Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 44326/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, i [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 20 luglio 2020, confermava la sentenza di primo grado del giudice per le indagini preliminari con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto colpevole dei reati di rapina pluriaggravata, tentato omicidio aggravato dal nesso teleologico con il reato che precede e di detenzione e porto di armi in luogo pubblico. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, censurando la sentenza impugnata per violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte di appello errato nel "ritenere non revocabile, dopo il rigetto della richiesta di ammissione al rito abbreviato condizionato, l'istanza subordinata di accesso all'abbreviato secco", nonostante la difesa avesse reso palese il vizio di volontà che inficiava il consenso dell'imputato, che aveva confermato, alla prima udienza utile, la mancata volontà di proseguire nelle forme del rito abbreviato non avendo compreso, al momento del rilascio della procura al proprio difensore, le conseguenze che avrebbero potuto comportare sul piano procedurale; la motivazione sul punto della Corte di appello, basata sulla prosecuzione del rapporto fiduciario, era illogica, posto che l'errore era stato determinato da una cattiva comprensione del [OSCURATO:PERSONA] stesso; la possibilità di rinunciare al rito abbreviato trovava conferma nell'apposita previsione legislativa per il procedimento di cui all'art. 444 cod.proc.pen., per il quale è prevista la facoltà del giudice di verificare la effettiva volontà dell'imputato mediante la sua comparizione (art. 446 cod.proc.pen.). 1.2 II difensore osserva poi che la Corte di appello era incorsa in una vera e propria violazione di legge ai sensi dell'art. 495 comma 2 cod.proc.pen., non essendo stato consentito all'imputato il diritto all'ammissione delle prove da lui dedotte; in particolare era stata avanzata richiesta di rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale ai fini di ottenere l'acquisizione di una consulenza tecnica di parte, come prova contraria alla consulenza del Pubblico Ministero, prova già richiesta nella fase delle indagini preliminari, quindi prima che il giudice si pronunciasse sul rito. 1.3 Il difensore eccepisce che la Corte di appello aveva emesso una sentenza basata su una motivazione del tutto apparente nel condannare [OSCURATO:PERSONA] per i reati contestati: la mancata acquisizione della consulenza tecnica antropometrica di parte non aveva consentito di evidenziare le molteplici criticità di quella disposta dal Pubblico Ministero, sulla cui scorta si era acriticamente pervenuti al giudizio di colpevolezza; inoltre il riconoscimento effettuato dalla polizia giudiziaria costituiva una valutazione, e non un fatto, per cui non poteva assurgere a prova e la Corte di appello non aveva specificato sulla base di quali elementi potevano condividersi le conclusioni della consulenza, dalle quali emergeva che la supposta piena compatibilità venisse affermata nonostante l'assenza di tante possibilità di riscontro e a &spetto di tanti limiti. 1.4 II difensore eccepisce che la Corte di appello era incorsa in una palese violazione di legge nell'individuare il fatto come tentato omicidio, in quanto la condotta posta in essere presumibilmente da [OSCURATO:PERSONA] era quella di darsi alla fuga e non quella di uccidere la guardia giurata Tamburello, come si ricavava dalle stesse dichiarazioni dell'altra guardia Perricone; in considerazione della mancanza di dolo diretto, la Corte di appello avrebbe dovuto riqualificare il reato in quello di lesioni personali. 1.5 Il difensore osserva che la sentenza appariva meritevole di censure in ordine alla assoluta mancanza di motivazione sul diniego della concessione delle attenuanti generiche, non essendo stato spiegato perché non si era tenuto conto dell'incensuratezza dell'imputato e del suo atteggiamento collaborativo, avendo egli accettato di sottoporsi alla consulenza antropometrica; inoltre appariva eccessivo e non sufficientemente motivato l'aumento di pena a titolo di continuazione di anni 5 e mesi 6 per la rapina e di mesi sei per le armi. 1.6 Il difensore lamenta che la sentenza aveva disposto la condanna dell'imputato al risarcimento del danno ed alla refusione delle spese processuali sostenuta dalla parte civile, malgrado la stessa avesse omesso di depositare, in sede di conclusioni, atto di comparsa conclusionale e nota spese, per cui la costituzione di parte civile doveva intendersi revocata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto è inammissibile. 1.1 Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, la Corte di appello ha correttamente applicato la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "la richiesta di giudizio abbreviato è revocabile fino all'adozione del provvedimento del giudice che dispone il rito quando è proposta ai sensi dell'art. 438 cod. proc. pen., mentre, laddove è presentata a seguito di decreto di giudizio immediato, può essere revocata fino al momento della fissazione dell'udienza per la ammissione del procedimento speciale" (Sez. 6, Sentenza n. 33908 del 07/06/2017, Medina e altri, Rv. 270563 - 01, relativa ad un caso identico al presente, in cui l'istanza di definizione del processo con rito abbreviato condizionato conteneva, seppur in via subordinata, anche la richiesta di procedere con rito abbreviato ordinario; vedi anche Sez. 6, Sentenza n. 20803 del 29/03/2017, Hotova e altri, Rv. 269892 - 01).Evidente è poi la diversità del rito previsto dagli art. 444 e segg. cod.proc.pen., posto che in quel caso il procedimento viene definito con l'applicazione della pena, senza che vi sia un processo nel contraddittorio delle parti, ed è quindi previsto che il giudice, vista l'importanza della "scelta" dell'imputato, che accetta di vedersi applicata una pena, possa valutare la effettiva volontà dello stesso. 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, la regula juris è che a seguito della nuova formulazione dell'art. 438 cod. proc. pen., deve ritenersi possibile la richiesta di rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale da parte dell'imputato che abbia subordinato la richiesta di accedere al rito abbreviato ad una specifica integrazione probatoria (Cass., Sez. 3, 2 marzo 2004 n. 15296, ric.

Sinnek), sia pure nei limiti dell'integrazione probatoria richiesta, non da parte dell'imputato che abbia richiesto il rito abbreviato allo stato degli atti, il quale può solo sollecitare il giudice di appello all'esercizio del potere di ufficio di cui all'art. 603 c.p.p., comma 3.

La non incompatibilità del rito speciale con le assunzioni probatorie (Cass., Sez. 6, 1 ottobre 1998 n. 397, ric.

Palomba) - in virtù del rinvio dell'art. 443 c.p.p., comma 4 all'art. 599 c.p.p. e, quindi, al comma 3 di questo articolo, che a sua volta rinvia al successivo art. 603 c.p.p.- comporta tuttavia che all'assunzione d'ufficio di nuove prove o alla riassunzione delle prove già acquisite agli atti si proceda solo quando e nei limiti in cui il giudice di appello la ritenga assolutamente necessaria ai fini della decisione (Cass., Sez. 6, 24 novembre 1993 n.1944, ric. [OSCURATO:PERSONA]), sicché deve comunque ritenersi escluso che la parte conservi un diritto proprio a prove alla cui acquisizione ha rinunciato per effetto della scelta del giudizio abbreviato e che, pertanto, il mancato esercizio da parte del giudice d'appello dei poteri d'ufficio sollecitati possa tradursi in un vizio deducibile mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606 c.p.p., lett. d).

In questo senso si è determinata la Corte di merito, rigettando la sollecitazione all'esercizio del potere d'ufficio di disporre la rinnovazione relativamente alla richiesta di acquisire la relazione del consulente della difesa perché le prove richieste non rivestivano il carattere della decisività

1.3. Riguardo al terzo motivo di ricorso, si deve precisare che gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio.

Non va infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice di ) legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099).

Nel caso in esame il ricorrente contesta il riconoscimento effettuato dagli agenti di polizia giudiziaria, fondato su una conoscenza diretta, e la consulenza antropometrica, proponendo così un inammissibile motivo che attiene al merito della sentenza; inoltre, il motivo di ricorso non si confronta assolutamente con le altre prove a carico di [OSCURATO:PERSONA], costituite, oltre che dalla fuga al momento dell'intervento degli agenti, dal rinvenimento del giubbotto usato nel corso della rapina ed ancora intriso di residui eh conseguenti ai colpi di pistola esplosi all'indirizzo della guardia giurata Tamburello. 1.4 II quarto motivo di ricorso è generico in quanto reiterativo di quanto proposto in appello e poiché non si confronta affatto con la motivazione della Corte di appello, che ha evidenziato che solo per un caso fortuito i colpi avevano attinto la vittima in zone limitrofe ad aree vitali e che vennero sparati per "neutralizzare" Tamburello e non per darsi alla fuga; è stato pertanto correttamente aplicato il principio giurisprudenziale secondo il quale "in tema di delitti contro la persona, per distinguere il reato di lesione personale da quello di tentato omicidio, occorre avere riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell'agente sia alla differente potenzialità dell'azione lesiva, desumibili dalla sede corporea attinta, dall'idoneità dell'arma impiegata nonché dalle modalità dell'atto lesivo. (Fattispecie in cui è stato ritenuto sussistente il tentato omicidio per essere stata la vittima colpita da cinque coltellate di cui una all'addome)" (Sez.1, Sentenza n. 51056 del 27/11/2013, Tripodi, Rv. 257881 - 01) 1.5 Relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato.

Deve infatti ricordarsi che in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la nneritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza.

Al contrario, è proprio la suindicata meritevolezza che necessita, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (così, ex plurimis, Sez.1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01) Nel caso in esame, la Corte di appello ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per la concessione del beneficio, osservando, quanto all'atteggiamento collaborativo affermato in ricorso, che [OSCURATO:PERSONA] si era rifiutato di indossare il giubbotto sequestrato ed aveva coinvolto i familiari nelle false giustificazioni addotte.

Quanto alla pena, la Corte di appello ha evidenziato che la pena edittale per il reato di tentato omicidio si era attestata sul minimo edittale e che l'aumento per il reato di tentata rapina era adeguato al fatto che era stata perpetrata da più persone riunite, travisate ed armate e foriera di un danno di ingente gravità, alle modalità altamente professionali e spregiudicate dall'azione criminosa ed alla elevatissima intensità del dolo, mentre gli aumenti per i restanti reati satellite apparivano assai modesti. 1.6 Manifestamente infondato è l'ultimo motivo di ricorso, posto che la sentenza impugnata ha correttamente dato atto che la parte civile ha depositato una memoria conclusiva, che risulta in effetti depositata, unitamente alla nota spese, all'udienza del 1°Iuglio 2020.

2. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti. \p,fnrs, P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 a favor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, i [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 20 luglio 2020, confermava la sentenza di primo grado del giudice per le indagini preliminari con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto colpevole dei reati di rapina pluriaggravata, tentato omicidio aggravato dal nesso teleologico con il reato che precede e di detenzione e porto di armi in luogo pubblico. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, censurando la sentenza impugnata per violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte di appello errato nel "ritenere non revocabile, dopo il rigetto della richiesta di ammissione al rito abbreviato condizionato, l'istanza subordinata di accesso all'abbreviato secco", nonostante la difesa avesse reso palese il vizio di volontà che inficiava il consenso dell'imputato, che aveva confermato, alla prima udienza utile, la mancata volontà di proseguire nelle forme del rito abbreviato non avendo compreso, al momento del rilascio della procura al proprio difensore, le conseguenze che avrebbero potuto comportare sul piano procedurale; la motivazione sul punto della Corte di appello, basata sulla prosecuzione del rapporto fiduciario, era illogica, posto che l'errore era stato determinato da una cattiva comprensione del [OSCURATO:PERSONA] stesso; la possibilità di rinunciare al rito abbreviato trovava conferma nell'apposita previsione legislativa per il procedimento di cui all'art. 444 cod.proc.pen., per il quale è prevista la facoltà del giudice di verificare la effettiva volontà dell'imputato mediante la sua comparizione (art. 446 cod.proc.pen.). 1.2 II difensore osserva poi che la Corte di appello era incorsa in una vera e propria violazione di legge ai sensi dell'art. 495 comma 2 cod.proc.pen., non essendo stato consentito all'imputato il diritto all'ammissione delle prove da lui dedotte; in particolare era stata avanzata richiesta di rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale ai fini di ottenere l'acquisizione di una consulenza tecnica di parte, come prova contraria alla consulenza del Pubblico Ministero, prova già richiesta nella fase delle indagini preliminari, quindi prima che il giudice si pronunciasse sul rito. 1.3 Il difensore eccepisce che la Corte di appello aveva emesso una sentenza basata su una motivazione del tutto apparente nel condannare [OSCURATO:PERSONA] per i reati contestati: la mancata acquisizione della consulenza tecnica antropometrica di parte non aveva consentito di evidenziare le molteplici criticità di quella disposta dal Pubblico Ministero, sulla cui scorta si era acriticamente pervenuti al giudizio di colpevolezza; inoltre il riconoscimento effettuato dalla polizia giudiziaria costituiva una valutazione, e non un fatto, per cui non poteva assurgere a prova e la Corte di appello non aveva specificato sulla base di quali elementi potevano condividersi le conclusioni della consulenza, dalle quali emergeva che la supposta piena compatibilità venisse affermata nonostante l'assenza di tante possibilità di riscontro e a &spetto di tanti limiti. 1.4 II difensore eccepisce che la Corte di appello era incorsa in una palese violazione di legge nell'individuare il fatto come tentato omicidio, in quanto la condotta posta in essere presumibilmente da [OSCURATO:PERSONA] era quella di darsi alla fuga e non quella di uccidere la guardia giurata Tamburello, come si ricavava dalle stesse dichiarazioni dell'altra guardia Perricone; in considerazione della mancanza di dolo diretto, la Corte di appello avrebbe dovuto riqualificare il reato in quello di lesioni personali. 1.5 Il difensore osserva che la sentenza appariva meritevole di censure in ordine alla assoluta mancanza di motivazione sul diniego della concessione delle attenuanti generiche, non essendo stato spiegato perché non si era tenuto conto dell'incensuratezza dell'imputato e del suo atteggiamento collaborativo, avendo egli accettato di sottoporsi alla consulenza antropometrica; inoltre appariva eccessivo e non sufficientemente motivato l'aumento di pena a titolo di continuazione di anni 5 e mesi 6 per la rapina e di mesi sei per le armi. 1.6 Il difensore lamenta che la sentenza aveva disposto la condanna dell'imputato al risarcimento del danno ed alla refusione delle spese processuali sostenuta dalla parte civile, malgrado la stessa avesse omesso di depositare, in sede di conclusioni, atto di comparsa conclusionale e nota spese, per cui la costituzione di parte civile doveva intendersi revocata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto è inammissibile. 1.1 Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, la Corte di appello ha correttamente applicato la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "la richiesta di giudizio abbreviato è revocabile fino all'adozione del provvedimento del giudice che dispone il rito quando è proposta ai sensi dell'art. 438 cod. proc. pen., mentre, laddove è presentata a seguito di decreto di giudizio immediato, può essere revocata fino al momento della fissazione dell'udienza per la ammissione del procedimento speciale" (Sez. 6, Sentenza n. 33908 del 07/06/2017, Medina e altri, Rv. 270563 - 01, relativa ad un caso identico al presente, in cui l'istanza di definizione del processo con rito abbreviato condizionato conteneva, seppur in via subordinata, anche la richiesta di procedere con rito abbreviato ordinario; vedi anche Sez. 6, Sentenza n. 20803 del 29/03/2017, Hotova e altri, Rv. 269892 - 01).Evidente è poi la diversità del rito previsto dagli art. 444 e segg. cod.proc.pen., posto che in quel caso il procedimento viene definito con l'applicazione della pena, senza che vi sia un processo nel contraddittorio delle parti, ed è quindi previsto che il giudice, vista l'importanza della "scelta" dell'imputato, che accetta di vedersi applicata una pena, possa valutare la effettiva volontà dello stesso. 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, la regula juris è che a seguito della nuova formulazione dell'art. 438 cod. proc. pen., deve ritenersi possibile la richiesta di rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale da parte dell'imputato che abbia subordinato la richiesta di accedere al rito abbreviato ad una specifica integrazione probatoria (Cass., Sez. 3, 2 marzo 2004 n. 15296, ric. Sinnek), sia pure nei limiti dell'integrazione probatoria richiesta, non da parte dell'imputato che abbia richiesto il rito abbreviato allo stato degli atti, il quale può solo sollecitare il giudice di appello all'esercizio del potere di ufficio di cui all'art. 603 c.p.p., comma 3. La non incompatibilità del rito speciale con le assunzioni probatorie (Cass., Sez. 6, 1 ottobre 1998 n. 397, ric. Palomba) - in virtù del rinvio dell'art. 443 c.p.p., comma 4 all'art. 599 c.p.p. e, quindi, al comma 3 di questo articolo, che a sua volta rinvia al successivo art. 603 c.p.p.- comporta tuttavia che all'assunzione d'ufficio di nuove prove o alla riassunzione delle prove già acquisite agli atti si proceda solo quando e nei limiti in cui il giudice di appello la ritenga assolutamente necessaria ai fini della decisione (Cass., Sez. 6, 24 novembre 1993 n.1944, ric. [OSCURATO:PERSONA]), sicché deve comunque ritenersi escluso che la parte conservi un diritto proprio a prove alla cui acquisizione ha rinunciato per effetto della scelta del giudizio abbreviato e che, pertanto, il mancato esercizio da parte del giudice d'appello dei poteri d'ufficio sollecitati possa tradursi in un vizio deducibile mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606 c.p.p., lett. d). In questo senso si è determinata la Corte di merito, rigettando la sollecitazione all'esercizio del potere d'ufficio di disporre la rinnovazione relativamente alla richiesta di acquisire la relazione del consulente della difesa perché le prove richieste non rivestivano il carattere della decisività 1.3. Riguardo al terzo motivo di ricorso, si deve precisare che gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Non va infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice di ) legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099). Nel caso in esame il ricorrente contesta il riconoscimento effettuato dagli agenti di polizia giudiziaria, fondato su una conoscenza diretta, e la consulenza antropometrica, proponendo così un inammissibile motivo che attiene al merito della sentenza; inoltre, il motivo di ricorso non si confronta assolutamente con le altre prove a carico di [OSCURATO:PERSONA], costituite, oltre che dalla fuga al momento dell'intervento degli agenti, dal rinvenimento del giubbotto usato nel corso della rapina ed ancora intriso di residui eh conseguenti ai colpi di pistola esplosi all'indirizzo della guardia giurata Tamburello. 1.4 II quarto motivo di ricorso è generico in quanto reiterativo di quanto proposto in appello e poiché non si confronta affatto con la motivazione della Corte di appello, che ha evidenziato che solo per un caso fortuito i colpi avevano attinto la vittima in zone limitrofe ad aree vitali e che vennero sparati per "neutralizzare" Tamburello e non per darsi alla fuga; è stato pertanto correttamente aplicato il principio giurisprudenziale secondo il quale "in tema di delitti contro la persona, per distinguere il reato di lesione personale da quello di tentato omicidio, occorre avere riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell'agente sia alla differente potenzialità dell'azione lesiva, desumibili dalla sede corporea attinta, dall'idoneità dell'arma impiegata nonché dalle modalità dell'atto lesivo. (Fattispecie in cui è stato ritenuto sussistente il tentato omicidio per essere stata la vittima colpita da cinque coltellate di cui una all'addome)" (Sez.1, Sentenza n. 51056 del 27/11/2013, Tripodi, Rv. 257881 - 01) 1.5 Relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato. Deve infatti ricordarsi che in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la nneritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è proprio la suindicata meritevolezza che necessita, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (così, ex plurimis, Sez.1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01) Nel caso in esame, la Corte di appello ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per la concessione del beneficio, osservando, quanto all'atteggiamento collaborativo affermato in ricorso, che [OSCURATO:PERSONA] si era rifiutato di indossare il giubbotto sequestrato ed aveva coinvolto i familiari nelle false giustificazioni addotte. Quanto alla pena, la Corte di appello ha evidenziato che la pena edittale per il reato di tentato omicidio si era attestata sul minimo edittale e che l'aumento per il reato di tentata rapina era adeguato al fatto che era stata perpetrata da più persone riunite, travisate ed armate e foriera di un danno di ingente gravità, alle modalità altamente professionali e spregiudicate dall'azione criminosa ed alla elevatissima intensità del dolo, mentre gli aumenti per i restanti reati satellite apparivano assai modesti. 1.6 Manifestamente infondato è l'ultimo motivo di ricorso, posto che la sentenza impugnata ha correttamente dato atto che la parte civile ha depositato una memoria conclusiva, che risulta in effetti depositata, unitamente alla nota spese, all'udienza del 1°Iuglio 2020. 2. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti. \p,fnrs, P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 a favor
Sentenza Cassazione n. 44326/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris