CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03809/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato l'istanza volta a ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale, presentata da [OSCURATO:PERSONA], soggetto detenuto in forza di provvedimento di cumulo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, in espiazione della pena di anni uno, mesi otto e giorni tredici di reclusione, riportata per i reati di invasione di edifici, furto continuato in concorso, nonché acquisto, detenzione e offerta illecita di sostanze stupefacenti, commessi nell'arco temporale intercorrente fra il 2014 e il 2020; con il medesimo provvedimento, è stato dichiarato non luogo a provvedere in ordine alla domanda di semilibertà, in quanto assorbita. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico, che viene di seguito riassunto entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, a si sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e mediante il quale viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in merito alla disponibilità - in capo al condannato - di risorse risocializzanti. Erra il Tribunale di sorveglianza di Palermo, laddove reputa non concedibile l'invocato affidamento in prova, sul rilievo della carenza di attività lavorativa o, almeno, di altra prospettiva risocializzante; il condannato, infatti, ha manifestato la disponibilità ad espletare attività di volontariato, presso l'[OSCURATO:PERSONA] di Mazara del Vallo, attività della quale le Forze dell'ordine hanno anche verificato l'effettività. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso o, in subordine, respingere lo stesso. Il ricorrente, infatti, non si confronta compiutamente con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, non contrastando in maniera critica l'argomento fondante dello stesso, inerente alla sussistenza di esigenze special preventive. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, stante la marcata discrezionalità che connota la valutazione demandata al Giudice di sorveglianza, in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, incombe sul medesimo il dovere di basare la propria decisione - all'esito di un giudizio di tipo prognostico - sui risultati del trattamento individualizzato posto in essere nei confronti del condannato, sulla base dell'esame scientifico della personalità dello stesso. L'apparato argomentativo del provvedimento adottato deve dimostrare, attenendosi specificamente alla concreta fattispecie, l'avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che siano stati richiamati a giustificazione dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza (Sez. 1, n. 2207 del 18/5/1992, Caltagirone, Rv. 190628). 2.1. La decisione reiettiva ora al vaglio del Collegio è fondata non solo sulla considerazione dell'attuale stato di disoccupazione, nel quale si trova il condannato, ma anche - e anzi, soprattutto - sulla ritenuta persistenza di allarmanti profili di pericolosità sociale dello stesso. [OSCURATO:PERSONA], infatti, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha descritto l'acclarato inserimento "in ambienti della malavita locale dedita allo spaccio di stupefacenti", sottolineando anche "le esigenze specialpreventive tuttora esistenti". 2.2. Con tale ultimo profilo di pericolosità, la cui sussistenza il Tribunale di sorveglianza ha tratto dalla nota informativa trasmessa dalla Questura di Trapani - Commissariato di Mazara del Vallo, inerente all'attuale inserimento del condannato nel locale ambiente dello spaccio, il ricorso non dialoga minimamente. L'impugnazione, infatti, dipana una critica del tutto distonica, rispetto al provvedimento che mira a disarticolare. Le deduzioni difensive, quindi, peccano di aspecificità e non riescono a oltrepassare la soglia della critica meramente generica e assertiva, incentrata esclusivamente sul rilievo dato dai Giudici di sorveglianza al profilo della carenza di stabile occupazione lavorativa. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma, che si stima equo fissare in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende (non ricorrendo elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.