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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2024

Cassazione n. 07628/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso promosso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Agostino, che deduce il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena base, è inammissibile in quanto la Corte territoriale ha ridotto la pena inflitta, escludendo l'aumento per la continuazione, evidentemente discostandosi, sia pure leggermente, dal minimo edittale valutando la pluralità di condotte e i numerosi precedenti penali di cui è gravato l'imputato (cfr. p. 2 della sentenza impugnata), dovendosi evidenziare, inoltre, la genericità del motivo, che non indica alcun elemento che, ove considerato, avrebbe condotto alla determinazione di un trattamento punitivo ancora più mite; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso promosso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Agostino, che deduce il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena base, è inammissibile in quanto la Corte territoriale ha ridotto la pena inflitta, escludendo l'aumento per la continuazione, evidentemente discostandosi, sia pure leggermente, dal minimo edittale valutando la pluralità di condotte e i numerosi precedenti penali di cui è gravato l'imputato (cfr. p. 2 della sentenza impugnata), dovendosi evidenziare, inoltre, la genericità del motivo, che non indica alcun elemento che, ove considerato, avrebbe condotto alla determinazione di un trattamento punitivo ancora più mite; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024.
Sentenza Cassazione n. 07628/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris