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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 settembre 2024

Cassazione n. 15883/2025

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal G.i.p. del Tribunale di Bolzano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il G.i.p. del Tribunale di Bolzano ha convalidato il DASPO applicato dal Questore di Bolzano a COSSO Giorgio, per la durata di anni cinque, unitamente all'obbligo di presentazione per anni due all'autorità di P.S. in concomitanza con le manifestazioni sportive cui partecipa la squadra dell'[OSCURATO:PERSONA] (cfr. la rettifica in tal senso in data 23/10/2024), in relazione ai disordini verificatisi in occasione di un incontro di hockey svoltosi a Merano.

2. Ricorre per cassazione il COSSO, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge con riferimento alla eccessiva compressione del tempo a disposizione della difesa.

Si deduce, sotto un primo profilo, che l'ordinanza di convalida era stata emessa il 13/09/2024 alle ore 12.30, e quindi a meno di 48 ore dalla notifica al COSSO del provvedimento del Questore (avvenuta il 11/09/2024 alle ore 17).

Si era dunque verificata la nullità riconosciuta dalla costante giurisprudenza di legittimità.

Sotto un secondo profilo, si osserva che la difesa non aveva avuto nemmeno per 24 ore (termine individuato dalla giurisprudenza) a disposizione il fascicolo processuale, dal momento che quest'ultimo era stato depositato al G.i.p. il 12/09/2024 alle ore 16, mentre la convalida, come già ricordato, era stata emessa alle 12.30 del giorno successivo.

2.2. Vizio di motivazione con riferimento alla necessità di applicare anche la misura dell'obbligo di presentazione.

Si lamenta la mancanza di argomentazioni al riguardo, nonostante la presunzione di pericolosità derivante dall'essere già stato destinatario di un analogo provvedimento abbia carattere relativo, dal momento che la presunzione assoluta opera qualora il nuovo divieto intervenga entro il triennio successivo alla scadenza del primo, mentre nel caso di specie il precedente divieto risaliva al 1999: circostanza che imponeva una verifica della attuale e concreta pericolosità del ricorrente.

3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, condividendo le argomentazioni sviluppate con il primo motivo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato, .e assume rilievo assorbente rispetto alle altre questioni prospettate.

2. È invero pacifico che, come sottolineato nel motivo di ricorso, l'ordinanza di convalida è stata emessa alle 12.30 del 13/09/2024, e quindi prima dello scadere del termine di 48 ore, decorrente dalla notifica al COSSO del provvedimento del Questore (avvenuta alle 17 del giorno 11/09), a disposizione della difesa per articolare memorie e produrre documentazione.

Deve conseguentemente ritenersi applicabile, in linea con quanto osservato dal P.G. nella propria requisitoria, l'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla sua notifica all'interessato poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale» (Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Pedretti, Rv. 281341 -

01. In senso analogo, tra le altre, cfr. da ultimo Sez. 3, n. 9809 del 14/10/2024, dep. 2025, Marano; Sez. 3, n. 3738 del 10/10/2024, dep. 2025, Cerciello).

3. Le considerazioni fin qui svolte impongono, da un lato, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente all'obbligo di presentazione agli uffici di P.S., imposto al COSSO dal Questore di Bolzano (cui andrà comunicato il presente dispositivo) con il provvedimento emesso in data 11/09/2024; d'altro lato, e conseguentemente, deve dichiararsi l'inefficacia in parte qua di tale provvedimento.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Bolzano dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], limitatamente all'obbligo di presentazione.

Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Bolzano.

Così deciso il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal G.i.p. del Tribunale di Bolzano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il G.i.p. del Tribunale di Bolzano ha convalidato il DASPO applicato dal Questore di Bolzano a COSSO Giorgio, per la durata di anni cinque, unitamente all'obbligo di presentazione per anni due all'autorità di P.S. in concomitanza con le manifestazioni sportive cui partecipa la squadra dell'[OSCURATO:PERSONA] (cfr. la rettifica in tal senso in data 23/10/2024), in relazione ai disordini verificatisi in occasione di un incontro di hockey svoltosi a Merano. 2. Ricorre per cassazione il COSSO, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla eccessiva compressione del tempo a disposizione della difesa. Si deduce, sotto un primo profilo, che l'ordinanza di convalida era stata emessa il 13/09/2024 alle ore 12.30, e quindi a meno di 48 ore dalla notifica al COSSO del provvedimento del Questore (avvenuta il 11/09/2024 alle ore 17). Si era dunque verificata la nullità riconosciuta dalla costante giurisprudenza di legittimità. Sotto un secondo profilo, si osserva che la difesa non aveva avuto nemmeno per 24 ore (termine individuato dalla giurisprudenza) a disposizione il fascicolo processuale, dal momento che quest'ultimo era stato depositato al G.i.p. il 12/09/2024 alle ore 16, mentre la convalida, come già ricordato, era stata emessa alle 12.30 del giorno successivo. 2.2. Vizio di motivazione con riferimento alla necessità di applicare anche la misura dell'obbligo di presentazione. Si lamenta la mancanza di argomentazioni al riguardo, nonostante la presunzione di pericolosità derivante dall'essere già stato destinatario di un analogo provvedimento abbia carattere relativo, dal momento che la presunzione assoluta opera qualora il nuovo divieto intervenga entro il triennio successivo alla scadenza del primo, mentre nel caso di specie il precedente divieto risaliva al 1999: circostanza che imponeva una verifica della attuale e concreta pericolosità del ricorrente. 3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, condividendo le argomentazioni sviluppate con il primo motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato, .e assume rilievo assorbente rispetto alle altre questioni prospettate. 2. È invero pacifico che, come sottolineato nel motivo di ricorso, l'ordinanza di convalida è stata emessa alle 12.30 del 13/09/2024, e quindi prima dello scadere del termine di 48 ore, decorrente dalla notifica al COSSO del provvedimento del Questore (avvenuta alle 17 del giorno 11/09), a disposizione della difesa per articolare memorie e produrre documentazione. Deve conseguentemente ritenersi applicabile, in linea con quanto osservato dal P.G. nella propria requisitoria, l'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla sua notifica all'interessato poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale» (Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Pedretti, Rv. 281341 - 01. In senso analogo, tra le altre, cfr. da ultimo Sez. 3, n. 9809 del 14/10/2024, dep. 2025, Marano; Sez. 3, n. 3738 del 10/10/2024, dep. 2025, Cerciello). 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono, da un lato, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente all'obbligo di presentazione agli uffici di P.S., imposto al COSSO dal Questore di Bolzano (cui andrà comunicato il presente dispositivo) con il provvedimento emesso in data 11/09/2024; d'altro lato, e conseguentemente, deve dichiararsi l'inefficacia in parte qua di tale provvedimento. P.Q.M. Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Bolzano dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Bolzano. Così deciso il 2
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