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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 12474/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] c/[OSCURATO:PERSONA] nato UCRAINA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2016 del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, in un giudizio di applicazione della pena proposto ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con sentenza in data 26/04/2016, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di ricettazione ascrittogli "ai sensi dell'art. 530 c.p.p. con la formula il fatto non costituisce reato, non essendo stata dimostrata la consapevolezza di ricevere un oggetto di provento delitto" (così testualmente recita pag. 3 della sentenza).

2. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, evidenziando, per un verso, come trattandosi di patteggiamento il proscioglimento avrebbe dovuto essere pronunziato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., a fronte, invece, di una decisione di pieno merito e, per altro, come gli stessi elementi valorizzati dal giudice ai fini dell'assoluzione dell'imputato in realtà si prestassero a fondare una pronuncia di colpevolezza.

3. La Corte d'appello, rilevato che avverso la sentenza di applicazione della pena - emessa peraltro in epoca antecedente alla legge 23 giugno 2017, n. 103 - è consentito soltanto il ricorso per cassazione, ha trasmesso gli atti a questa Corte.

4. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 14/12/2021, ritenendo fondati i motivi (per le ragioni che saranno in motivazione richiamate), ha chiesto, in accoglimento del ricorso del pubblico ministero, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

5. Il ricorso è fondato, risultando meritevoli di condivisione, ad avviso del Collegio, le argomentazioni di cui alla requisitoria del Procuratore generale presso questa Corte.

Al di là del rilievo che la pronuncia impugnata non reca il dispositivo (obbligo formale dal quale non viene naturalmente esentato il giudice in caso di motivazione contestuale, come nella specie), la prima anomalia è rappresentata dalla circostanza che la scelta del rito ex art. 444 cod. proc. pen. viene superata in sentenza senza alcun accenno (in nessuna parte della motivazione della pronuncia, se non nella sintetica ricostruzione dello "svolgimento del processo") a tale potere processuale esercitato dalle parti, così ponendo un primo problema di coerenza del decisum con il rito stesso prescelto, in forza del potere dispositivo esercitato dalle parti.

Sul punto, è ben vero - come rammenta il P.G, - che il richiamo operato dall'art. 444 cod. proc. pen. all'art. 129 dello stesso codice comporta che, malgrado il patteggiamento sulla pena intervenuto tra le parti, il giudice debba pronunciare il proscioglimento quando riconosce - indipendentemente dall'evidenza - che il fatto non sussiste, l'imputato non l'ha commesso, il fatto non costituisce reato o non è preveduto dalla legge come reato, il reato è estinto o manca una condizione di procedibilità (art. 129, primo comma), posto che il criterio dell'evidenza della ragione di proscioglimento viene in rilievo solo quando, sussistendo già una causa di estinzione del reato, possa farsi luogo all'assoluzione nel merito (art. 129, secondo comma) (Sez. 3, n. 1540 del 07/07/1993, Picano, Rv. 195865; in termini Sez. 6, n. 27987 del 22/5/2018, n.m.; Sez. 4, n. 18435 del 27/3/2018, n.m.; più di recente, Sez. 2, n. 20772 del 24/04/2019, Rv. 276056).

Ma è altrettanto certo che, nel caso di specie, l'assoluzione "perché il fatto non costituisce reato" è ricondotta, dalla stessa sentenza, ad un difetto di prova in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ("non essendo stata dimostrata la consapevolezza di ricevere un oggetto di provento delitto", scrive il Tribunale a pag. 3).

Secondo l'orientamento di questa Corte, in sede di patteggiamento, il giudice non può pronunciare sentenza di proscioglimento o di assoluzione per mancanza, insufficienza o contraddittorietà delle prove desumibili dagli atti, non rientrando tale possibilità tra quelle esplicitamente indicate dall'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 1390 del 12/12/2014, dep. 2015, Rv. 261857; Sez. 4, n. 27952 del 07/06/2012, Rv. 253588).

Nel caso di specie, il giudice ha, invece, sostanzialmente delibato negativamente la platea probatoria, ritenuta insufficiente ai fini della prova della consapevolezza dell'acquisto illecito.

Inoltre, al là di tale censura - che integra già all'evidenza una violazione di legge - va evidenziato, come correttamente posto in luce dalla requisitoria del P.G., la violazione di legge anche in relazione all'ermeneutica adottata dal Tribunale in relazione all'art. 648 cod. pen.

Il Tribunale di Firenze ha, infatti, affermato che per escludere, sotto il profilo soggettivo, la sussistenza dell'ipotesi di ricettazione è sufficiente che il soggetto in possesso di bene di sicura provenienza illecita (circostanza, quest'ultima, non revocata in dubbio neppure dal Tribunale di Firenze) fornisca giustificazioni del tutto evanescenti e generiche circa l'acquisto o l'avvenuto impossessamento, quali quelle rese nel caso di specie, ossia l'avere acquistato il bene da "soggetto alto circa 160 cm, di carnagione scura, capelli neri e soprattutto che gli mancavano alcuni denti; elemento sul quale non sono stati svolti accertamenti" (vedi pag. 3 del provvedimento impugnato), in uno con "l'atteggiamento collaborativo dell'imputato", il quale ha consegnato spontaneamente il telefono cellulare alla RG. quando è stato convocato in caserma dai Carabinieri che erano risaliti a lui attraverso i tabulati della scheda sim inserita nell'apparecchio provento di furto.

Si tratta, all'evidenza, di un'affermazione che si pone in contrasto con l'orientamento consolidato di questa Corte - che il Tribunale peraltro cita in modo parziale a conferma della soluzione propugnata - a mente del quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (per tutte, Sez. 2, n. 29198 del 25/05/ 2010, Fontanella, Rv. 248265), per il quale); d'altro canto (Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza.

Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, CED Cass. n. 236914).

E, nel caso di specie, l'acquisto di un telefono cellulare fuori dai canali ufficiali di commercializzazione, per giunta da soggetto che neppure risulta essere stato specificatamente indicato, si pone quale elemento certamente sintomatico del dolo (quanto meno eventuale: Sez. un., n. 12433 del 26/11/2009, 30/03/2010, Rv. 246324) di ricettazione.

Il Tribunale, pertanto, non ha fatto buon governo dei principi di diritto enunciati da questa Corte ed anzi nel citarne uno di questi ne ha anche tratto conclusioni del tutto fuorvianti.

Affermare che la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto può costituire prova della conoscenza della sua illecita provenienza non sta affatto a significare - come sembra ricavarne a contrario il Tribunale - che per escludere il dolo sia sufficiente fornire una qualsiasi spiegazione sulle modalità con cui si è entrati in possesso del bene, ma, al contrario, che anche nel caso in cui tale spiegazione sia resa, la stessa debba risultare verosimile sulla scorta di idonei elementi di fatto da individuarsi alla stregua di un giudizio logico-fattuale da compiersi adlopera del giudice del merito, di cui si deve dare conto con congrua motivazione avuto riguardo a tutte le circostanze del fatto, tra cui il prezzo, le modalità dell'acquisto e della consegna, la natura e qualità del 'venditore', il comportamento processuale, ecc.

Non erra, pertanto, il P.G. presso questa Corte laddove afferma che, se questa fosse la prova del dolo nella ricettazione, l'art. 648 cod. pen.

"non potrebbe continuare ad esistere".

E invero completamente obliterata (ed, anzi, sovvertita nel suo contrario) risulta la costante affermazione di questa Corte che vuole, quantomeno, che in tema di ricettazione ricorre il dolo nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. (Nella fattispecie, relativa all'esposizione al pubblico, da parte dell'imputato, di merce contraffatta adagiata in terra su un lenzuolo, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata, secondo cui le modalità di presentazione degli oggetti consentivano di escludere che il medesimo ignorasse la loro illecita provenienza, quantomeno a titolo di dolo eventuale). (Sez. 2, Sentenza n. 25439 del 21/04/2017 Ud. (dep. 22/05/2017) Rv. 270179).

Ma si sono, soprattutto, ignorati precedenti specifici e costanti, propri di questa Sezione, secondo cui risponde del reato di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, e quindi anche di telefoni cellulari, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso. (Sez. 2, Sentenza n. 20193 del 19/04/2017, Rv. 270120).

E di certo non pare costituire "giustificazione attendibile" quella di aver comprato un costosissimo telefono cellulare a prezzo stracciato, per strada, da uno sconosciuto "alto circa 160 cm, di carnagione scura, capelli neri e soprattutto mancante di alcuni denti", in uno con un comportamento che di "spontaneo" pare potersi dubitare visto che al cospetto della PG l'imputato si è portato dietro espressa convocazione.

La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio, con restituzione degli atti al Tribunale di Firenze per il prosieguo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Firenze per l'ulteriore c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] c/[OSCURATO:PERSONA] nato UCRAINA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2016 del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, in un giudizio di applicazione della pena proposto ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con sentenza in data 26/04/2016, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di ricettazione ascrittogli "ai sensi dell'art. 530 c.p.p. con la formula il fatto non costituisce reato, non essendo stata dimostrata la consapevolezza di ricevere un oggetto di provento delitto" (così testualmente recita pag. 3 della sentenza). 2. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, evidenziando, per un verso, come trattandosi di patteggiamento il proscioglimento avrebbe dovuto essere pronunziato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., a fronte, invece, di una decisione di pieno merito e, per altro, come gli stessi elementi valorizzati dal giudice ai fini dell'assoluzione dell'imputato in realtà si prestassero a fondare una pronuncia di colpevolezza. 3. La Corte d'appello, rilevato che avverso la sentenza di applicazione della pena - emessa peraltro in epoca antecedente alla legge 23 giugno 2017, n. 103 - è consentito soltanto il ricorso per cassazione, ha trasmesso gli atti a questa Corte. 4. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 14/12/2021, ritenendo fondati i motivi (per le ragioni che saranno in motivazione richiamate), ha chiesto, in accoglimento del ricorso del pubblico ministero, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 5. Il ricorso è fondato, risultando meritevoli di condivisione, ad avviso del Collegio, le argomentazioni di cui alla requisitoria del Procuratore generale presso questa Corte. Al di là del rilievo che la pronuncia impugnata non reca il dispositivo (obbligo formale dal quale non viene naturalmente esentato il giudice in caso di motivazione contestuale, come nella specie), la prima anomalia è rappresentata dalla circostanza che la scelta del rito ex art. 444 cod. proc. pen. viene superata in sentenza senza alcun accenno (in nessuna parte della motivazione della pronuncia, se non nella sintetica ricostruzione dello "svolgimento del processo") a tale potere processuale esercitato dalle parti, così ponendo un primo problema di coerenza del decisum con il rito stesso prescelto, in forza del potere dispositivo esercitato dalle parti. Sul punto, è ben vero - come rammenta il P.G, - che il richiamo operato dall'art. 444 cod. proc. pen. all'art. 129 dello stesso codice comporta che, malgrado il patteggiamento sulla pena intervenuto tra le parti, il giudice debba pronunciare il proscioglimento quando riconosce - indipendentemente dall'evidenza - che il fatto non sussiste, l'imputato non l'ha commesso, il fatto non costituisce reato o non è preveduto dalla legge come reato, il reato è estinto o manca una condizione di procedibilità (art. 129, primo comma), posto che il criterio dell'evidenza della ragione di proscioglimento viene in rilievo solo quando, sussistendo già una causa di estinzione del reato, possa farsi luogo all'assoluzione nel merito (art. 129, secondo comma) (Sez. 3, n. 1540 del 07/07/1993, Picano, Rv. 195865; in termini Sez. 6, n. 27987 del 22/5/2018, n.m.; Sez. 4, n. 18435 del 27/3/2018, n.m.; più di recente, Sez. 2, n. 20772 del 24/04/2019, Rv. 276056). Ma è altrettanto certo che, nel caso di specie, l'assoluzione "perché il fatto non costituisce reato" è ricondotta, dalla stessa sentenza, ad un difetto di prova in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ("non essendo stata dimostrata la consapevolezza di ricevere un oggetto di provento delitto", scrive il Tribunale a pag. 3). Secondo l'orientamento di questa Corte, in sede di patteggiamento, il giudice non può pronunciare sentenza di proscioglimento o di assoluzione per mancanza, insufficienza o contraddittorietà delle prove desumibili dagli atti, non rientrando tale possibilità tra quelle esplicitamente indicate dall'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 1390 del 12/12/2014, dep. 2015, Rv. 261857; Sez. 4, n. 27952 del 07/06/2012, Rv. 253588). Nel caso di specie, il giudice ha, invece, sostanzialmente delibato negativamente la platea probatoria, ritenuta insufficiente ai fini della prova della consapevolezza dell'acquisto illecito. Inoltre, al là di tale censura - che integra già all'evidenza una violazione di legge - va evidenziato, come correttamente posto in luce dalla requisitoria del P.G., la violazione di legge anche in relazione all'ermeneutica adottata dal Tribunale in relazione all'art. 648 cod. pen. Il Tribunale di Firenze ha, infatti, affermato che per escludere, sotto il profilo soggettivo, la sussistenza dell'ipotesi di ricettazione è sufficiente che il soggetto in possesso di bene di sicura provenienza illecita (circostanza, quest'ultima, non revocata in dubbio neppure dal Tribunale di Firenze) fornisca giustificazioni del tutto evanescenti e generiche circa l'acquisto o l'avvenuto impossessamento, quali quelle rese nel caso di specie, ossia l'avere acquistato il bene da "soggetto alto circa 160 cm, di carnagione scura, capelli neri e soprattutto che gli mancavano alcuni denti; elemento sul quale non sono stati svolti accertamenti" (vedi pag. 3 del provvedimento impugnato), in uno con "l'atteggiamento collaborativo dell'imputato", il quale ha consegnato spontaneamente il telefono cellulare alla RG. quando è stato convocato in caserma dai Carabinieri che erano risaliti a lui attraverso i tabulati della scheda sim inserita nell'apparecchio provento di furto. Si tratta, all'evidenza, di un'affermazione che si pone in contrasto con l'orientamento consolidato di questa Corte - che il Tribunale peraltro cita in modo parziale a conferma della soluzione propugnata - a mente del quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (per tutte, Sez. 2, n. 29198 del 25/05/ 2010, Fontanella, Rv. 248265), per il quale); d'altro canto (Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, CED Cass. n. 236914). E, nel caso di specie, l'acquisto di un telefono cellulare fuori dai canali ufficiali di commercializzazione, per giunta da soggetto che neppure risulta essere stato specificatamente indicato, si pone quale elemento certamente sintomatico del dolo (quanto meno eventuale: Sez. un., n. 12433 del 26/11/2009, 30/03/2010, Rv. 246324) di ricettazione. Il Tribunale, pertanto, non ha fatto buon governo dei principi di diritto enunciati da questa Corte ed anzi nel citarne uno di questi ne ha anche tratto conclusioni del tutto fuorvianti. Affermare che la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto può costituire prova della conoscenza della sua illecita provenienza non sta affatto a significare - come sembra ricavarne a contrario il Tribunale - che per escludere il dolo sia sufficiente fornire una qualsiasi spiegazione sulle modalità con cui si è entrati in possesso del bene, ma, al contrario, che anche nel caso in cui tale spiegazione sia resa, la stessa debba risultare verosimile sulla scorta di idonei elementi di fatto da individuarsi alla stregua di un giudizio logico-fattuale da compiersi adlopera del giudice del merito, di cui si deve dare conto con congrua motivazione avuto riguardo a tutte le circostanze del fatto, tra cui il prezzo, le modalità dell'acquisto e della consegna, la natura e qualità del 'venditore', il comportamento processuale, ecc. Non erra, pertanto, il P.G. presso questa Corte laddove afferma che, se questa fosse la prova del dolo nella ricettazione, l'art. 648 cod. pen. "non potrebbe continuare ad esistere". E invero completamente obliterata (ed, anzi, sovvertita nel suo contrario) risulta la costante affermazione di questa Corte che vuole, quantomeno, che in tema di ricettazione ricorre il dolo nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. (Nella fattispecie, relativa all'esposizione al pubblico, da parte dell'imputato, di merce contraffatta adagiata in terra su un lenzuolo, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata, secondo cui le modalità di presentazione degli oggetti consentivano di escludere che il medesimo ignorasse la loro illecita provenienza, quantomeno a titolo di dolo eventuale). (Sez. 2, Sentenza n. 25439 del 21/04/2017 Ud. (dep. 22/05/2017) Rv. 270179). Ma si sono, soprattutto, ignorati precedenti specifici e costanti, propri di questa Sezione, secondo cui risponde del reato di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, e quindi anche di telefoni cellulari, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso. (Sez. 2, Sentenza n. 20193 del 19/04/2017, Rv. 270120). E di certo non pare costituire "giustificazione attendibile" quella di aver comprato un costosissimo telefono cellulare a prezzo stracciato, per strada, da uno sconosciuto "alto circa 160 cm, di carnagione scura, capelli neri e soprattutto mancante di alcuni denti", in uno con un comportamento che di "spontaneo" pare potersi dubitare visto che al cospetto della PG l'imputato si è portato dietro espressa convocazione. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio, con restituzione degli atti al Tribunale di Firenze per il prosieguo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Firenze per l'ulteriore c
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