruolo che lo legittima ad essere coinvolto nelle dinamiche interne e nella gestione dell’attività dell’associazione, riallacciando contatti con gli attuali reggenti del mandamento e con i capi di altri mandamenti mafiosi, pur esigendo il riconoscimento di una totale autonomia, rispetto ai reggenti attuali, da lui disprezzati. Il reiterato rifiuto di associarsi, opposto dapprima al reggente Micalizzi, che gli proponeva di nominarlo suo “picciotto”, e poi al subentrato reggente Serio, è conseguente a tale disprezzo, non ritenendosi il [OSCURATO:PERSONA] in posizione subordinata rispetto a costoro. Altri esponenti mafiosi di vertice, poi, si rivolgono a lui per dirimere controversie o risolvere altri problemi, proprio in virtù della sua riconosciuta autorità e caratura criminale. Il Tribunale ha ritenuto perciò provata, nei termini richiesti per l’emissione di una misura cautelare, la totale e stabile messa a disposizione del soggetto alla compagine mafiosa. Il Tribunale, inoltre, ha ravvisato la sussistenza delle esigenze cautelari, e l’idoneità della sola misura più gravosa, in virtù delle presunzioni di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., esigenze ritenute “di eccezionale rilevanza” per l'intensità del vincolo e la pericolosità del soggetto, dedotta dalla sua allarmante capacità strategico-operativa, essendo stato egli anche informato da un avvocato di essere intercettato, tanto da cessare immediatamente ogni conversazione sull’auto del suo autista; per tali motivi ha, altresì, valutato inidonei gli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza. L'ordinanza omette di valutare l’effettiva esistenza di una associazione stabile, di carattere mafioso, di cui il ricorrente sarebbe partecipe. Le intercettazioni non solo non dimostrano che egli, dopo la scarcerazione, abbia posto in essere una militanza attiva e rivendicato un ruolo di capo nella famiglia di Partanna-Mondello, ma dimostrano, al contrario, che egli non vuole farne parte. È il suo autista Riccobono che, parlando con altri mafiosi, usa il termine “capo pretorio” e millanta tale qualifica per il [OSCURATO:PERSONA], il quale invece non ha mai rivendicato un ruolo di vertice, con le molte persone con cui conversa. Lo stesso Riccobono, in una conversazione, afferma che il [OSCURATO:PERSONA], invitato dal Micalizzi a partecipare all’associazione, ha più volte rifiutato dicendo di voler stare solo, dimostrando così, con evidenza, il suo distacco dalla famiglia. Il disprezzo mostrato verso il Micalizzi è la motivazione per scegliere di non far parte della famiglia da lui capeggiata, scelta ben diversa dall’asserita rivendicazione di un ruolo di capo. Lo stesso atteggiamento, e il medesimo rifiuto di ricoprire un ruolo nella famiglia mafiosa, viene assunto nei confronti del nuovo reggente, Serio, a cui il ricorrente oppone tale rifiuto anche quando viene richiesto di occuparsi di un’attività tipica dell’associazione mafiosa, quella di raccogliere i soldi per i detenuti, ribadendo la sua decisione di non avere a che fare con nessuno. Tale volontà di non appartenenza è dimostrata anche da una diversa conversazione, in cui il ricorrente afferma di essere disponibile se riceverà proposte fattibili, perché questa affermazione conferma la sua volontà di non operare come intraneo all’associazione, ma solo occuparsi di singoli affari, se a lui graditi. L’ordinanza, pertanto, è illogica laddove afferma che il [OSCURATO:PERSONA] ha costituito una cellula autonoma, non emergendo alcuna evidenza indiziaria di una simile cellula, e non essendo contestati autonomi reati, relativi ad attività che questa avrebbe compiuto. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge processuale e il vizio di motivazione, in relazione alla valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale ha applicato la misura cautelare solo in virtù della presunzione di legge, come se essa fosse assoluta, basandosi sulla gravità del reato ma senza valutare la concretezza e attualità di tali esigenze, mentre avrebbe dovuto valutarle, alla luce anche del tempo trascorso dai fatti, circostanza che ha fatto quanto meno affievolire tali requisiti. 2.3. Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione, per l’omessa valutazione dell'idoneità della custodia carceraria. Il Tribunale, infatti, ha del tutto omesso di valutare la possibilità di applicare la misura degli arresti domiciliari, anche con uso del braccialetto elettronico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, nel complesso dei suoi motivi, e deve essere rigettato. 