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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 10 dicembre 2021

Cassazione n. 05370/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 21741-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] di SIENA; - intimata - avverso il decreto n.

R.G. 1369/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di SIENA, depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il decreto di espulsione adottato nei suoi confronti dal prefetto di Siena e contro l'annesso provvedimento del questore di accompagnamento alla frontiera; il ricorso non risulta notificato donde è chiaramente inammissibile; in ogni caso lo sarebbe anche per violazione dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ, essendo composto secondo lo schema del gravame di merito, senza indicazione di specifici motivi rientranti nel paradigma dell'art. 360 cod. proc. civ. (v.

Cass. Sez.

U n. 23745-20); non deve farsi applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 essendo il processo esente dall'obbligo di pagamento del contributo. p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2021.

Il Presics1 t [OSCURATO:PERSONA] 1 8 FEB oggi, 2011 [OSCURATO:PERSONA] q14.9,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21741-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] di SIENA; - intimata - avverso il decreto n. R.G. 1369/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di SIENA, depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il decreto di espulsione adottato nei suoi confronti dal prefetto di Siena e contro l'annesso provvedimento del questore di accompagnamento alla frontiera; il ricorso non risulta notificato donde è chiaramente inammissibile; in ogni caso lo sarebbe anche per violazione dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ, essendo composto secondo lo schema del gravame di merito, senza indicazione di specifici motivi rientranti nel paradigma dell'art. 360 cod. proc. civ. (v. Cass. Sez. U n. 23745-20); non deve farsi applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 essendo il processo esente dall'obbligo di pagamento del contributo. p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2021. Il Presics1 t [OSCURATO:PERSONA] 1 8 FEB oggi, 2011 [OSCURATO:PERSONA] q14.9,
Decreto Cassazione n. 05370/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris