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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:98
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 12 febbraio 2026 ( 1 ) Causa C ‑ 30/25 Auditeur du travail, ZT, GQ, KH, AN, FU, [OSCURATO:PERSONA] economico e sociale europeo contro

[OSCURATO:PERSONA]

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese, Belgio)] « Rinvio pregiudiziale – Privilegi e immunità dell’Unione europea – Trattato sul funzionamento dell’Unione europea – Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea – Articolo 10, secondo comma – Immunità funzionale – Membro del [OSCURATO:PERSONA] economico e sociale europeo (CESE) – Revoca dell’immunità – Membro la cui immunità è stata revocata nell’ambito di un procedimento giudiziario e nuovamente designato come membro nell’ambito di una nuova legislatura – Necessità di una nuova revoca dell’immunità »

I. Introduzione

1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 10 del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea ( 2 ) (in prosieguo: il «protocollo sui privilegi e sulle immunità») nell’ambito di un’indagine penale condotta nei confronti di un membro del [OSCURATO:PERSONA] economico e sociale europeo (CESE).

2. La controversia di cui al procedimento principale riguarda la revoca dell’immunità di FR, membro del CESE, che, nell’ambito di un’indagine penale condotta da un’autorità giudiziaria belga, è l’imputato nel procedimento principale.

L’autorità nazionale aveva già ottenuto dal CESE una prima revoca dell’immunità di FR per gli stessi fatti addebitati, prima che questi fosse riconfermato nel suo mandato nella nuova legislatura.

3. Tale causa offre alla Corte l’opportunità di pronunciarsi per la prima volta sull’interpretazione dell’articolo 10, secondo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità, al fine di determinare il regime di immunità di un membro del CESE.

II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione

1. T rattato sul funzionamento dell ’ Unione europea

4. L’articolo 300 TFUE dispone quanto segue: «1. [OSCURATO:PERSONA] europeo, il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un [OSCURATO:PERSONA] economico e sociale e da un [OSCURATO:PERSONA] delle regioni, che esercitano funzioni consultive.

2. [OSCURATO:PERSONA] economico e sociale è composto da rappresentanti delle organizzazioni di datori di lavoro, di lavoratori dipendenti e di altri attori rappresentativi della società civile, in particolare nei settori socioeconomico, civico, professionale e culturale. (...)

4. I membri del [OSCURATO:PERSONA] economico e sociale e del [OSCURATO:PERSONA] delle regioni non sono vincolati da alcun mandato imperativo.

Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell’interesse generale dell’Unione. (...)».

5. Ai sensi dell’articolo 303, secondo comma, TFUE, il CESE «stabilisce il proprio regolamento interno» ( 3 ).

6. L’articolo 343 TFUE è così formulato: «L’Unione gode, sul territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri, delle immunità e dei privilegi necessari all’assolvimento dei suoi compiti, alle condizioni definite dal [protocollo sui privilegi e sulle immunità] (...)».

2. P rotocollo sui privilegi e sulle immunità

7. L’articolo 10 del protocollo sui privilegi e sulle immunità enuncia quanto segue: «I rappresentanti degli [OSCURATO:PERSONA] membri che partecipano ai lavori delle istituzioni dell’Unione, nonché i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l’esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d’uso.

Il presente articolo si applica ugualmente ai membri degli organi consultivi dell’Unione».

8. L’articolo 11 di tale protocollo così prevede: «Sul territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro cittadinanza, i funzionari ed altri agenti dell’Unione:

a) godono dell’immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, con riserva dell’applicazione delle disposizioni dei trattati relative, da un lato, alle regole delle responsabilità dei funzionari ed agenti nei confronti dell’Unione e, dall’altro, alla competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea per deliberare in merito ai litigi tra l’Unione ed i propri funzionari ed altri agenti.

Continueranno a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni, (...)».

9. L’articolo 17 del suddetto protocollo dispone quanto segue: «I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli altri agenti dell’Unione esclusivamente nell’interesse di quest’ultima.

Ciascuna istituzione dell’Unione ha l’obbligo di togliere l’immunità concessa a un funzionario o ad un altro agente ogniqualvolta essa reputi che ciò non sia contrario agli interessi dell’Unione».

3. S tatuto dei funzionari dell ’ Unione europea

10. L’articolo 1 ter dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea ( 4 ) enuncia quanto segue: «Salvo disposizioni contrarie del presente statuto, (...) il [OSCURATO:PERSONA] economico e sociale europeo [è] equiparat[o], ai fini dell’applicazione del presente statuto, alle istituzioni dell’Unione».

11. L’articolo 12 bis , paragrafo 1, di tale Statuto così prevede: «Il funzionario deve astenersi da ogni forma di molestia psicologica o sessuale».

12. L’articolo 24, primo comma, di detto Statuto dispone quanto segue: «L’Unione assiste il funzionario, in particolare nei procedimenti a carico di autori di minacce, oltraggi, ingiurie, diffamazioni, attentati contro la persona o i beni di cui il funzionario o i suoi familiari siano oggetto, a motivo della sua qualità e delle sue funzioni».

B. Diritto internazionale

13. L’articolo 31, paragrafo 1, della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche ( 5 ) (in prosieguo: la «Convenzione di Vienna») enuncia quanto segue: «L’agente diplomatico gode dell’immunità dalla giurisdizione penale dello Stato accreditatario. (...)».

14. L’articolo 32, paragrafo 1, di tale Convenzione così prevede: «Lo Stato accreditante può rinunciare all’immunità giurisdizionale degli agenti diplomatici e delle persone che ne godono in virtù dell’articolo 37».

III. Controversia di cui al procedimento principale e questione pregiudiziale

15. FR era membro del CESE dal 1º marzo 2004.

In tale qualità, godeva di un’immunità ai sensi dell’articolo 343 TFUE e dell’articolo 10 del protocollo sui privilegi e sulle immunità.

16. Il 6 dicembre 2018 l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha avviato un’indagine nei confronti di FR riguardante accuse di comportamenti penalmente rilevanti a danno di un membro del CESE e dei membri del personale della segreteria del Gruppo I.

17. Il 10 gennaio 2020 l’OLAF ha trasmesso la sua relazione al pubblico ministero belga.

18. Il 10 giugno 2020, all’esito dell’indagine dell’OLAF, il CESE ha sollevato l’imputato nel procedimento principale dalle sue mansioni e gli ha chiesto di rinunciare alla sua candidatura alla posizione di direttore del CESE, cosa che egli ha fatto.

19. Il 4 giugno 2020 l’auditeur du travail (pubblico ministero presso il tribunale del lavoro) belga ha chiesto al CESE la revoca dell’immunità di FR, che è stata approvata con decisione dell’assemblea plenaria del 15 luglio 2020.

20. Orbene, all’inizio di una nuova legislatura FR è stato nominato membro del CESE per un nuovo mandato per il periodo dal 21 settembre 2020 al 20 settembre 2025.

21. Il 20 marzo 2024, l’auditeur du travail (pubblico ministero presso il tribunale del lavoro) ha citato FR in giudizio dinanzi al giudice di rinvio per gli atti di violenza o di molestie psicologiche sul luogo di lavoro commessi nei confronti di AN, FU, KH, GQ e ZT.

Tali persone, come anche il CESE, si sono costituite parti civili.

I fatti addebitati sarebbero avvenuti nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2011 e il 31 luglio 2020.

22. Dinanzi al giudice del rinvio, FR ha sostenuto che, a seguito del rinnovo del suo mandato come membro del CESE nell’ambito di una nuova legislatura, l’auditeur du travail (pubblico ministero presso il tribunale del lavoro), prima di citarlo in giudizio, avrebbe dovuto richiedere e ottenere una nuova revoca dell’immunità, in assenza della quale non si sarebbe potuto avviare il procedimento penale ai sensi del diritto nazionale.

23. A sostegno della sua posizione, l’imputato nel procedimento principale ha dedotto che l’articolo 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità, letto alla luce della sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( 6 ), relativa all’ambito di applicazione delle immunità concesse ai membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo, era applicabile per analogia.

24. Orbene, il giudice del rinvio rileva che la presente causa è diversa da quella che ha dato luogo a tale sentenza, poiché l’imputato nel procedimento principale non è un membro del [OSCURATO:PERSONA], categoria contemplata dall’articolo 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità, ma un rappresentante di uno Stato membro il cui mandato è disciplinato dall’articolo 10 di tale protocollo.

25. In tale contesto, il tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese, Belgio) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Al fine di consentire alle istituzioni europee e ai loro membri di esercitare le funzioni e i mandati loro affidati in piena indipendenza, senza costrizioni né pressioni indebite, l’articolo 10 del [protocollo sui privilegi e sulle immunità] richiede che qualsiasi azione avviata da un organo giurisdizionale penale a carico di un rappresentante degli [OSCURATO:PERSONA] membri che partecipa ai lavori delle istituzioni dell’Unione sia preceduta dalla revoca dell’immunità di quest’ultimo.

Si chiede se, laddove dopo la prima revoca dell’immunità e nel corso dell’indagine, ma prima dell’avvio del procedimento giudiziario, l’interessato sia stato designato per un nuovo mandato da esercitare in seno alla medesima istituzione europea nell’ambito di una nuova legislatura, una nuova richiesta di revoca dell’immunità debba essere presentata all’istituzione europea interessata».

26. Sono state presentate osservazioni scritte dai ricorrenti nel procedimento principale, vale a dire AN, FU, KH, GQ e ZT, dall’auditeur du travail (pubblico ministero presso il tribunale del lavoro) e dal CESE, dall’imputato nel procedimento principale, dal governo belga e dalla Commissione europea.

La Corte ha deciso di non tenere un’udienza di discussione, ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura.

Ha tuttavia rivolto quesiti alle parti nel procedimento principale, al governo belga e alla Commissione, alle quali hanno risposto per iscritto.

IV. Analisi

27. Nella sua questione sottoposta alla Corte, il giudice del rinvio fa riferimento all’articolo 10 del protocollo sui privilegi e sulle immunità.

Occorre rilevare che tale articolo prevede, al suo primo comma, che i rappresentanti degli [OSCURATO:PERSONA] membri che partecipano ai lavori delle istituzioni dell’Unione, nonché i loro consiglieri e periti tecnici, beneficino, durante l’esercizio delle loro funzioni e durante i loro spostamenti a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni necessari all’assolvimento della loro missione.

Il secondo comma di tale articolo estende tale regime ai membri degli organi consultivi dell’Unione, ai quali concede tali garanzie alle medesime condizioni e agli stessi fini.

28. Sebbene il testo della questione pregiudiziale verta sull’interpretazione dell’articolo 10 del protocollo sui privilegi e sulle immunità, dalla decisione di rinvio e dalle risposte scritte fornite dagli interessati risulta che solo l’interpretazione del secondo comma di tale articolo è utile per risolvere la controversia di cui al procedimento principale.

29. In tali circostanze, occorre considerare che, con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, ai fini di un’indagine penale condotta in base al diritto nazionale, l’articolo 10, secondo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità debba essere interpretato nel senso che, laddove l’immunità di un membro di un’istituzione o di un organo consultivo dell’Unione, quale il CESE, sia stata revocata nel corso delle indagini nei confronti di tale membro e l’interessato sia stato designato per esercitare un nuovo mandato in seno al medesimo [OSCURATO:PERSONA] prima dell’avvio del procedimento giudiziario, tale disposizione richieda che una nuova richiesta di revoca dell’immunità sia presentata a tale istituzione o a tale organo.

30. Per quanto riguarda, da un lato, la data rilevante per determinare il diritto applicabile ratione temporis alla controversia di cui al procedimento principale, occorre innanzitutto rilevare che tale questione mira a stabilire se una nuova richiesta di revoca dell’immunità debba essere presentata al CESE qualora l’interessato sia stato designato per esercitare un nuovo mandato.

Nel caso di specie, tale mandato ha avuto inizio il 21 settembre 2020.

Pertanto, tale data costituisce la data rilevante.

31. Per quanto riguarda, dall’altro lato, l’ordine di esame della questione pregiudiziale, prima di determinare il regime di immunità di cui godono i membri del CESE, occorre stabilire se il loro status giuridico sia più simile a quello dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione o a quello dei rappresentanti degli [OSCURATO:PERSONA] membri che partecipano ai lavori delle istituzioni dell’Unione.

32. A tal fine, l’articolo 10, secondo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità non qualifica lo status giuridico di detti membri.

Come sostengono, in sostanza, le parti nel procedimento principale e la Commissione, per quanto riguarda l’immunità dei membri del CESE, l’articolo 17, secondo comma, di tale protocollo trova applicazione per analogia in ragione della natura funzionale dell’immunità di cui godono i membri del CESE.

Orbene, quest’ultima disposizione, in base al suo tenore letterale, riguarda esclusivamente i funzionari e gli altri agenti dell’Unione, il cui regime di immunità è stabilito dall’articolo 11 del suddetto protocollo.

33. Pertanto, in tale fase, come sottolineato dal CESE, è necessario chiedersi se lo status dei membri del CESE possa essere equiparato a quello dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione, condizione preliminare per l’applicazione in via analogica del regime di immunità previsto dagli articoli 11 e 17 del protocollo sui privilegi e sulle immunità.

Infatti, la portata dell’immunità prevista dipende dalla categoria di attori istituzionali a cui appartengono i membri del CESE, il che impone di esaminare innanzitutto la natura del mandato da essi esercitato e il ruolo del CESE nel quadro istituzionale dell’Unione.

A. Sulla natura dello status giuridico dei membri del CESE

34. Allo stato attuale del diritto dell’Unione, lo status giuridico dei membri del CESE è disciplinato dagli articoli da 300 a 304 TFUE.

Per determinare la natura di tale status, occorre esaminare innanzitutto la dimensione istituzionale di tale [OSCURATO:PERSONA], in quanto organo consultivo dell’Unione, poi la sua composizione e, infine, l’indipendenza di cui godono i suoi membri nell’esercizio delle loro funzioni, nonché l’eventuale equiparazione del loro status a quello dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione.

1. Sulla natura istituzionale del CESE, in quanto organo consultivo dell ’ Unione

35. Dall’articolo 300, paragrafo 1, TFUE risulta che il CESE è espressamente istituito per assistere il [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio e la Commissione, esercitando funzioni consultive.

36. Tale natura consultiva delle sue funzioni è confermata dall’articolo 304, primo comma, TFUE.

Ai sensi di tale disposizione, il CESE è consultato dal [OSCURATO:PERSONA], dal Consiglio o dalla Commissione nei casi previsti dai trattati e può esserlo ogni volta che tali istituzioni lo ritengano opportuno.

Inoltre, esso ha la facoltà di formulare, di propria iniziativa, pareri, il che sottolinea che esso può intervenire nell’elaborazione delle politiche dell’Unione.

37. Del resto, la Corte ha già dichiarato che il CESE, in quanto organo consultivo dell’Unione, contribuisce all’equilibrio istituzionale di quest’ultima ( 7 ).

Sebbene la Corte abbia precisato che il compito del CESE consista nel consigliare il Consiglio e la Commissione sulle soluzioni da adottarsi nei confronti di problemi concreti in materia economica e sociale, fornendo loro pareri basati sulle sue competenze e conoscenze specifiche ( 8 ), ritengo che tale compito sia oggi esteso anche a beneficio del [OSCURATO:PERSONA], poiché quest’ultimo può ora consultare il CESE ai sensi dell’articolo 304 TFUE.

Quando la consultazione è espressamente prevista dai trattati, essa costituisce una fase obbligatoria della procedura ( 9 ).

38. L’integrazione del CESE nel quadro istituzionale dell’Unione è del resto confermata da altre disposizioni del diritto primario.

Pertanto, l’articolo unico del protocollo (n. 6) sulle sedi delle istituzioni e di determinati organi, organismi e servizi dell’Unione europea, classifica il CESE tra gli organi dell’Unione.

La natura istituzionale del CESE deriva dal quadro economico e finanziario dell’Unione.

Ai sensi dell’articolo 301, terzo comma, TFUE, spetta al Consiglio fissare le indennità dei membri del [OSCURATO:PERSONA], il che rivela che lo status finanziario del [OSCURATO:PERSONA] è determinato direttamente da un’istituzione e rientra nell’architettura di bilancio generale dell’Unione.

39. Infine, tale ancoraggio istituzionale del CESE, già stabilito dal diritto primario, è rafforzato dal diritto derivato.

Infatti, l’articolo 2, punto 67, del regolamento finanziario dell’Unione ( 10 ) qualifica il CESE come «istituzione dell’Unione» ai fini della sua applicazione.

Conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento, tutte le entrate e le spese ritenute necessarie al funzionamento dell’Unione sono iscritte nel bilancio annuale.

A tal titolo, le spese relative alle attività istituzionali del CESE, compresi gli stipendi, i salari e le indennità dei suoi membri, rientrano nella sezione VI del bilancio annuale dell’Unione ( 11 ), il che rafforza il suo status di entità istituzionale che esercita funzioni riconosciute dal Trattato.

2. Sulla composizione del CESE

40. Ai sensi dell’articolo 301, secondo comma, TFUE, spetta al Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, adottare una decisione che determina la composizione del CESE.

Tale competenza, esercitata a livello dell’Unione, costituisce il primo indizio del fatto che la composizione del [OSCURATO:PERSONA] risponde a una logica istituzionale propria dell’Unione e non a una logica di rappresentanza nazionale.

41. Conformemente all’articolo 300, paragrafo 2, TFUE, il CESE è composto da rappresentanti delle organizzazioni di datori di lavoro, di lavoratori dipendenti e di altri attori rappresentativi della società civile, in particolare nei settori socioeconomico, civico, professionale e culturale (in prosieguo: i «rappresentanti delle parti sociali e della società civile»).

La struttura del [OSCURATO:PERSONA] si basa quindi sulla rappresentanza funzionale e settoriale di interessi economici e sociali, in linea con la sua funzione consultiva: fornire alle istituzioni dell’Unione competenze pluralistiche e specialistiche.

42. Il meccanismo di nomina rafforza tale conclusione.

In applicazione dell’articolo 302, paragrafo 1, TFUE, i membri del CESE sono nominati per cinque anni sulla base delle proposte presentate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri.

Tuttavia, ai sensi dell’articolo 302, paragrafo 2, TFUE, il Consiglio delibera previa consultazione della Commissione e può chiedere il parere delle organizzazioni rappresentative dei diversi settori economici e sociali, e della società civile interessati dall’attività dell’Unione.

Pertanto, la decisione finale spetta a un’istituzione dell’Unione che garantisce la coerenza funzionale della composizione del [OSCURATO:PERSONA].

43. Ne consegue che, sebbene gli [OSCURATO:PERSONA] membri formulino proposte, la determinazione della composizione del CESE rimane una competenza propria del Consiglio, esercitata nel quadro istituzionale dell’Unione e orientata dagli obiettivi dei trattati.

Il ruolo degli [OSCURATO:PERSONA] membri nella fase preparatoria non conferisce al CESE una natura rappresentativa nazionale, ma garantisce semplicemente che si tenga conto delle realtà socio‑economiche di ciascuno Stato.

44. A tal proposito, il fatto che i membri del CESE provengano dagli ambienti socio‑economici, civici, professionali o culturali dimostra che la loro nomina mira a garantire una rappresentanza equilibrata dei rappresentanti delle parti sociali e degli attori della società civile all’interno dell’Unione ( 12 ).

Le proposte nazionali servono solo come veicolo per identificare, in ciascuno Stato membro, gli attori rilevanti per rappresentare tali interessi collettivi, e non interessi statali.

L’attuale composizione del CESE, stabilita dalla decisione (UE) 2019/853 del Consiglio che determina la composizione del CESE ( 13 ), illustra tale logica: la ripartizione dei seggi, adeguata in particolare dopo il recesso del [OSCURATO:PERSONA], deriva da un compromesso intergovernativo che mira a garantire un equilibrio funzionale degli interessi rappresentati, e non una rappresentanza politica degli [OSCURATO:PERSONA] membri.

45. Pertanto, la distribuzione dei seggi all’interno del CESE e la procedura di nomina riflettono, a mio avviso, la volontà di garantire una rappresentanza pluralistica degli interessi economici e sociali presenti nell’Unione.

La composizione del CESE non ha lo scopo di convogliare gli interessi nazionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri, ma di garantire che siano presi in considerazione gli interessi socio‑professionali europei che rientrano pienamente nella struttura e nelle funzioni consultive del CESE.

46. Alla luce delle considerazioni che precedono, tale contesto normativo, basato sulla rappresentanza degli interessi socio‑professionali europei, consente, a mio avviso, di dimostrare l’indipendenza dagli [OSCURATO:PERSONA] membri che caratterizza lo status dei membri del CESE, indipendenza di cui è ora opportuno esaminare la portata.

3. Sull ’ indipendenza di cui godono i membri del CESE nell ’ esercizio delle loro funzioni e sull’equiparazione del loro status giuridico a quello dei funzionari e degli altri agenti dell ’ Unione

47. Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 300, paragrafo 4, TFUE, i membri del CESE non sono vincolati da alcun mandato imperativo ed esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell’interesse generale dell’Unione.

A mio avviso, una tale indipendenza deve estendersi non solo ai rapporti con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione, ma anche nei confronti degli [OSCURATO:PERSONA] membri, al fine di consentire al CESE di adempiere alla funzione consultiva che gli è stata conferita dai trattati ( 14 ).

48. Tale indipendenza deriva dalla natura stessa del mandato esercitato dai membri del CESE.

Esso si inserisce nell’obiettivo di promuovere il dialogo tra le istituzioni e i rappresentanti delle parti sociali e degli attori della società civile ( 15 ), al fine di consentire la partecipazione di questi ultimi al processo decisionale dell’Unione.

49. Il CESE svolge quindi un ruolo di rappresentanza delle parti sociali e degli attori della società civile all’interno delle istituzioni dell’Unione; esso porta al livello del processo decisionale gli interessi socio‑economici, civici, professionali e culturali di cui i suoi membri sono i rappresentanti.

50. Tale funzione, orientata all’interesse generale dell’Unione, esclude che i membri del CESE possano essere assimilati a rappresentanti degli [OSCURATO:PERSONA] membri.

51. Tale conclusione è del resto rafforzata dalla giurisprudenza della Corte, secondo la quale i rappresentanti degli [OSCURATO:PERSONA] membri non agiscono in qualità di membri di un’istituzione dell’Unione, ma in quanto rappresentanti dei loro governi, esercitando in tal modo collettivamente i poteri degli [OSCURATO:PERSONA] membri ( 16 ).

Al contrario, i membri del CESE non agiscono in qualità di rappresentanti degli [OSCURATO:PERSONA] membri: i loro atti, costituiti da pareri consultivi resi a beneficio delle istituzioni quando la consultazione è obbligatoria o ritenuta opportuna, rientrano nell’ambito delle competenze del CESE e non in quello degli [OSCURATO:PERSONA] membri ( 17 ).

52. Inoltre, l’articolo 1 ter , dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea equipara il CESE alle istituzioni ai fini dell’applicazione di tale Statuto, il che dimostra che il legislatore dell’Unione intende equiparare il regime applicabile ai suoi membri a quello degli agenti dell’Unione.

53. Ne consegue, a mio avviso, che l’indipendenza che caratterizza il mandato dei membri del CESE, unitamente alla loro assimilazione statutaria al regime applicabile ai funzionari e ad altri agenti dell’Unione, consente di ritenere che il loro status giuridico sia simile a quello di questi ultimi e non a quello dei rappresentanti degli [OSCURATO:PERSONA] membri che partecipano ai lavori delle istituzioni dell’Unione.

54. In considerazione degli elementi summenzionati, si può concludere che il CESE è un organo consultivo dell’Unione ai sensi del diritto primario e del funzionamento istituzionale della stessa.

Infatti, tenuto conto della composizione di tale [OSCURATO:PERSONA], della procedura di nomina dei suoi membri e dell’interesse generale dell’Unione che guida l’esercizio delle loro funzioni, lo status giuridico dei membri del CESE pare simile a quello dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione e non può essere assimilato a quello dei rappresentanti degli [OSCURATO:PERSONA] membri che partecipano ai lavori delle istituzioni dell’Unione.

B. Sul regime di immunità applicabile ai membri del CESE

55. Secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una norma del diritto dell’Unione occorre tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte ( 18 ).

1. Interpretazione letterale

56. Come ho già ricordato ( 19 ), l’articolo 10, secondo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità estende l’ambito di applicazione del regime delle immunità dei rappresentanti che partecipano ai lavori delle istituzioni dell’Unione ai membri degli organi consultivi dell’Unione.

Tale estensione non è né implicita né accessoria: essa traduce la volontà degli autori dei trattati di porre tali membri in una situazione giuridica comparabile a quella dei rappresentanti degli [OSCURATO:PERSONA] quando partecipano ai lavori istituzionali.

57. Per determinare la portata esatta del regime così esteso, occorre rilevare che dal testo di detto articolo risulta che i rappresentanti degli [OSCURATO:PERSONA] membri che partecipano ai lavori delle istituzioni dell’Unione, nonché i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l’esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d’uso.

Tale formulazione dimostra che l’immunità non è concepita come un vantaggio personale, ma come una garanzia funzionale volta ad assicurare l’indipendenza e il corretto svolgimento dei lavori istituzionali.

58. Del resto, la Corte ha già avuto occasione di precisare la natura di tali «immunità d’uso», reputando che esse rimandino alle immunità previste dalla Convenzione di Vienna.

Orbene, tali immunità diplomatiche, che sono riconosciute ai diplomatici al fine di garantire lo svolgimento efficace delle funzioni delle missioni diplomatiche e consolari nel territorio dello Stato di residenza, rispondono innanzitutto a una logica funzionale e sono per natura inopponibili da parte dei loro beneficiari agli [OSCURATO:PERSONA] da essi rappresentati ( 20 ).

Tale caratteristica essenziale conferma che le immunità di cui trattasi non mirano a proteggere gli interessi individuali, ma a garantire il buon funzionamento delle istituzioni all’interno delle quali tali rappresentanti esercitano le loro funzioni.

59. Poiché il rinvio al diritto internazionale deriva da un’interpretazione del primo comma dell’articolo 10 del protocollo sui privilegi e sulle immunità, appare indispensabile comprendere il secondo comma di tale articolo alla luce di tale contesto interpretativo e degli obiettivi che esso persegue.

2. Interpretazione contestuale a) Sulla relazione tra l ’ articolo 10, secondo comma, del protocollo sui privilegi e sul le immunità e l ’ articolo 343 TFUE

60. Ai sensi dell’articolo 343 TFUE, l’Unione gode, sul territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri, delle immunità e dei privilegi necessari all’assolvimento dei suoi compiti, alle condizioni definite nel protocollo sui privilegi e sulle immunità.

Tale disposizione del Trattato FUE costituisce quindi il fondamento primario del regime di immunità dell’Unione, di cui delimita sia l’oggetto, vale a dire consentire l’assolvimento dei compiti dell’Unione, sia la fonte normativa, vale a dire il protocollo.

61. Dal testo dell’articolo 343 TFUE risulta che il regime di immunità riconosciuto all’Unione non ha carattere generale, ma persegue un obiettivo funzionale, vale a dire garantire il buon funzionamento dell’Unione per l’assolvimento dei suoi compiti ( 21 ).

Tale finalità consente già di precisare il quadro in cui devono essere interpretate le immunità previste dal protocollo sui privilegi e sulle immunità.

62. In quanto fonte giuridica del sistema delle immunità dell’Unione ( 22 ), l’articolo 343 TFUE rinvia alla versione del 1965 del protocollo sui privilegi e sulle immunità, che è stata codificata in una versione consolidata nel 2016 ( 23 ).

Tale rinvio implica che l’interpretazione del regime di immunità dell’Unione deve ora basarsi su tale versione consolidata, che riflette l’attuale volontà degli autori dei trattati e garantisce la coerenza del quadro normativo applicabile ( 24 ).

63. A tal proposito, la Corte ha già sottolineato che i privilegi e le immunità riconosciuti dal protocollo sui privilegi e sulle immunità hanno solo carattere funzionale, in quanto mirano a evitare che venga ostacolato il funzionamento e l’indipendenza dell’Unione ( 25 ).

In altri termini, tali immunità sono giustificate esclusivamente dalle esigenze istituzionali che sono alla base dell’azione dell’Unione.

64. Orbene, sebbene l’articolo 343 TFUE rimandi al protocollo sui privilegi e sulle immunità per definire la portata delle immunità, tale rimando, di per sé, non consente di chiarire il regime di immunità applicabile ai membri del CESE.

Infatti, la portata esatta di tale regime dipende dall’interpretazione precisa delle disposizioni di tale protocollo. b) Sull ’ applicazione per analogia dell ’ articolo 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità

65. Al fine di determinare il regime di immunità applicabile ai membri del CESE, FR, resistente nel procedimento principale, sostiene che occorrerebbe applicare per analogia l’articolo 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità, come interpretato dalla Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], laddove accorda immunità ai membri del [OSCURATO:PERSONA].

Un tale approccio porterebbe a esaminare se il regime di immunità riconosciuto ai membri del [OSCURATO:PERSONA] possa essere trasposto, mutatis mutandis , ai membri di un organo consultivo dell’Unione.

Il giudice del rinvio esprime dubbi in merito a tale tesi nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale.

66. Tuttavia, va ricordato innanzitutto che la sentenza [OSCURATO:PERSONA] verteva esclusivamente sulla questione se una persona sottoposta a custodia cautelare al momento della proclamazione dei risultati delle elezioni del [OSCURATO:PERSONA] godesse dell’immunità ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, del protocollo sui privilegi e sulle immunità a partire da tale proclamazione, il che avrebbe comportato la revoca della misura detentiva, e non la revoca dell’immunità parlamentare.

La problematica della revoca dell’immunità non era quindi in questione in tale causa ( 26 ).

67. Inoltre, la sentenza [OSCURATO:PERSONA] mirava specificamente a definire la nozione di «sessioni del [OSCURATO:PERSONA] europeo», ai sensi dell’articolo 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità.

Al contrario, nella presente causa, il giudice del rinvio chiede un’interpretazione dell’articolo 10 di tale protocollo relativo alla revoca dell’immunità di un membro di un organo consultivo.

Pertanto, occorre escludere l’applicazione diretta di tale sentenza alla controversia di cui al procedimento principale.

L’argomentazione del resistente deve quindi essere intesa non come un richiamo diretto a tale sentenza, ma come un interrogativo sulla possibilità di utilizzare il suo ragionamento per estendere ai membri del CESE, per analogia, le garanzie riconosciute ai deputati europei.

68. Una tale analogia può tuttavia essere presa in considerazione solo a condizione che lo status giuridico dei membri del CESE presenti una sostanziale somiglianza con quello dei membri del [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, l’applicazione per analogia dell’articolo 9 di detto protocollo presupporrebbe un’identica finalità istituzionale e logica di protezione, in mancanza delle quali tale trasposizione sarebbe priva di rilevanza.

69. Orbene, la funzione del regime istituito da tale articolo 9, che conferisce un’immunità ai deputati europei per la durata delle sessioni parlamentari, è strettamente legata alla natura democratica del mandato parlamentare.

70. A tale riguardo, la Corte ha sottolineato che, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, TUE, il funzionamento dell’Unione si fonda sul principio della democrazia rappresentativa ( 27 ).

Su tale base, l’articolo 14, paragrafo 3, TUE, prevede che i deputati siano eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto.

Tale modalità di elezione costituisce l’attributo principale del loro mandato ( 28 ), conferendogli una legittimità democratica diretta che giustifica la tutela rafforzata di cui godono.

Ne consegue che il regime di immunità sancito dall’articolo 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità mira innanzitutto a garantire il buon funzionamento e l’indipendenza del [OSCURATO:PERSONA], nonché l’effettività del diritto di eleggibilità sancito dall’articolo 39, paragrafo 2, della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») ( 29 ).

La finalità di tale immunità è quindi intrinsecamente legata al carattere elettivo e rappresentativo del mandato parlamentare.

71. Al contrario, come ho già sottolineato ( 30 ), il CESE è un organo strettamente consultivo, i cui membri non sono eletti, ma nominati, ai sensi dell’articolo 300, paragrafo 2, TFUE.

Il loro mandato riveste una natura rappresentativa di interessi economici e sociali, e non una legittimità democratica diretta.

72. A tal proposito, la finalità del CESE non è quindi di esercitare una funzione legislativa a nome del popolo europeo, ma di fornire competenze e pareri nel quadro del processo decisionale dell’Unione.

Pertanto, lo status dei membri del CESE non presenta alcuna somiglianza rilevante con quello dei deputati europei.

Tale divergenza rispetto a questi ultimi riguarda sia le modalità di designazione che la natura e la portata delle funzioni dei membri del CESE.

73. Di conseguenza, in ragione di tali differenze strutturali e funzionali, il regime di immunità applicabile ai membri del CESE non può essere analizzato per analogia con quello previsto dall’articolo 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità per i deputati europei, come interpretato nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], e non può quindi trovare applicazione in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale. c) Sull’ applicazione per analogia dell’articolo 17, primo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità, in combinato disposto con l’articolo 10, secondo comma, di tale protocollo

74. Tenuto conto del fatto che, ai sensi dell’articolo 343 TFUE, i privilegi e le immunità concessi nell’ambito dell’Unione devono essere valutati alla luce delle esigenze connesse all’assolvimento dei suoi compiti, ritengo che l’articolo 17, primo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità costituisca un elemento rilevante per interpretare, per analogia, l’articolo 10, secondo comma, di tale protocollo in una situazione quale quella di cui al procedimento principale.

Una tale analogia si giustifica in ragione della finalità comune perseguita, che è di garantire l’indipendenza e il buon funzionamento delle istituzioni e degli organi dell’Unione nell’esercizio dei loro compiti.

75. Infatti, l’articolo 17, primo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità precisa espressamente che i privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli altri agenti esclusivamente nell’interesse dell’Unione.

76. Orbene, come ricordato in precedenza, ai sensi dell’articolo 300, paragrafo 4, seconda frase, TFUE, i membri degli organi consultivi dell’Unione (tra cui il CESE) non sono vincolati da alcun mandato imperativo ed esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell’interesse generale dell’Unione.

Anche i loro compiti contribuiscono quindi al conseguimento degli obiettivi dell’Unione.

Pertanto, se l’articolo 17, primo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità giustifica la concessione di immunità ai funzionari e agli altri agenti dell’Unione quando l’interesse di quest’ultima lo richiede, lo stesso deve valere, a mio avviso, per i membri del CESE.

In particolare, quando si pone la questione della revoca della loro immunità, occorre verificare se tale revoca sia atta a compromettere l’interesse dell’Unione o l’indipendenza necessaria all’esercizio dei loro compiti consultivi.

77. Pertanto, concludo che il regime di immunità applicabile ai membri del CESE è esclusivamente nell’interesse dell’Unione, conformemente alla logica sancita dall’articolo 17, primo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità, e deve essere interpretato in modo da garantire l’assolvimento dei compiti dell’Unione come sanciti dall’articolo 343 TFUE.

3. Interpretazione teleologica

78. Tenuto conto dell’interesse dell’Unione che giustifica la concessione del regime di immunità ai membri del CESE, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, la concessione di privilegi e immunità alle organizzazioni internazionali è uno strumento indispensabile al loro corretto funzionamento, senza ingerenze unilaterali da parte di questo o quel governo ( 31 ).

Tale approccio evidenzia lo stretto legame tra immunità e autonomia istituzionale.

79. A tale proposito, come rilevato dalla Commissione, occorre distinguere il regime di immunità dei diplomatici, che godono di immunità penale nello Stato accreditatario, dal regime di immunità delle organizzazioni internazionali, che è strettamente limitato a garantire il loro buon funzionamento e la loro indipendenza ( 32 ).

La natura, l’origine e la finalità di tali immunità differiscono in modo fondamentale.

80. Invero, la nozione di «immunità d’uso» di cui all’articolo 10, primo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità deve essere inteso alla luce del rinvio alla Convenzione di Vienna ( 33 ).

Tuttavia, tale rinvio non può essere interpretato nel senso di conferire ai membri degli organi consultivi un’immunità diplomatica di piena giurisdizione.

Infatti, l’articolo 31, paragrafo 1, prima frase, di tale Convenzione stabilisce che l’agente diplomatico gode dell’immunità dalla giurisdizione penale dello Stato accreditatario.

Il diritto internazionale non consente alcuna deroga a tale immunità.

La Corte internazionale di giustizia ha inoltre precisato che qualsiasi tentativo di sottoporre un diplomatico a un procedimento penale costituirebbe una grave violazione degli obblighi incombenti allo Stato accreditatario ai sensi di tale disposizione ( 34 ).

81. Allo stesso modo, l’articolo 32, paragrafo 1, della Convenzione di Vienna prevede che solo l’intervento dello Stato accreditante possa revocare l’immunità giurisdizionale di un agente diplomatico.

Tale meccanismo, basato sulla prerogativa di tale Stato, riflette la finalità dell’immunità diplomatica, vale a dire garantire l’efficace assolvimento delle funzioni delle missioni diplomatiche in qualità di rappresentanti degli [OSCURATO:PERSONA] ( 35 ).

82. A mio avviso, un tale regime di immunità di diritto internazionale, proprio dello status dei diplomatici in quanto rappresentanti degli [OSCURATO:PERSONA], non può essere esteso ai membri del CESE.

Questi non agiscono in qualità di rappresentanti degli [OSCURATO:PERSONA], ma agiscono nel quadro istituzionale dell’Unione, e il loro status giuridico è più simile a quello dei funzionari e degli altri agenti di quest’ultima.

83. A tal proposito, l’articolo 11, lettera a), del protocollo sui privilegi e sulle immunità prevede che i funzionari e gli altri agenti dell’Unione godano dell’immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale.

La logica di tale immunità è quindi funzionale: essa mira a proteggere l’esercizio dei compiti istituzionali affidati all’Unione.

84. La Corte lo ha confermato precisando che il regime di immunità riconosciuto alle organizzazioni internazionali rientra nell’immunità funzionale ( 36 ), in quanto questa mira ad evitare qualsiasi ostacolo al funzionamento e all’indipendenza dell’Unione.

I privilegi, le immunità e le agevolazioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione sono concessi dal protocollo sui privilegi e sulle immunità esclusivamente nell’interesse di quest’ultima ( 37 ), e non nell’interesse degli individui che ne beneficiano.

85. Tale logica si applica ai membri del CESE, che esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, senza mandato imperativo e nell’interesse dell’Unione, ai sensi dell’articolo 300, paragrafo 4, TFUE.

Se gli autori dei trattati avessero inteso riconoscere loro un’immunità diplomatica di natura personale, l’articolo 10, secondo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità avrebbe dovuto essere formulato in termini diversi ( 38 ).