2. Il primo motivo è infondato. In esso il ricorrente si limita a chiedere una diversa valutazione degli indizi, e quindi del contenuto delle intercettazioni, affermando l'illogicità di quella resa nel provvedimento impugnato rispetto a quella, di opposto tenore, contenuta nell'ordinanza del G.i.p., di rigetto della richiesta di misura cautelare. Deve ricordarsi, però, che risale alla sentenza delle Sezioni Unite n. 11 del 23/02/2000, Audino, Rv. 215828 l’insegnamento secondo cui «In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie». L’arresto costituisce, ormai, patrimonio comune della giurisprudenza di legittimità che, da ultimo lo ha ribadito, fra le molte, con Sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976 e Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556). Occorre avere anche riguardo alla specificità della valutazione compiuta nella fase cautelare, dovendosi sempre tenere conto della «diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato» (Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, Rv. 269683; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, Rv. 264213, tra le altre conformi). Inoltre la Corte di cassazione, in particolare nelle sentenze Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965, ha chiarito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che 'attaccano' la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento». 2.1. L'ordinanza impugnata tiene conto dell’affermazione del [OSCURATO:PERSONA] di voler stare da solo, ma la attribuisce al suo disprezzo per gli attuali reggenti, ai quali si ritiene superiore. Tale valutazione è fondata sulle sue numerose conversazioni con il suo autista Riccobono, citate alle pagine 5 e 6 dell'ordinanza, nelle quali gli confida che intende continuare ad occuparsi della gestione dell'attività associativa fino a quando altri associati a lui sovraordinati non lo avessero “posato”, che non condivide l'operato del reggente Micalizzi e non esclude di usare le armi per assumere la reggenza al suo posto, che disprezza anche il nuovo reggente Serio per la sua spregiudicatezza. L'interpretazione di queste intercettazioni, come riferita nell'ordinanza, è plausibile e non manifestamente illogica, stanti anche i ruoli subordinati che i due predetti reggenti proponevano al ricorrente, il quale rivendicava invece, nei suoi colloqui con l'autista Riccobono, una totale autonomia stante la risalenza nel tempo della sua appartenenza alla famiglia mafiosa. Essa, inoltre, risulta conforme al complesso delle intercettazioni e alla condotta tenuta dal ricorrente sin dalla sua scarcerazione, avvenuta in data 21 marzo 2021, essendosi egli immediatamente riavvicinato alla cosca, riallacciando i rapporti sia con i predetti soggetti, al vertice della famiglia Partanna-Mondello, sia con alcuni esponenti di vertice di altri mandamenti mafiosi. Questa Corte, inoltre, ha costantemente stabilito che l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazioni telefoniche costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337). Nel giudizio di legittimità è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Rv. 259516; Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Rv. 272558). Tale orientamento interpretativo è stato autorevolmente ribadito da Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715, che ha affermato il principio di diritto secondo il quale, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità; esso, pertanto, deve essere qui confermato. 2.2. L'ordinanza ha ritenuto provata l'intraneità del ricorrente alla predetta cosca mafiosa anche dal suo attivarsi per vari affari di interesse della stessa, come l'intervenire presso l'associato [OSCURATO:PERSONA]Angelo per ordinargli di versare nella cassa dell'associazione parte dei proventi delle sue estorsioni, da destinare al mantenimento di un detenuto, ottenendo da questi la risposta che, se avesse ripreso l'attività estorsiva, egli ne avrebbe informato proprio il [OSCURATO:PERSONA], del quale, evidentemente, riconosceva l'autorità all'interno della cosca. Anche il suo riallacciare e mantenere relazioni con i capi di altre famiglie mafiose è stato interpretato come dimostrazione della sua intraneità, non avendo tali contatti alcun significato se svolti a titolo personale: l'ordinanza valuta approfonditamente tali contatti, dalla pag. 8, evidenziando come i capi di altre famiglie si siano rivolti al [OSCURATO:PERSONA] per dirimere questioni tra varie cosche, per ottenere il recupero di crediti interessanti anche la famiglia Partanna-Mondello, per rilasciare nulla osta e autorizzazioni allo svolgimento di specifiche attività da parte di singoli associati o di esponenti di altre famiglie, evidentemente riconoscendogli, quanto meno, il ruolo di referente territoriale della predetta famiglia. Deve anche precisarsi che è stato l'autista Riccobono, in una conversazione con terzi, ad affermare che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe costituito una “cellula autonoma”, ma tale affermazione non è stata fatta propria dal Tribunale del riesame che, al contrario, ha sottolineato che l'autonomia che il ricorrente rivendica è dagli attuali reggenti, ma non dall'associazione mafiosa a cui egli stesso ritiene ancora di appartenere. La valutazione resa dal Tribunale, interpretando i colloqui intercettati e i contatti del ricorrente con esponenti di vertice di altre famiglie mafiose come dimostrativi della sua perdurante intraneità alla famiglia Partanna-Mondello, per la quale ha ripreso, dopo la scarcerazione, a svolgere attività funzionali ai suoi scopi, pur operando con l'autonomia che gli deriva proprio dalla pluriennale militanza mafiosa, non è manifestamente illogica, e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità. 3. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato e deve essere rigettato. L’ordinanza ha valutato la sussistenza delle esigenze cautelari applicando la presunzione stabilita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Tale presunzione, pur essendo relativa, impone di ritenere presenti dette esigenze «salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari». Questa Corte, sul punto, ha statuito che «In tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di partecipazione ad associazioni mafiose storiche, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. tempo silente (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari» (Sez. 5, n. 16434 del 21/02/2024, Rv. 286267). Nel presente caso, il Tribunale ha valutato l'assenza di segnali di rescissione del legame mafioso del ricorrente, ed ha inoltre ritenuto sussistenti elementi che dimostrano la eccezionale rilevanza delle esigenze stesse, per l'intensità di tale legame, che ha legittimato il ricorrente a relazionarsi con i vertici di altre famiglie mafiose per conto dell'associazione di sua appartenenza, per la pericolosità della sua condotta, evidenziata in relazione alla vicenda estorsiva compiuta in danno dei signori Orsini, e per le protezioni di cui può avvalersi, dimostrate dall'avere ricevuto da un avvocato l'informazione dell'esistenza di intercettazioni a suo carico. Non ha ritenuto valutabile, inoltre, un “tempo silente”, dal momento che gli indizi derivanti dalle intercettazioni giungono sino al maggio 2023 e si interrompono solo a seguito dell'informazione di cui sopra, che porta il [OSCURATO:PERSONA] a cessare qualunque conversazione con l'autista Riccobono: essi sono, quindi, idonei a dimostrare la consumazione del reato sino ad un'epoca recente. Anche la motivazione in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari, pertanto, è approfondita, non contraddittoria e del tutto logica. 4. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, e deve essere dichiarato inammissibile. L'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce, nel caso di applicazione di una misura cautelare ad un indagato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. proc. pen., una presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere, salvo che non sussistano le esigenze cautelari. Nel caso di un indagato ultrasettantenne, come il ricorrente, questa Corte ha però stabilito che «La presunzione di cui all'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., che esclude l'applicabilità della custodia in carcere nei confronti di chi ha superato l'età di settanta anni, prevale su quella di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sicché, in tal caso, il mantenimento dello stato di custodia carceraria di ultrasettantenne presuppone la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza» (Sez. 1, n. 13111 del 19/02/2025, Rv. 287809). L'ordinanza impugnata si è conformata a questo principio, in quanto ha valutato che sia il pericolo di reiterazione del reato, sia quello di inquinamento probatorio sono, nel caso del ricorrente, «di eccezionale rilevanza», e pertanto fronteggiabili solo con la misura detentiva più grave. Il ricorso non si confronta con questa valutazione, limitandosi a contestare l'assenza di motivazione in merito all'applicabilità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. L'ordinanza, però, ha valutato l'idoneità di tale misura meno gravosa, e l'ha esclusa esplicitamente, per l'assenza di capacità autocustodiali del ricorrente e per l'impossibilità di evitare, con essa, i contatti con il contesto mafioso di riferimento, possibili anche tramite terzi e a distanza. Si tratta di una motivazione logica e non contraddittoria, che il ricorso non contesta, omettendo di censurarne l'illogicità e di offrire elementi da cui dedurre, al contrario, la sufficienza della misura non carceraria. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. La presente decisione rende esecutiva la misura cautelare della custodia in carcere, disposta dal tribunale del riesame. Deve pertanto disporsi la trasmissione, a cura della cancelleria, dell'estratto del provvedimento al pubblico ministero competente, ai sensi dell'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 18 dicembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05371/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris