CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 13451/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O Sul ricorso n. 5824/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, n. 4350/07/2017 depositata 14/07/2017. Visto l’atto depositato il 20 maggio 2021 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver sottoscritto con la controparte atto di transizione fiscale; considerato che, pertanto, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 14/05/2025 La Presidente titolare ANGELINA-[OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2