CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 18171/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 00HQ6NI nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Ancona ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierna ricorrente in ordine a fattispecie di rapina già pronunciata dal Tribunale di Ancona. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputata, TOMA Sofica. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, con cui si contesta la validità della elezione di domicilio, risulta manifestamente infondato. Risulta logico e congruo l'accertamento della Corte territoriale che ha evidenziato che, nel presente giudizio, l'imputata per tutto il primo grado non aveva chiesto di avvalersi di alcun interprete e un anno prima, in precedente giudizio la donna non si era avvalsa di interprete il che permetteva di ritenere fondatamente la conoscenza della lingua italiana. 3.2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la dichiarata penale responsabilità, risultano parimenti manifestamente infondati stante la presenza di un riconoscimento certo al momento dei fatti. 3.3. Il quarto motivo di ricorso, con cui si contesta la qualificazione giuridica del fatto evidenziando in particolare come in origine la donna fosse stata denunciata per furto, risulta ancora una volta manifestamente infondato posta l'indubbia presenza di uno strattonamento linearmente descritto all'interno delle dichiarazioni spontanee, logiche e coerenti della persona offesa. 3.4. Il quinto motivo di ricorso, con cui si contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio e il giudizio di comparazione fra circostanze, è ulteriormente inammissibile in conseguenza della presenza di una specifica e logica motivazione che valorizza i precedenti penali, la mancanza di regolare attività lavorativa, la presenza di ulteriore carico pendente per fatti omologhi. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensor