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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 1960

Cassazione n. 31497/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deducono vizi di motivazione quanto ad omesso riconoscimento dell'esimente dello stato di necessità e, in subordine, della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. è generico in quanto omette ogni reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata (il ricorso effettua una critica meramente lessicale e rappresenta la non condivisione di quanto enunciato, senza evidenziare il vizio che viene apoditticamente evocato) che ha rilevato come l'allontanamento volontario dall'abitazione sul presupposto di dover acquistare del cibo, evenienza meramente allegata ma non dimostrata, integrasse il reato contestato, senza che potesse rilevarsi l'esistenza dei presupposti dello stato di necessità; che quanto all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità la stessa fosse preclusa in ragione dell'accertata abitualità della condotta per la commissione di più violazioni del foglio di via obbligatorio, reato ritenuto della stessa indole rispetto al contestato delitto di evasione; rilevato che, quanto alla contestata recidiva, proprio la valutazione della condotta sopra enunciata, ha fatto ritenere alla Corte di appello come anche i plurimi precedenti in ordine ad altri delitti fossero significativi della accresciuta pericolosità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deducono vizi di motivazione quanto ad omesso riconoscimento dell'esimente dello stato di necessità e, in subordine, della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. è generico in quanto omette ogni reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata (il ricorso effettua una critica meramente lessicale e rappresenta la non condivisione di quanto enunciato, senza evidenziare il vizio che viene apoditticamente evocato) che ha rilevato come l'allontanamento volontario dall'abitazione sul presupposto di dover acquistare del cibo, evenienza meramente allegata ma non dimostrata, integrasse il reato contestato, senza che potesse rilevarsi l'esistenza dei presupposti dello stato di necessità; che quanto all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità la stessa fosse preclusa in ragione dell'accertata abitualità della condotta per la commissione di più violazioni del foglio di via obbligatorio, reato ritenuto della stessa indole rispetto al contestato delitto di evasione; rilevato che, quanto alla contestata recidiva, proprio la valutazione della condotta sopra enunciata, ha fatto ritenere alla Corte di appello come anche i plurimi precedenti in ordine ad altri delitti fossero significativi della accresciuta pericolosità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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