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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21116/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Bologna ha confermato la pronuncia, emessa dal Tribunale della stessa città, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i delitti di estorsione, furto e porto ingiustificato di arma.

Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'impul:ato, deducendo vizi della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale e al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen..

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1 II ricorrente ha reiterato doglianze già disattese dal a Corte territoriale, che ha rimarcato che la versione fornita dal chiamante in correità era riscontrata dai molteplici elementi indicati (v. foglio 4 e 5 della sentenza impugnata), che sono stati considerati "tanto solidi da essere di per sé soli sufficienti non solo a riscontrare ma anche a fondare in modo autonomo l'attribuzione al Sabre di quanto contestatogli".

Va osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e sulla logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 5/5/2011, Tosto, Rv. 25036201).

Infatti, il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza o all'attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, come nel caso in esame, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. 2.2 Nessun vizio inficia la motivazione della sentenza impugnata nemmeno con riguardo all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., negata perché il danno non era di speciale tenuità, avuto riguardo non tanto al pregiudizio patrimoniale arrecato alle persone offese ma anche alla significativa valenza intimidatoria delle condotte assunte dal gruppo di rapinatori, i quali in piena notte avevano accerchiato la giovane coppia, tentato di molestare la ragazza e minacciato il suo compagno con dei coltelli. 2.3 Del pari, la motivazione della sentenza impugnata è immune da vizi in ordine sia alle attenuanti generiche, negate in ragione dei precedenti penali dell'imputato, sia alla determinazione della pena, fissata — quanto al reato più grave di rapina aggravata - nel minimo edittale previsto al momento del fatto, su cui sono stati applicati per gli altri reati un aumento contenuto a titolo di continuazione.

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza camerale del primo febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R. Pacilli qer i Paola ,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Bologna ha confermato la pronuncia, emessa dal Tribunale della stessa città, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i delitti di estorsione, furto e porto ingiustificato di arma. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'impul:ato, deducendo vizi della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale e al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1 II ricorrente ha reiterato doglianze già disattese dal a Corte territoriale, che ha rimarcato che la versione fornita dal chiamante in correità era riscontrata dai molteplici elementi indicati (v. foglio 4 e 5 della sentenza impugnata), che sono stati considerati "tanto solidi da essere di per sé soli sufficienti non solo a riscontrare ma anche a fondare in modo autonomo l'attribuzione al Sabre di quanto contestatogli". Va osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e sulla logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 5/5/2011, Tosto, Rv. 25036201). Infatti, il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza o all'attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, come nel caso in esame, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. 2.2 Nessun vizio inficia la motivazione della sentenza impugnata nemmeno con riguardo all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., negata perché il danno non era di speciale tenuità, avuto riguardo non tanto al pregiudizio patrimoniale arrecato alle persone offese ma anche alla significativa valenza intimidatoria delle condotte assunte dal gruppo di rapinatori, i quali in piena notte avevano accerchiato la giovane coppia, tentato di molestare la ragazza e minacciato il suo compagno con dei coltelli. 2.3 Del pari, la motivazione della sentenza impugnata è immune da vizi in ordine sia alle attenuanti generiche, negate in ragione dei precedenti penali dell'imputato, sia alla determinazione della pena, fissata — quanto al reato più grave di rapina aggravata - nel minimo edittale previsto al momento del fatto, su cui sono stati applicati per gli altri reati un aumento contenuto a titolo di continuazione. 3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del primo febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R. Pacilli qer i Paola ,
Sentenza Cassazione n. 21116/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris