CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10878/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso e la memoria di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i motivi di ricorso, eccettuato il secondo, sono intrisi di genericità, in quanto privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett. c) cod. proc. pen., costituendo sostanzialmente la riproduzione di quelli presentati alla Corte d'appello, e pertanto ripetitivi, aspecifici e, in definitiva, soltanto apparenti, giacché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 [OSCURATO:PERSONA]. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 [OSCURATO:PERSONA]. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01); rilevata, quanto al secondo motivo, la manifesta infondatezza, a fronte di una disposizione (l'art. 152 cod. pen.) che si riferisce alla persona offesa che 'declini' la convocazione a testimone, non applicabile in caso di abbreviato, in assenza di integrazione istruttoria; osservato che, in ogni caso, il primo ed il terzo motivo sono rielaborazioni del giudizio di merito, non ammesse in questa sede, su aspetti correttamente vagliati dalla Corte di merito che: (i) ha evidenziato (tra pg. 5, in fondo e inizio pg. 6) le ragioni di spontaneità - e, quindi, genuinità - della versione della persona offesa e del riconoscimento dell'imputato, avvenuto nell'immediatezza; (ii) ha puntualmente spiegato (pg. 6) le ragioni di compatibilità tra percosse e lesioni; ritenuto, in relazione al quarto motivo, che esso è meramente di stile, e per tal ragione generico, non adducendo alcuna reale ragione di critica della decisione sul trattamento sanzionatorio, peraltro adeguatamente motivato con riferimento all'atteggiamento processuale dell'imputato - definito 'pessimo' perché avulso da ogni ragionevole analisi dei fatti o di rivisitazione della propria condotta - ed alla gravità della condotta; ritenuto, quindi, che il ricorso - assieme alla memoria, che pur preannunciando motivi nuovi, si limita alla ripetizione di temi già vagliati - vada dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d