86. Pertanto, sebbene l’articolo 10, primo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità si applichi ai membri degli organi consultivi, non ne può conseguire che questi godano di immunità di natura diplomatica in senso stretto.

Il loro regime di immunità deve, al contrario, essere ricondotto alla logica funzionale caratteristica delle immunità delle organizzazioni internazionali.

87. Come sottolineato dalle parti nel procedimento principale, dal governo belga e dalla Commissione, il regime di immunità applicabile ai membri del CESE deve, a mio avviso, consentire di garantire il buon funzionamento di tale [OSCURATO:PERSONA] in quanto organo consultivo inserito nel quadro istituzionale, incaricato di garantire la partecipazione al processo decisionale dell’Unione dei rappresentanti delle parti sociali e degli attori della società civile.

88. Alla luce delle considerazioni che precedono, il regime derivante dall’articolo 10, secondo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità deve essere ricondotto all’esercizio delle funzioni consultive istituzionali che i trattati conferiscono al CESE nell’interesse generale dell’Unione.

Tale regime rientra quindi nell’immunità funzionale dell’Unione concessa esclusivamente nell’interesse di quest’ultima.

Un’interpretazione teleologica implica tuttavia che la portata di tale immunità rimanga conciliabile con i diritti fondamentali garantiti dalla [OSCURATO:PERSONA], che costituiscono parimenti un elemento inerente all’interesse dell’Unione.

L’immunità funzionale non può quindi essere esercitata a scapito di tali requisiti strutturali dell’ordinamento giuridico dell’Unione.

89. A tal proposito, dalla giurisprudenza della Corte risulta che i diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione si applicano quindi in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione, e non al di fuori di esse ( 39 ).

A tal fine, la nozione di «attuazione del diritto dell’Unione», di cui all’articolo 51, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], presuppone l’esistenza di un collegamento tra un atto del diritto dell’Unione e la misura nazionale in causa che vada al di là dell’affinità tra le materie prese in considerazione o dell’influenza indirettamente esercitata da una materia sull’altra ( 40 ).

Nella presente causa, il procedimento penale di cui al procedimento principale rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, in quanto comporta potenzialmente l’applicazione delle immunità previste per i membri del CESE dal protocollo sui privilegi e sulle immunità. [OSCURATO:PERSONA] è quindi applicabile.

90. Inoltre, la tutela dei diritti fondamentali rappresenta un legittimo interesse atto a giustificare limitazioni degli obblighi imposti dal diritto dell’Unione ( 41 ), anche quando si tratta di deroghe ammesse da quest’ultimo ( 42 ).

Il rispetto dei diritti fondamentali costituisce un presupposto della legittimità degli atti dell’Unione, sicché non possono ammettersi in quest’ultima misure incompatibili con questi medesimi diritti ( 43 ).

Pertanto, a mio avviso, tale legittimo interesse prevale a fortiori sull’immunità funzionale, la quale si limita ad essere una garanzia concessa ai membri del CESE esclusivamente nell’interesse dell’Unione.

91. A tal proposito, l’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA], che garantisce il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, deve essere preso in considerazione quando l’esercizio di tale diritto da parte delle vittime potrebbe essere ostacolato.

Un’estensione dell’immunità dei membri del CESE al di là del suo carattere strettamente funzionale pregiudicherebbe tale diritto.

L’immunità funzionale, pur perseguendo un legittimo interesse pubblico, non è assoluta e deve essere conciliata con l’esigenza di evitare l’impunità penale e di garantire un’istruzione e un giudizio indipendenti e imparziali ( 44 ).

Pertanto, quando gli atti contestati non sono nell’interesse dell’Unione, la loro copertura da parte dell’immunità creerebbe un rischio di impunità incompatibile con tale disposizione, privando le vittime di un ricorso effettivo.

92. In ogni caso, l’immunità d’uso, in virtù del rinvio all’articolo 31, paragrafo 1, prima frase, della Convenzione di Vienna, non consente alcuna deroga alla giurisdizione penale statale, mentre l’immunità applicabile ai membri del CESE, nel diritto dell’Unione, è limitata a quanto strettamente necessario al buon funzionamento dell’Unione.

93. D’altra parte, l’articolo 41 della [OSCURATO:PERSONA], che sancisce il diritto a una buona amministrazione e comprende il dovere di sollecitudine derivante da tale diritto, vincola solo le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione e non i giudici nazionali.

Il suo contenuto conferma l’interpretazione teleologica del regime di immunità funzionale.

Infatti, tale dovere di sollecitudine impone all’amministrazione dell’Unione, quando decide in merito alla situazione di un funzionario o di un agente, di agire con diligenza, tenendo conto non solo dell’interesse del servizio, ma anche di quello della persona interessata ( 45 ).

Per analogia, quando un’istituzione dell’Unione è chiamata a decidere in merito alla revoca dell’immunità di un membro del CESE, essa deve disporre delle informazioni necessarie e conciliare l’interesse dell’Unione, che giustifica l’immunità funzionale, con i diritti delle potenziali vittime, conformemente all’articolo 24 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea ( 46 ) e al divieto, enunciato all’articolo 12 bis di tale Statuto, di qualsiasi forma di molestia o violenza ( 47 ).

Ciò conferma, a mio avviso, che comportamenti del genere, che sono peraltro vietati dallo stesso CESE in applicazione dell’articolo 4 del codice di condotta dei membri di tale [OSCURATO:PERSONA] ( 48 ), non possono rientrare nelle funzioni ufficiali coperte dall’immunità funzionale.

Infatti, l’articolo 41 della [OSCURATO:PERSONA], sebbene non disciplini la competenza della giurisdizione nazionale, chiarisce la finalità del regime di immunità funzionale in quanto conferma che esso non può essere interpretato in modo tale da ignorare gli obblighi fondamentali di diligenza e di tutela inerenti all’ordinamento giuridico dell’Unione.

94. Da quanto sopra esposto risulta che, ai sensi dell’articolo 10, secondo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità e dell’articolo 343 TFUE, l’immunità funzionale dei membri del CESE deve essere limitata esclusivamente alle situazioni in cui essa è necessaria alla tutela dell’interesse dell’Unione.

4. Sulle modalità di rinnovo della revoca dell ’ immunità dei membri del CESE

95. Alla luce del regime di immunità funzionale dei membri del CESE e tenuto conto del fatto che questi ultimi agiscono in seno a un organo consultivo dell’Unione, come sottolineato da ZT e dalla Commissione, la procedura di revoca dell’immunità rientra sempre nelle competenze dell’organo consultivo di cui fa parte il membro in questione e non in quelle dello Stato membro ( 49 ).

Ai sensi dell’articolo 17, secondo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità, ciascuna istituzione dell’Unione ha l’obbligo di togliere l’immunità concessa a un funzionario o ad un altro agente ogniqualvolta essa reputi che ciò non sia contrario agli interessi dell’Unione.

Considerata l’affinità tra lo status giuridico dei membri del CESE e quello dei funzionari e degli agenti dell’Unione, ritengo che tale meccanismo si applichi anche ai membri del CESE, il che implica che il CESE dovrebbe essere competente a revocare l’immunità dei propri membri.

96. Tuttavia, il diritto dell’Unione non sancisce esplicitamente una tale competenza, poiché la revoca dell’immunità nel procedimento principale è stata effettuata sulla base di un atto non vincolante, vale a dire l’articolo 9 dello Statuto dei membri del CESE ( 50 ).

Tuttavia, tenuto conto dell’indipendenza conferita ai membri del CESE ai sensi dell’articolo 300, paragrafo 4, TFUE, e al fine di evitare che la sua funzione consultiva sia soggetta a pressioni esterne, ritengo che dall’interpretazione del diritto primario si debba dedurre una competenza implicita di revoca dell’immunità.

97. Ciò posto, la valutazione effettuata in occasione della prima revoca dell’immunità non può, a mio avviso, essere messa in discussione per il solo fatto che la composizione del CESE è stata rinnovata all’inizio di una nuova legislatura.

Tale valutazione, effettuata alla luce degli interessi dell’Unione e tenendo conto del divieto oggettivo, quale sopra ricordato, di commettere atti di molestia e di violenza, non può essere influenzata dalla nuova composizione risultante dalla designazione dei rappresentanti delle parti sociali e degli attori della società civile.

Infatti, in virtù del regime funzionale dell’immunità applicabile ai membri del CESE, la decisione di revocare l’immunità è indipendente dalla composizione interna, necessariamente evolutiva, del CESE e riguarda esclusivamente la tutela degli interessi dell’Unione nell’esercizio dei suoi compiti.

98. Ne consegue che, qualora il CESE abbia ritenuto, a seguito di una prima valutazione, che la revoca dell’immunità non compromettesse gli interessi dell’Unione, e più in particolare l’esercizio in piena indipendenza e senza alcun mandato imperativo delle funzioni dei membri del CESE, non si può accogliere una valutazione diversa di tale interesse in relazione ai fatti addebitati.

Fatta salva la valutazione da parte del giudice del rinvio, se i fatti addebitati siano già coperti dalla prima decisione del CESE, non è necessario presentare a quest’ultimo una nuova richiesta di revoca dell’immunità per i medesimi atti.

V. Conclusione

99. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue alla questione pregiudiziale sollevata dal tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese, Belgio): L’articolo 10, secondo comma, del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 343 TFUE, deve essere interpretato nel senso che il regime di immunità funzionale da esso previsto implica che, qualora il [OSCURATO:PERSONA] economico e sociale europeo abbia già disposto la revoca dell’immunità nei confronti di uno dei suoi membri per determinati fatti, con la motivazione che tale revoca non era contraria all’interesse dell’Unione, non è necessario presentare una nuova richiesta di revoca dell’immunità per tali fatti.

Spetta al giudice del rinvio verificare se gli atti contestati nel procedimento principale siano effettivamente coperti dalla prima decisione di revoca dell’immunità adottata da tale [OSCURATO:PERSONA]. 1 Lingua originale: il francese. 2 GU 2016, C 202, pag.

266. 3 Il regolamento interno del CESE è stato adottato in sessione plenaria il 17 luglio 2002 ( GU 2002, L 268, pag. 1 ) sulla base dell’articolo 260, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la [OSCURATO:PERSONA] europea ed entrato in vigore il 1º agosto 2002.

Inoltre, la versione del 2012 dello Statuto dei membri del CESE, applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, è stata adottata sulla base dell’articolo 13 TUE, degli articoli 300, 301, 302 e 304 TFUE, delle disposizioni del capo IV del protocollo sui privilegi e sulle immunità e del regolamento interno del CESE. 4 Regolamento (CEE) n. 1962/31 e (CEEA) n. 1962/11 relativo allo Statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] Europea dell’[OSCURATO:PERSONA], modificato dal regolamento (UE) n. 1416/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013 (GU 2013, L 353, pag. 24) (in prosieguo: lo «Statuto dei funzionari dell’Unione europea») 5 Conclusa a Vienna il 18 aprile 1961 ed entrata in vigore il 24 aprile 1964 ( Recueil des traités des Nations unies , vol. 500, pag. 95). 6 C‑502/19, EU:C:2019:1115; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]». 7

V. sentenza del 4 ottobre 2024, Lituania e a./[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio (Pacchetto mobilità) (da C‑541/20 a C‑555/20, EU:C:2024:818, punto 904). 8

V. sentenza del 9 luglio 1987, Germania e a./Commissione (281/85, da 283/85 a 285/85 e 287/85, EU:C:1987:351, punto 38). 9 All’epoca della giurisprudenza citata, il CESE non esercitava un ruolo consultivo nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], il che spiega l’assenza di riferimenti a tale istituzione nelle sentenze in questione.

Dall’entrata in vigore dei trattati attuali, l’articolo 304 TFUE prevede espressamente che il [OSCURATO:PERSONA] possa consultare il CESE, in tal modo ampliando la portata della funzione consultiva di tale [OSCURATO:PERSONA]. 10 Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1), nella versione applicabile al momento dei fatti addebitati all’imputato nel procedimento principale. 11 V., ad esempio, sezione VI dell’adozione definitiva (UE, Euratom) 2020/227 del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2020 (GU L, 2020/227). 12 Smismans, S., Law, Legitimacy, and [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2004, pag.

131. 13 GU 2019, L 139, pag.

15. 14 Sebbene nominati a titolo personale in forza dei Trattati, i membri del CESE esercitano le loro funzioni nell’interesse dei gruppi che rappresentano (v., in tal senso, Klamert, M., «Articolo 300», in Kellerbauer, M., Klamert, M., Tomkin, J. (a cura di), The EU Treaties and the Charter of [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2019, pagg. da 1954 a 1958). 15 Bernard, N., Laval, C., Nys, A., [OSCURATO:PERSONA] économique et social , Édition de l’Université de Bruxelles, Bruxelles, 1972, pag.

109. 16 V., in tal senso e per analogia, in materia di relazioni esterne, sentenze del 30 giugno 1993, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e Commissione (C‑181/91 e C‑248/91, EU:C:1993:271 punto 12), e del 20 maggio 2008, Commissione/Consiglio (C‑91/05, EU:C:2008:288, punto 61). 17 A tale riguardo, l’attribuzione di un atto a un’istituzione, a un organo o a un organismo dell’Unione deve essere effettuata tenendo conto del contenuto di detto atto e dell’insieme delle circostanze in cui è stato adottato [v. sentenza del 14 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Sede dell’Autorità europea del Lavoro) (C‑743/19, EU:C:2022:569), punto 29]. 18

V. sentenze del 17 novembre 1983, Merck (292/82, EU:C:1983:335, punto 12), e del 1º agosto 2025, Alace e Canpelli (C‑758/24 e C‑759/24, EU:C:2025:591, punto 91). 19

V. paragrafo 27 delle presenti conclusioni. 20 V., in tal senso, sentenza del 30 novembre 2021, LR Ģenerālprokuratūra (C‑3/20, EU:C:2021:969, punto 43), che rinvia alle conclusioni dell’avvocato generale Kokott in tale causa (EU:C:2021:344, paragrafo 56). 21 V., in tal senso , Becker, U., «Artikel 343 [Vorrechte und Befreiungen]», in Becker, U., Hatje, A., Schoo, J., Schwarze, J. (a cura di), EU ‑ Kommentar , op. cit., pag. 3303. 22

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto

76. 23 GU 2016, C 202, pag.

266. 24 Rilevo infatti che il testo dell’articolo 10 di detto protocollo, che corrisponde all’articolo 11 nella versione del 1965, non è mai stato modificato e oggi non può quindi giustificare un’interpretazione diversa. 25 V., in tal senso, ordinanza del 13 luglio 1990, Zwartveld e a. (C‑2/88‑IMM, EU:C:1990:315, punto 19), nonché sentenza del 30 novembre 2021, LR Ģenerālprokuratūra, (C-3/20, EU:C:2021:969, punto 57 26 Ai punti 81 e 87 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha sottolineato che, qualora il giudice del rinvio ritenesse che la misura di custodia cautelare dovesse essere mantenuta, sarebbe necessario chiedere la revoca di tale immunità nel più breve tempo possibile. 27 V., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto

63. 28 V., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA], punti 64 e

65. 29 V., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA], punti 85 e 86 e giurisprudenza citata. 30

V. paragrafi da 35 a 45 delle presenti conclusioni. 31

V. sentenza della Corte EDU del 18 febbraio 1999, Waite e Kennedy c.

Germania (CE:ECHR:1999:0218JUD002608394, § 63). 32 Duxbury, A., «Intersections between [OSCURATO:PERSONA] and the [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]», in Behrens, P. (a cura di), [OSCURATO:PERSONA] in a [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2017, pag.

298. 33 V., in tal senso, sentenza del 30 novembre 2021, LR Ģenerālprokuratūra (C‑3/20, EU:C:2021:969, punto 43). 34

V. sentenza della Corte internazionale di giustizia del 24 maggio 1980, causa relativa al personale diplomatico e consolare degli [OSCURATO:PERSONA] a Teheran ([OSCURATO:PERSONA] d’America c. Iran), punto 79. 35

V. infatti, in tal senso, Duquet, S.,

EU [OSCURATO:PERSONA]

, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2022, pag.

266. 36 V., in tal senso, sentenza del 17 dicembre 2020, Commissione/Slovenia (Archivi della BCE), C‑316/19, EU:C:2020:1030, punto 103). 37 V., in tal senso, sentenza del 18 giugno 2020, Commissione/RQ (C‑831/18 P, EU:C:2020:481, punto 47 e giurisprudenza citata). 38 V., in tal senso, Schmidt, C., «[OSCURATO:PERSONA] sur les privilèges et immunités des Communautés européennes.

Commentaire de l’article 218 du Traité de Rome et de l’article 28, premier alinéa, du traité de fusion», Cahiers de droit européen , nn. 1 e 2, 1991, pagg. da 67 a 100, in particolare pag.

80. 39

V. sentenze del 26 febbraio 2013, [OSCURATO:PERSONA] (C‑617/10, EU:C:2013:105, punto 19), e del 1º agosto 2025, BAJI Trans (C‑544/23, EU:C:2025:614, punto 49). 40

V. sentenza del 29 luglio 2024, protectus (C‑185/23, EU:C:2024:657, punto 42 e giurisprudenza citata). 41

V. sentenze del 12 giugno 2003, Schmidberger (C-112/00, EU:C:2003:333, punto 74), e del 14 ottobre 2004 (Omega, C‑36/02, EU:C:2004:614, punto 35). 42 V., in tal senso, l’obbligo negativo di non ledere i diritti fondamentali tutelati nell’ordinamento giuridico di quest’ultima, derivante dalla sentenza del 18 giugno 1991, ERT (C‑260/89, EU:C:1991:254, punti 42 e 43). 43

V. sentenza del 24 ottobre 2018, XC e a. (C-234/17, EU:C:2018:853, punto 37). 44

V. sentenza del 17 dicembre 2020, Commissione/Slovenia (Archivi della BCE) (C‑316/19, EU:C:2020:1030, punto 103). 45 V., in tal senso, sentenza dell’11 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (C‑363/22 P, EU:C:2024:20, punto 68 e giurisprudenza citata). 46

V. sentenze del 12 luglio 2011, Commissione/Q (T‑80/09 P, EU:T:2011:347, punto 66 e giurisprudenza citata), e del 9 aprile 2025, HF/[OSCURATO:PERSONA] (T‑565/22, EU:T:2025:384, punto 47 e giurisprudenza citata). 47 Pertanto, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito, in materia di immunità dalla giurisdizione nazionale, che, in assenza di qualsiasi esercizio di funzioni di pubblica autorità, «[f]atti costitutivi di molestie sessuali (...) possono difficilmente essere considerati idonei a compromettere gli interessi dello Stato»: v. sentenza della Corte EDU del 23 marzo 2010, Cudak c.

Lituania (CE:ECHR:2010:0323JUD001586902, § 72). 48 GU 2019, L 110, pag.

77. 49 Conformemente alla Convenzione di Vienna, lo Stato membro del cittadino sarebbe, secondo il diritto internazionale, lo Stato accreditante e quindi, nella presente causa, lo Stato di cui è cittadino l’imputato nel procedimento principale. 50

V. nota 3 delle presenti conclusioni.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 12 febbraio 2026 ( 1 ) Causa C ‑ 30/25 Auditeur du travail, ZT, GQ, KH, AN, FU, [OSCURATO:PERSONA] economico e sociale europeo contro [OSCURATO:PERSONA] [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese, Belgio)] « Rinvio pregiudiziale – Privilegi e immunità dell’Unione europea – Trattato sul funzionamento dell’Unione europea – Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea – Articolo 10, secondo comma – Immunità funzionale – Membro del [OSCURATO:PERSONA] economico e sociale europeo (CESE) – Revoca dell’immunità – Membro la cui immunità è stata revocata nell’ambito di un procedimento giudiziario e nuovamente designato come membro nell’ambito di una nuova legislatura – Necessità di una nuova revoca dell’immunità » I. Introduzione 1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 10 del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea ( 2 ) (in prosieguo: il «protocollo sui privilegi e sulle immunità») nell’ambito di un’indagine penale condotta nei confronti di un membro del [OSCURATO:PERSONA] economico e sociale europeo (CESE). 2. La controversia di cui al procedimento principale riguarda la revoca dell’immunità di FR, membro del CESE, che, nell’ambito di un’indagine penale condotta da un’autorità giudiziaria belga, è l’imputato nel procedimento principale. L’autorità nazionale aveva già ottenuto dal CESE una prima revoca dell’immunità di FR per gli stessi fatti addebitati, prima che questi fosse riconfermato nel suo mandato nella nuova legislatura. 3. Tale causa offre alla Corte l’opportunità di pronunciarsi per la prima volta sull’interpretazione dell’articolo 10, secondo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità, al fine di determinare il regime di immunità di un membro del CESE. II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 1. T rattato sul funzionamento dell ’ Unione europea 4. L’articolo 300 TFUE dispone quanto segue: «1.      [OSCURATO:PERSONA] europeo, il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un [OSCURATO:PERSONA] economico e sociale e da un [OSCURATO:PERSONA] delle regioni, che esercitano funzioni consultive. 2.      [OSCURATO:PERSONA] economico e sociale è composto da rappresentanti delle organizzazioni di datori di lavoro, di lavoratori dipendenti e di altri attori rappresentativi della società civile, in particolare nei settori socioeconomico, civico, professionale e culturale. (...) 4.      I membri del [OSCURATO:PERSONA] economico e sociale e del [OSCURATO:PERSONA] delle regioni non sono vincolati da alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell’interesse generale dell’Unione. (...)». 5. Ai sensi dell’articolo 303, secondo comma, TFUE, il CESE «stabilisce il proprio regolamento interno» ( 3 ). 6. L’articolo 343 TFUE è così formulato: «L’Unione gode, sul territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri, delle immunità e dei privilegi necessari all’assolvimento dei suoi compiti, alle condizioni definite dal [protocollo sui privilegi e sulle immunità] (...)». 2. P rotocollo sui privilegi e sulle immunità 7. L’articolo 10 del protocollo sui privilegi e sulle immunità enuncia quanto segue: «I rappresentanti degli [OSCURATO:PERSONA] membri che partecipano ai lavori delle istituzioni dell’Unione, nonché i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l’esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d’uso. Il presente articolo si applica ugualmente ai membri degli organi consultivi dell’Unione». 8. L’articolo 11 di tale protocollo così prevede: «Sul territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro cittadinanza, i funzionari ed altri agenti dell’Unione: a)      godono dell’immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, con riserva dell’applicazione delle disposizioni dei trattati relative, da un lato, alle regole delle responsabilità dei funzionari ed agenti nei confronti dell’Unione e, dall’altro, alla competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea per deliberare in merito ai litigi tra l’Unione ed i propri funzionari ed altri agenti. Continueranno a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni, (...)». 9. L’articolo 17 del suddetto protocollo dispone quanto segue: «I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli altri agenti dell’Unione esclusivamente nell’interesse di quest’ultima. Ciascuna istituzione dell’Unione ha l’obbligo di togliere l’immunità concessa a un funzionario o ad un altro agente ogniqualvolta essa reputi che ciò non sia contrario agli interessi dell’Unione». 3. S tatuto dei funzionari dell ’ Unione europea 10. L’articolo 1 ter dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea ( 4 ) enuncia quanto segue: «Salvo disposizioni contrarie del presente statuto, (...) il [OSCURATO:PERSONA] economico e sociale europeo [è] equiparat[o], ai fini dell’applicazione del presente statuto, alle istituzioni dell’Unione». 11. L’articolo 12 bis , paragrafo 1, di tale Statuto così prevede: «Il funzionario deve astenersi da ogni forma di molestia psicologica o sessuale». 12. L’articolo 24, primo comma, di detto Statuto dispone quanto segue: «L’Unione assiste il funzionario, in particolare nei procedimenti a carico di autori di minacce, oltraggi, ingiurie, diffamazioni, attentati contro la persona o i beni di cui il funzionario o i suoi familiari siano oggetto, a motivo della sua qualità e delle sue funzioni». B. Diritto internazionale 13. L’articolo 31, paragrafo 1, della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche ( 5 ) (in prosieguo: la «Convenzione di Vienna») enuncia quanto segue: «L’agente diplomatico gode dell’immunità dalla giurisdizione penale dello Stato accreditatario. (...)». 14. L’articolo 32, paragrafo 1, di tale Convenzione così prevede: «Lo Stato accreditante può rinunciare all’immunità giurisdizionale degli agenti diplomatici e delle persone che ne godono in virtù dell’articolo 37». III. Controversia di cui al procedimento principale e questione pregiudiziale 15. FR era membro del CESE dal 1º marzo 2004. In tale qualità, godeva di un’immunità ai sensi dell’articolo 343 TFUE e dell’articolo 10 del protocollo sui privilegi e sulle immunità. 16. Il 6 dicembre 2018 l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha avviato un’indagine nei confronti di FR riguardante accuse di comportamenti penalmente rilevanti a danno di un membro del CESE e dei membri del personale della segreteria del Gruppo I. 17. Il 10 gennaio 2020 l’OLAF ha trasmesso la sua relazione al pubblico ministero belga. 18. Il 10 giugno 2020, all’esito dell’indagine dell’OLAF, il CESE ha sollevato l’imputato nel procedimento principale dalle sue mansioni e gli ha chiesto di rinunciare alla sua candidatura alla posizione di direttore del CESE, cosa che egli ha fatto. 19. Il 4 giugno 2020 l’auditeur du travail (pubblico ministero presso il tribunale del lavoro) belga ha chiesto al CESE la revoca dell’immunità di FR, che è stata approvata con decisione dell’assemblea plenaria del 15 luglio 2020. 20. Orbene, all’inizio di una nuova legislatura FR è stato nominato membro del CESE per un nuovo mandato per il periodo dal 21 settembre 2020 al 20 settembre 2025. 21. Il 20 marzo 2024, l’auditeur du travail (pubblico ministero presso il tribunale del lavoro) ha citato FR in giudizio dinanzi al giudice di rinvio per gli atti di violenza o di molestie psicologiche sul luogo di lavoro commessi nei confronti di AN, FU, KH, GQ e ZT. Tali persone, come anche il CESE, si sono costituite parti civili. I fatti addebitati sarebbero avvenuti nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2011 e il 31 luglio 2020. 22. Dinanzi al giudice del rinvio, FR ha sostenuto che, a seguito del rinnovo del suo mandato come membro del CESE nell’ambito di una nuova legislatura, l’auditeur du travail (pubblico ministero presso il tribunale del lavoro), prima di citarlo in giudizio, avrebbe dovuto richiedere e ottenere una nuova revoca dell’immunità, in assenza della quale non si sarebbe potuto avviare il procedimento penale ai sensi del diritto nazionale. 23. A sostegno della sua posizione, l’imputato nel procedimento principale ha dedotto che l’articolo 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità, letto alla luce della sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( 6 ), relativa all’ambito di applicazione delle immunità concesse ai membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo, era applicabile per analogia. 24. Orbene, il giudice del rinvio rileva che la presente causa è diversa da quella che ha dato luogo a tale sentenza, poiché l’imputato nel procedimento principale non è un membro del [OSCURATO:PERSONA], categoria contemplata dall’articolo 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità, ma un rappresentante di uno Stato membro il cui mandato è disciplinato dall’articolo 10 di tale protocollo. 25. In tale contesto, il tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese, Belgio) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Al fine di consentire alle istituzioni europee e ai loro membri di esercitare le funzioni e i mandati loro affidati in piena indipendenza, senza costrizioni né pressioni indebite, l’articolo 10 del [protocollo sui privilegi e sulle immunità] richiede che qualsiasi azione avviata da un organo giurisdizionale penale a carico di un rappresentante degli [OSCURATO:PERSONA] membri che partecipa ai lavori delle istituzioni dell’Unione sia preceduta dalla revoca dell’immunità di quest’ultimo. Si chiede se, laddove dopo la prima revoca dell’immunità e nel corso dell’indagine, ma prima dell’avvio del procedimento giudiziario, l’interessato sia stato designato per un nuovo mandato da esercitare in seno alla medesima istituzione europea nell’ambito di una nuova legislatura, una nuova richiesta di revoca dell’immunità debba essere presentata all’istituzione europea interessata». 26. Sono state presentate osservazioni scritte dai ricorrenti nel procedimento principale, vale a dire AN, FU, KH, GQ e ZT, dall’auditeur du travail (pubblico ministero presso il tribunale del lavoro) e dal CESE, dall’imputato nel procedimento principale, dal governo belga e dalla Commissione europea. La Corte ha deciso di non tenere un’udienza di discussione, ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura. Ha tuttavia rivolto quesiti alle parti nel procedimento principale, al governo belga e alla Commissione, alle quali hanno risposto per iscritto. IV. Analisi 27. Nella sua questione sottoposta alla Corte, il giudice del rinvio fa riferimento all’articolo 10 del protocollo sui privilegi e sulle immunità. Occorre rilevare che tale articolo prevede, al suo primo comma, che i rappresentanti degli [OSCURATO:PERSONA] membri che partecipano ai lavori delle istituzioni dell’Unione, nonché i loro consiglieri e periti tecnici, beneficino, durante l’esercizio delle loro funzioni e durante i loro spostamenti a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni necessari all’assolvimento della loro missione. Il secondo comma di tale articolo estende tale regime ai membri degli organi consultivi dell’Unione, ai quali concede tali garanzie alle medesime condizioni e agli stessi fini. 28. Sebbene il testo della questione pregiudiziale verta sull’interpretazione dell’articolo 10 del protocollo sui privilegi e sulle immunità, dalla decisione di rinvio e dalle risposte scritte fornite dagli interessati risulta che solo l’interpretazione del secondo comma di tale articolo è utile per risolvere la controversia di cui al procedimento principale. 29. In tali circostanze, occorre considerare che, con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, ai fini di un’indagine penale condotta in base al diritto nazionale, l’articolo 10, secondo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità debba essere interpretato nel senso che, laddove l’immunità di un membro di un’istituzione o di un organo consultivo dell’Unione, quale il CESE, sia stata revocata nel corso delle indagini nei confronti di tale membro e l’interessato sia stato designato per esercitare un nuovo mandato in seno al medesimo [OSCURATO:PERSONA] prima dell’avvio del procedimento giudiziario, tale disposizione richieda che una nuova richiesta di revoca dell’immunità sia presentata a tale istituzione o a tale organo. 30. Per quanto riguarda, da un lato, la data rilevante per determinare il diritto applicabile ratione temporis alla controversia di cui al procedimento principale, occorre innanzitutto rilevare che tale questione mira a stabilire se una nuova richiesta di revoca dell’immunità debba essere presentata al CESE qualora l’interessato sia stato designato per esercitare un nuovo mandato. Nel caso di specie, tale mandato ha avuto inizio il 21 settembre 2020. Pertanto, tale data costituisce la data rilevante. 31. Per quanto riguarda, dall’altro lato, l’ordine di esame della questione pregiudiziale, prima di determinare il regime di immunità di cui godono i membri del CESE, occorre stabilire se il loro status giuridico sia più simile a quello dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione o a quello dei rappresentanti degli [OSCURATO:PERSONA] membri che partecipano ai lavori delle istituzioni dell’Unione. 32. A tal fine, l’articolo 10, secondo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità non qualifica lo status giuridico di detti membri. Come sostengono, in sostanza, le parti nel procedimento principale e la Commissione, per quanto riguarda l’immunità dei membri del CESE, l’articolo 17, secondo comma, di tale protocollo trova applicazione per analogia in ragione della natura funzionale dell’immunità di cui godono i membri del CESE. Orbene, quest’ultima disposizione, in base al suo tenore letterale, riguarda esclusivamente i funzionari e gli altri agenti dell’Unione, il cui regime di immunità è stabilito dall’articolo 11 del suddetto protocollo. 33. Pertanto, in tale fase, come sottolineato dal CESE, è necessario chiedersi se lo status dei membri del CESE possa essere equiparato a quello dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione, condizione preliminare per l’applicazione in via analogica del regime di immunità previsto dagli articoli 11 e 17 del protocollo sui privilegi e sulle immunità. Infatti, la portata dell’immunità prevista dipende dalla categoria di attori istituzionali a cui appartengono i membri del CESE, il che impone di esaminare innanzitutto la natura del mandato da essi esercitato e il ruolo del CESE nel quadro istituzionale dell’Unione. A. Sulla natura dello status giuridico dei membri del CESE 34. Allo stato attuale del diritto dell’Unione, lo status giuridico dei membri del CESE è disciplinato dagli articoli da 300 a 304 TFUE. Per determinare la natura di tale status, occorre esaminare innanzitutto la dimensione istituzionale di tale [OSCURATO:PERSONA], in quanto organo consultivo dell’Unione, poi la sua composizione e, infine, l’indipendenza di cui godono i suoi membri nell’esercizio delle loro funzioni, nonché l’eventuale equiparazione del loro status a quello dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione. 1. Sulla natura istituzionale del CESE, in quanto organo consultivo dell ’ Unione 35. Dall’articolo 300, paragrafo 1, TFUE risulta che il CESE è espressamente istituito per assistere il [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio e la Commissione, esercitando funzioni consultive. 36. Tale natura consultiva delle sue funzioni è confermata dall’articolo 304, primo comma, TFUE. Ai sensi di tale disposizione, il CESE è consultato dal [OSCURATO:PERSONA], dal Consiglio o dalla Commissione nei casi previsti dai trattati e può esserlo ogni volta che tali istituzioni lo ritengano opportuno. Inoltre, esso ha la facoltà di formulare, di propria iniziativa, pareri, il che sottolinea che esso può intervenire nell’elaborazione delle politiche dell’Unione. 37. Del resto, la Corte ha già dichiarato che il CESE, in quanto organo consultivo dell’Unione, contribuisce all’equilibrio istituzionale di quest’ultima ( 7 ). Sebbene la Corte abbia precisato che il compito del CESE consista nel consigliare il Consiglio e la Commissione sulle soluzioni da adottarsi nei confronti di problemi concreti in materia economica e sociale, fornendo loro pareri basati sulle sue competenze e conoscenze specifiche ( 8 ), ritengo che tale compito sia oggi esteso anche a beneficio del [OSCURATO:PERSONA], poiché quest’ultimo può ora consultare il CESE ai sensi dell’articolo 304 TFUE. Quando la consultazione è espressamente prevista dai trattati, essa costituisce una fase obbligatoria della procedura ( 9 ). 38. L’integrazione del CESE nel quadro istituzionale dell’Unione è del resto confermata da altre disposizioni del diritto primario. Pertanto, l’articolo unico del protocollo (n. 6) sulle sedi delle istituzioni e di determinati organi, organismi e servizi dell’Unione europea, classifica il CESE tra gli organi dell’Unione. La natura istituzionale del CESE deriva dal quadro economico e finanziario dell’Unione. Ai sensi dell’articolo 301, terzo comma, TFUE, spetta al Consiglio fissare le indennità dei membri del [OSCURATO:PERSONA], il che rivela che lo status finanziario del [OSCURATO:PERSONA] è determinato direttamente da un’istituzione e rientra nell’architettura di bilancio generale dell’Unione. 39. Infine, tale ancoraggio istituzionale del CESE, già stabilito dal diritto primario, è rafforzato dal diritto derivato. Infatti, l’articolo 2, punto 67, del regolamento finanziario dell’Unione ( 10 ) qualifica il CESE come «istituzione dell’Unione» ai fini della sua applicazione. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento, tutte le entrate e le spese ritenute necessarie al funzionamento dell’Unione sono iscritte nel bilancio annuale. A tal titolo, le spese relative alle attività istituzionali del CESE, compresi gli stipendi, i salari e le indennità dei suoi membri, rientrano nella sezione VI del bilancio annuale dell’Unione ( 11 ), il che rafforza il suo status di entità istituzionale che esercita funzioni riconosciute dal Trattato. 2. Sulla composizione del CESE 40. Ai sensi dell’articolo 301, secondo comma, TFUE, spetta al Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, adottare una decisione che determina la composizione del CESE. Tale competenza, esercitata a livello dell’Unione, costituisce il primo indizio del fatto che la composizione del [OSCURATO:PERSONA] risponde a una logica istituzionale propria dell’Unione e non a una logica di rappresentanza nazionale. 41. Conformemente all’articolo 300, paragrafo 2, TFUE, il CESE è composto da rappresentanti delle organizzazioni di datori di lavoro, di lavoratori dipendenti e di altri attori rappresentativi della società civile, in particolare nei settori socioeconomico, civico, professionale e culturale (in prosieguo: i «rappresentanti delle parti sociali e della società civile»). La struttura del [OSCURATO:PERSONA] si basa quindi sulla rappresentanza funzionale e settoriale di interessi economici e sociali, in linea con la sua funzione consultiva: fornire alle istituzioni dell’Unione competenze pluralistiche e specialistiche. 42. Il meccanismo di nomina rafforza tale conclusione. In applicazione dell’articolo 302, paragrafo 1, TFUE, i membri del CESE sono nominati per cinque anni sulla base delle proposte presentate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 302, paragrafo 2, TFUE, il Consiglio delibera previa consultazione della Commissione e può chiedere il parere delle organizzazioni rappresentative dei diversi settori economici e sociali, e della società civile interessati dall’attività dell’Unione. Pertanto, la decisione finale spetta a un’istituzione dell’Unione che garantisce la coerenza funzionale della composizione del [OSCURATO:PERSONA]. 43. Ne consegue che, sebbene gli [OSCURATO:PERSONA] membri formulino proposte, la determinazione della composizione del CESE rimane una competenza propria del Consiglio, esercitata nel quadro istituzionale dell’Unione e orientata dagli obiettivi dei trattati. Il ruolo degli [OSCURATO:PERSONA] membri nella fase preparatoria non conferisce al CESE una natura rappresentativa nazionale, ma garantisce semplicemente che si tenga conto delle realtà socio‑economiche di ciascuno Stato. 44. A tal proposito, il fatto che i membri del CESE provengano dagli ambienti socio‑economici, civici, professionali o culturali dimostra che la loro nomina mira a garantire una rappresentanza equilibrata dei rappresentanti delle parti sociali e degli attori della società civile all’interno dell’Unione ( 12 ). Le proposte nazionali servono solo come veicolo per identificare, in ciascuno Stato membro, gli attori rilevanti per rappresentare tali interessi collettivi, e non interessi statali. L’attuale composizione del CESE, stabilita dalla decisione (UE) 2019/853 del Consiglio che determina la composizione del CESE ( 13 ), illustra tale logica: la ripartizione dei seggi, adeguata in particolare dopo il recesso del [OSCURATO:PERSONA], deriva da un compromesso intergovernativo che mira a garantire un equilibrio funzionale degli interessi rappresentati, e non una rappresentanza politica degli [OSCURATO:PERSONA] membri. 45. Pertanto, la distribuzione dei seggi all’interno del CESE e la procedura di nomina riflettono, a mio avviso, la volontà di garantire una rappresentanza pluralistica degli interessi economici e sociali presenti nell’Unione. La composizione del CESE non ha lo scopo di convogliare gli interessi nazionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri, ma di garantire che siano presi in considerazione gli interessi socio‑professionali europei che rientrano pienamente nella struttura e nelle funzioni consultive del CESE. 46. Alla luce delle considerazioni che precedono, tale contesto normativo, basato sulla rappresentanza degli interessi socio‑professionali europei, consente, a mio avviso, di dimostrare l’indipendenza dagli [OSCURATO:PERSONA] membri che caratterizza lo status dei membri del CESE, indipendenza di cui è ora opportuno esaminare la portata. 3. Sull ’ indipendenza di cui godono i membri del CESE nell ’ esercizio delle loro funzioni e sull’equiparazione del loro status giuridico a quello dei funzionari e degli altri agenti dell ’ Unione 47. Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 300, paragrafo 4, TFUE, i membri del CESE non sono vincolati da alcun mandato imperativo ed esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell’interesse generale dell’Unione. A mio avviso, una tale indipendenza deve estendersi non solo ai rapporti con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione, ma anche nei confronti degli [OSCURATO:PERSONA] membri, al fine di consentire al CESE di adempiere alla funzione consultiva che gli è stata conferita dai trattati ( 14 ). 48. Tale indipendenza deriva dalla natura stessa del mandato esercitato dai membri del CESE. Esso si inserisce nell’obiettivo di promuovere il dialogo tra le istituzioni e i rappresentanti delle parti sociali e degli attori della società civile ( 15 ), al fine di consentire la partecipazione di questi ultimi al processo decisionale dell’Unione. 49. Il CESE svolge quindi un ruolo di rappresentanza delle parti sociali e degli attori della società civile all’interno delle istituzioni dell’Unione; esso porta al livello del processo decisionale gli interessi socio‑economici, civici, professionali e culturali di cui i suoi membri sono i rappresentanti. 50. Tale funzione, orientata all’interesse generale dell’Unione, esclude che i membri del CESE possano essere assimilati a rappresentanti degli [OSCURATO:PERSONA] membri. 51. Tale conclusione è del resto rafforzata dalla giurisprudenza della Corte, secondo la quale i rappresentanti degli [OSCURATO:PERSONA] membri non agiscono in qualità di membri di un’istituzione dell’Unione, ma in quanto rappresentanti dei loro governi, esercitando in tal modo collettivamente i poteri degli [OSCURATO:PERSONA] membri ( 16 ). Al contrario, i membri del CESE non agiscono in qualità di rappresentanti degli [OSCURATO:PERSONA] membri: i loro atti, costituiti da pareri consultivi resi a beneficio delle istituzioni quando la consultazione è obbligatoria o ritenuta opportuna, rientrano nell’ambito delle competenze del CESE e non in quello degli [OSCURATO:PERSONA] membri ( 17 ). 52. Inoltre, l’articolo 1 ter , dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea equipara il CESE alle istituzioni ai fini dell’applicazione di tale Statuto, il che dimostra che il legislatore dell’Unione intende equiparare il regime applicabile ai suoi membri a quello degli agenti dell’Unione. 53. Ne consegue, a mio avviso, che l’indipendenza che caratterizza il mandato dei membri del CESE, unitamente alla loro assimilazione statutaria al regime applicabile ai funzionari e ad altri agenti dell’Unione, consente di ritenere che il loro status giuridico sia simile a quello di questi ultimi e non a quello dei rappresentanti degli [OSCURATO:PERSONA] membri che partecipano ai lavori delle istituzioni dell’Unione. 54. In considerazione degli elementi summenzionati, si può concludere che il CESE è un organo consultivo dell’Unione ai sensi del diritto primario e del funzionamento istituzionale della stessa. Infatti, tenuto conto della composizione di tale [OSCURATO:PERSONA], della procedura di nomina dei suoi membri e dell’interesse generale dell’Unione che guida l’esercizio delle loro funzioni, lo status giuridico dei membri del CESE pare simile a quello dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione e non può essere assimilato a quello dei rappresentanti degli [OSCURATO:PERSONA] membri che partecipano ai lavori delle istituzioni dell’Unione. B. Sul regime di immunità applicabile ai membri del CESE 55. Secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una norma del diritto dell’Unione occorre tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte ( 18 ). 1. Interpretazione letterale 56. Come ho già ricordato ( 19 ), l’articolo 10, secondo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità estende l’ambito di applicazione del regime delle immunità dei rappresentanti che partecipano ai lavori delle istituzioni dell’Unione ai membri degli organi consultivi dell’Unione. Tale estensione non è né implicita né accessoria: essa traduce la volontà degli autori dei trattati di porre tali membri in una situazione giuridica comparabile a quella dei rappresentanti degli [OSCURATO:PERSONA] quando partecipano ai lavori istituzionali. 57. Per determinare la portata esatta del regime così esteso, occorre rilevare che dal testo di detto articolo risulta che i rappresentanti degli [OSCURATO:PERSONA] membri che partecipano ai lavori delle istituzioni dell’Unione, nonché i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l’esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d’uso. Tale formulazione dimostra che l’immunità non è concepita come un vantaggio personale, ma come una garanzia funzionale volta ad assicurare l’indipendenza e il corretto svolgimento dei lavori istituzionali. 58. Del resto, la Corte ha già avuto occasione di precisare la natura di tali «immunità d’uso», reputando che esse rimandino alle immunità previste dalla Convenzione di Vienna. Orbene, tali immunità diplomatiche, che sono riconosciute ai diplomatici al fine di garantire lo svolgimento efficace delle funzioni delle missioni diplomatiche e consolari nel territorio dello Stato di residenza, rispondono innanzitutto a una logica funzionale e sono per natura inopponibili da parte dei loro beneficiari agli [OSCURATO:PERSONA] da essi rappresentati ( 20 ). Tale caratteristica essenziale conferma che le immunità di cui trattasi non mirano a proteggere gli interessi individuali, ma a garantire il buon funzionamento delle istituzioni all’interno delle quali tali rappresentanti esercitano le loro funzioni. 59. Poiché il rinvio al diritto internazionale deriva da un’interpretazione del primo comma dell’articolo 10 del protocollo sui privilegi e sulle immunità, appare indispensabile comprendere il secondo comma di tale articolo alla luce di tale contesto interpretativo e degli obiettivi che esso persegue. 2. Interpretazione contestuale a) Sulla relazione tra l ’ articolo 10, secondo comma, del protocollo sui privilegi e sul le immunità e l ’ articolo 343 TFUE 60. Ai sensi dell’articolo 343 TFUE, l’Unione gode, sul territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri, delle immunità e dei privilegi necessari all’assolvimento dei suoi compiti, alle condizioni definite nel protocollo sui privilegi e sulle immunità. Tale disposizione del Trattato FUE costituisce quindi il fondamento primario del regime di immunità dell’Unione, di cui delimita sia l’oggetto, vale a dire consentire l’assolvimento dei compiti dell’Unione, sia la fonte normativa, vale a dire il protocollo. 61. Dal testo dell’articolo 343 TFUE risulta che il regime di immunità riconosciuto all’Unione non ha carattere generale, ma persegue un obiettivo funzionale, vale a dire garantire il buon funzionamento dell’Unione per l’assolvimento dei suoi compiti ( 21 ). Tale finalità consente già di precisare il quadro in cui devono essere interpretate le immunità previste dal protocollo sui privilegi e sulle immunità. 62. In quanto fonte giuridica del sistema delle immunità dell’Unione ( 22 ), l’articolo 343 TFUE rinvia alla versione del 1965 del protocollo sui privilegi e sulle immunità, che è stata codificata in una versione consolidata nel 2016 ( 23 ). Tale rinvio implica che l’interpretazione del regime di immunità dell’Unione deve ora basarsi su tale versione consolidata, che riflette l’attuale volontà degli autori dei trattati e garantisce la coerenza del quadro normativo applicabile ( 24 ). 63. A tal proposito, la Corte ha già sottolineato che i privilegi e le immunità riconosciuti dal protocollo sui privilegi e sulle immunità hanno solo carattere funzionale, in quanto mirano a evitare che venga ostacolato il funzionamento e l’indipendenza dell’Unione ( 25 ). In altri termini, tali immunità sono giustificate esclusivamente dalle esigenze istituzionali che sono alla base dell’azione dell’Unione. 64. Orbene, sebbene l’articolo 343 TFUE rimandi al protocollo sui privilegi e sulle immunità per definire la portata delle immunità, tale rimando, di per sé, non consente di chiarire il regime di immunità applicabile ai membri del CESE. Infatti, la portata esatta di tale regime dipende dall’interpretazione precisa delle disposizioni di tale protocollo. b) Sull ’ applicazione per analogia dell ’ articolo 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità 65. Al fine di determinare il regime di immunità applicabile ai membri del CESE, FR, resistente nel procedimento principale, sostiene che occorrerebbe applicare per analogia l’articolo 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità, come interpretato dalla Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], laddove accorda immunità ai membri del [OSCURATO:PERSONA]. Un tale approccio porterebbe a esaminare se il regime di immunità riconosciuto ai membri del [OSCURATO:PERSONA] possa essere trasposto, mutatis mutandis , ai membri di un organo consultivo dell’Unione. Il giudice del rinvio esprime dubbi in merito a tale tesi nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale. 66. Tuttavia, va ricordato innanzitutto che la sentenza [OSCURATO:PERSONA] verteva esclusivamente sulla questione se una persona sottoposta a custodia cautelare al momento della proclamazione dei risultati delle elezioni del [OSCURATO:PERSONA] godesse dell’immunità ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, del protocollo sui privilegi e sulle immunità a partire da tale proclamazione, il che avrebbe comportato la revoca della misura detentiva, e non la revoca dell’immunità parlamentare. La problematica della revoca dell’immunità non era quindi in questione in tale causa ( 26 ). 67. Inoltre, la sentenza [OSCURATO:PERSONA] mirava specificamente a definire la nozione di «sessioni del [OSCURATO:PERSONA] europeo», ai sensi dell’articolo 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità. Al contrario, nella presente causa, il giudice del rinvio chiede un’interpretazione dell’articolo 10 di tale protocollo relativo alla revoca dell’immunità di un membro di un organo consultivo. Pertanto, occorre escludere l’applicazione diretta di tale sentenza alla controversia di cui al procedimento principale. L’argomentazione del resistente deve quindi essere intesa non come un richiamo diretto a tale sentenza, ma come un interrogativo sulla possibilità di utilizzare il suo ragionamento per estendere ai membri del CESE, per analogia, le garanzie riconosciute ai deputati europei. 68. Una tale analogia può tuttavia essere presa in considerazione solo a condizione che lo status giuridico dei membri del CESE presenti una sostanziale somiglianza con quello dei membri del [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, l’applicazione per analogia dell’articolo 9 di detto protocollo presupporrebbe un’identica finalità istituzionale e logica di protezione, in mancanza delle quali tale trasposizione sarebbe priva di rilevanza. 69. Orbene, la funzione del regime istituito da tale articolo 9, che conferisce un’immunità ai deputati europei per la durata delle sessioni parlamentari, è strettamente legata alla natura democratica del mandato parlamentare. 70. A tale riguardo, la Corte ha sottolineato che, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, TUE, il funzionamento dell’Unione si fonda sul principio della democrazia rappresentativa ( 27 ). Su tale base, l’articolo 14, paragrafo 3, TUE, prevede che i deputati siano eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto. Tale modalità di elezione costituisce l’attributo principale del loro mandato ( 28 ), conferendogli una legittimità democratica diretta che giustifica la tutela rafforzata di cui godono. Ne consegue che il regime di immunità sancito dall’articolo 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità mira innanzitutto a garantire il buon funzionamento e l’indipendenza del [OSCURATO:PERSONA], nonché l’effettività del diritto di eleggibilità sancito dall’articolo 39, paragrafo 2, della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») ( 29 ). La finalità di tale immunità è quindi intrinsecamente legata al carattere elettivo e rappresentativo del mandato parlamentare. 71. Al contrario, come ho già sottolineato ( 30 ), il CESE è un organo strettamente consultivo, i cui membri non sono eletti, ma nominati, ai sensi dell’articolo 300, paragrafo 2, TFUE. Il loro mandato riveste una natura rappresentativa di interessi economici e sociali, e non una legittimità democratica diretta. 72. A tal proposito, la finalità del CESE non è quindi di esercitare una funzione legislativa a nome del popolo europeo, ma di fornire competenze e pareri nel quadro del processo decisionale dell’Unione. Pertanto, lo status dei membri del CESE non presenta alcuna somiglianza rilevante con quello dei deputati europei. Tale divergenza rispetto a questi ultimi riguarda sia le modalità di designazione che la natura e la portata delle funzioni dei membri del CESE. 73. Di conseguenza, in ragione di tali differenze strutturali e funzionali, il regime di immunità applicabile ai membri del CESE non può essere analizzato per analogia con quello previsto dall’articolo 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità per i deputati europei, come interpretato nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], e non può quindi trovare applicazione in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale. c) Sull’ applicazione per analogia dell’articolo 17, primo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità, in combinato disposto con l’articolo 10, secondo comma, di tale protocollo 74. Tenuto conto del fatto che, ai sensi dell’articolo 343 TFUE, i privilegi e le immunità concessi nell’ambito dell’Unione devono essere valutati alla luce delle esigenze connesse all’assolvimento dei suoi compiti, ritengo che l’articolo 17, primo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità costituisca un elemento rilevante per interpretare, per analogia, l’articolo 10, secondo comma, di tale protocollo in una situazione quale quella di cui al procedimento principale. Una tale analogia si giustifica in ragione della finalità comune perseguita, che è di garantire l’indipendenza e il buon funzionamento delle istituzioni e degli organi dell’Unione nell’esercizio dei loro compiti. 75. Infatti, l’articolo 17, primo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità precisa espressamente che i privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli altri agenti esclusivamente nell’interesse dell’Unione. 76. Orbene, come ricordato in precedenza, ai sensi dell’articolo 300, paragrafo 4, seconda frase, TFUE, i membri degli organi consultivi dell’Unione (tra cui il CESE) non sono vincolati da alcun mandato imperativo ed esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell’interesse generale dell’Unione. Anche i loro compiti contribuiscono quindi al conseguimento degli obiettivi dell’Unione. Pertanto, se l’articolo 17, primo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità giustifica la concessione di immunità ai funzionari e agli altri agenti dell’Unione quando l’interesse di quest’ultima lo richiede, lo stesso deve valere, a mio avviso, per i membri del CESE. In particolare, quando si pone la questione della revoca della loro immunità, occorre verificare se tale revoca sia atta a compromettere l’interesse dell’Unione o l’indipendenza necessaria all’esercizio dei loro compiti consultivi. 77. Pertanto, concludo che il regime di immunità applicabile ai membri del CESE è esclusivamente nell’interesse dell’Unione, conformemente alla logica sancita dall’articolo 17, primo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità, e deve essere interpretato in modo da garantire l’assolvimento dei compiti dell’Unione come sanciti dall’articolo 343 TFUE. 3. Interpretazione teleologica 78. Tenuto conto dell’interesse dell’Unione che giustifica la concessione del regime di immunità ai membri del CESE, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, la concessione di privilegi e immunità alle organizzazioni internazionali è uno strumento indispensabile al loro corretto funzionamento, senza ingerenze unilaterali da parte di questo o quel governo ( 31 ). Tale approccio evidenzia lo stretto legame tra immunità e autonomia istituzionale. 79. A tale proposito, come rilevato dalla Commissione, occorre distinguere il regime di immunità dei diplomatici, che godono di immunità penale nello Stato accreditatario, dal regime di immunità delle organizzazioni internazionali, che è strettamente limitato a garantire il loro buon funzionamento e la loro indipendenza ( 32 ). La natura, l’origine e la finalità di tali immunità differiscono in modo fondamentale. 80. Invero, la nozione di «immunità d’uso» di cui all’articolo 10, primo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità deve essere inteso alla luce del rinvio alla Convenzione di Vienna ( 33 ). Tuttavia, tale rinvio non può essere interpretato nel senso di conferire ai membri degli organi consultivi un’immunità diplomatica di piena giurisdizione. Infatti, l’articolo 31, paragrafo 1, prima frase, di tale Convenzione stabilisce che l’agente diplomatico gode dell’immunità dalla giurisdizione penale dello Stato accreditatario. Il diritto internazionale non consente alcuna deroga a tale immunità. La Corte internazionale di giustizia ha inoltre precisato che qualsiasi tentativo di sottoporre un diplomatico a un procedimento penale costituirebbe una grave violazione degli obblighi incombenti allo Stato accreditatario ai sensi di tale disposizione ( 34 ). 81. Allo stesso modo, l’articolo 32, paragrafo 1, della Convenzione di Vienna prevede che solo l’intervento dello Stato accreditante possa revocare l’immunità giurisdizionale di un agente diplomatico. Tale meccanismo, basato sulla prerogativa di tale Stato, riflette la finalità dell’immunità diplomatica, vale a dire garantire l’efficace assolvimento delle funzioni delle missioni diplomatiche in qualità di rappresentanti degli [OSCURATO:PERSONA] ( 35 ). 82. A mio avviso, un tale regime di immunità di diritto internazionale, proprio dello status dei diplomatici in quanto rappresentanti degli [OSCURATO:PERSONA], non può essere esteso ai membri del CESE. Questi non agiscono in qualità di rappresentanti degli [OSCURATO:PERSONA], ma agiscono nel quadro istituzionale dell’Unione, e il loro status giuridico è più simile a quello dei funzionari e degli altri agenti di quest’ultima. 83. A tal proposito, l’articolo 11, lettera a), del protocollo sui privilegi e sulle immunità prevede che i funzionari e gli altri agenti dell’Unione godano dell’immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale. La logica di tale immunità è quindi funzionale: essa mira a proteggere l’esercizio dei compiti istituzionali affidati all’Unione. 84. La Corte lo ha confermato precisando che il regime di immunità riconosciuto alle organizzazioni internazionali rientra nell’immunità funzionale ( 36 ), in quanto questa mira ad evitare qualsiasi ostacolo al funzionamento e all’indipendenza dell’Unione. I privilegi, le immunità e le agevolazioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione sono concessi dal protocollo sui privilegi e sulle immunità esclusivamente nell’interesse di quest’ultima ( 37 ), e non nell’interesse degli individui che ne beneficiano. 85. Tale logica si applica ai membri del CESE, che esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, senza mandato imperativo e nell’interesse dell’Unione, ai sensi dell’articolo 300, paragrafo 4, TFUE. Se gli autori dei trattati avessero inteso riconoscere loro un’immunità diplomatica di natura personale, l’articolo 10, secondo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità avrebbe dovuto essere formulato in termini diversi ( 38 ). 86. Pertanto, sebbene l’articolo 10, primo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità si applichi ai membri degli organi consultivi, non ne può conseguire che questi godano di immunità di natura diplomatica in senso stretto. Il loro regime di immunità deve, al contrario, essere ricondotto alla logica funzionale caratteristica delle immunità delle organizzazioni internazionali. 87. Come sottolineato dalle parti nel procedimento principale, dal governo belga e dalla Commissione, il regime di immunità applicabile ai membri del CESE deve, a mio avviso, consentire di garantire il buon funzionamento di tale [OSCURATO:PERSONA] in quanto organo consultivo inserito nel quadro istituzionale, incaricato di garantire la partecipazione al processo decisionale dell’Unione dei rappresentanti delle parti sociali e degli attori della società civile. 88. Alla luce delle considerazioni che precedono, il regime derivante dall’articolo 10, secondo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità deve essere ricondotto all’esercizio delle funzioni consultive istituzionali che i trattati conferiscono al CESE nell’interesse generale dell’Unione. Tale regime rientra quindi nell’immunità funzionale dell’Unione concessa esclusivamente nell’interesse di quest’ultima. Un’interpretazione teleologica implica tuttavia che la portata di tale immunità rimanga conciliabile con i diritti fondamentali garantiti dalla [OSCURATO:PERSONA], che costituiscono parimenti un elemento inerente all’interesse dell’Unione. L’immunità funzionale non può quindi essere esercitata a scapito di tali requisiti strutturali dell’ordinamento giuridico dell’Unione. 89. A tal proposito, dalla giurisprudenza della Corte risulta che i diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione si applicano quindi in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione, e non al di fuori di esse ( 39 ). A tal fine, la nozione di «attuazione del diritto dell’Unione», di cui all’articolo 51, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], presuppone l’esistenza di un collegamento tra un atto del diritto dell’Unione e la misura nazionale in causa che vada al di là dell’affinità tra le materie prese in considerazione o dell’influenza indirettamente esercitata da una materia sull’altra ( 40 ). Nella presente causa, il procedimento penale di cui al procedimento principale rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, in quanto comporta potenzialmente l’applicazione delle immunità previste per i membri del CESE dal protocollo sui privilegi e sulle immunità. [OSCURATO:PERSONA] è quindi applicabile. 90. Inoltre, la tutela dei diritti fondamentali rappresenta un legittimo interesse atto a giustificare limitazioni degli obblighi imposti dal diritto dell’Unione ( 41 ), anche quando si tratta di deroghe ammesse da quest’ultimo ( 42 ). Il rispetto dei diritti fondamentali costituisce un presupposto della legittimità degli atti dell’Unione, sicché non possono ammettersi in quest’ultima misure incompatibili con questi medesimi diritti ( 43 ). Pertanto, a mio avviso, tale legittimo interesse prevale a fortiori sull’immunità funzionale, la quale si limita ad essere una garanzia concessa ai membri del CESE esclusivamente nell’interesse dell’Unione. 91. A tal proposito, l’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA], che garantisce il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, deve essere preso in considerazione quando l’esercizio di tale diritto da parte delle vittime potrebbe essere ostacolato. Un’estensione dell’immunità dei membri del CESE al di là del suo carattere strettamente funzionale pregiudicherebbe tale diritto. L’immunità funzionale, pur perseguendo un legittimo interesse pubblico, non è assoluta e deve essere conciliata con l’esigenza di evitare l’impunità penale e di garantire un’istruzione e un giudizio indipendenti e imparziali ( 44 ). Pertanto, quando gli atti contestati non sono nell’interesse dell’Unione, la loro copertura da parte dell’immunità creerebbe un rischio di impunità incompatibile con tale disposizione, privando le vittime di un ricorso effettivo. 92. In ogni caso, l’immunità d’uso, in virtù del rinvio all’articolo 31, paragrafo 1, prima frase, della Convenzione di Vienna, non consente alcuna deroga alla giurisdizione penale statale, mentre l’immunità applicabile ai membri del CESE, nel diritto dell’Unione, è limitata a quanto strettamente necessario al buon funzionamento dell’Unione. 93. D’altra parte, l’articolo 41 della [OSCURATO:PERSONA], che sancisce il diritto a una buona amministrazione e comprende il dovere di sollecitudine derivante da tale diritto, vincola solo le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione e non i giudici nazionali. Il suo contenuto conferma l’interpretazione teleologica del regime di immunità funzionale. Infatti, tale dovere di sollecitudine impone all’amministrazione dell’Unione, quando decide in merito alla situazione di un funzionario o di un agente, di agire con diligenza, tenendo conto non solo dell’interesse del servizio, ma anche di quello della persona interessata ( 45 ). Per analogia, quando un’istituzione dell’Unione è chiamata a decidere in merito alla revoca dell’immunità di un membro del CESE, essa deve disporre delle informazioni necessarie e conciliare l’interesse dell’Unione, che giustifica l’immunità funzionale, con i diritti delle potenziali vittime, conformemente all’articolo 24 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea ( 46 ) e al divieto, enunciato all’articolo 12 bis di tale Statuto, di qualsiasi forma di molestia o violenza ( 47 ). Ciò conferma, a mio avviso, che comportamenti del genere, che sono peraltro vietati dallo stesso CESE in applicazione dell’articolo 4 del codice di condotta dei membri di tale [OSCURATO:PERSONA] ( 48 ), non possono rientrare nelle funzioni ufficiali coperte dall’immunità funzionale. Infatti, l’articolo 41 della [OSCURATO:PERSONA], sebbene non disciplini la competenza della giurisdizione nazionale, chiarisce la finalità del regime di immunità funzionale in quanto conferma che esso non può essere interpretato in modo tale da ignorare gli obblighi fondamentali di diligenza e di tutela inerenti all’ordinamento giuridico dell’Unione. 94. Da quanto sopra esposto risulta che, ai sensi dell’articolo 10, secondo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità e dell’articolo 343 TFUE, l’immunità funzionale dei membri del CESE deve essere limitata esclusivamente alle situazioni in cui essa è necessaria alla tutela dell’interesse dell’Unione. 4. Sulle modalità di rinnovo della revoca dell ’ immunità dei membri del CESE 95. Alla luce del regime di immunità funzionale dei membri del CESE e tenuto conto del fatto che questi ultimi agiscono in seno a un organo consultivo dell’Unione, come sottolineato da ZT e dalla Commissione, la procedura di revoca dell’immunità rientra sempre nelle competenze dell’organo consultivo di cui fa parte il membro in questione e non in quelle dello Stato membro ( 49 ). Ai sensi dell’articolo 17, secondo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità, ciascuna istituzione dell’Unione ha l’obbligo di togliere l’immunità concessa a un funzionario o ad un altro agente ogniqualvolta essa reputi che ciò non sia contrario agli interessi dell’Unione. Considerata l’affinità tra lo status giuridico dei membri del CESE e quello dei funzionari e degli agenti dell’Unione, ritengo che tale meccanismo si applichi anche ai membri del CESE, il che implica che il CESE dovrebbe essere competente a revocare l’immunità dei propri membri. 96. Tuttavia, il diritto dell’Unione non sancisce esplicitamente una tale competenza, poiché la revoca dell’immunità nel procedimento principale è stata effettuata sulla base di un atto non vincolante, vale a dire l’articolo 9 dello Statuto dei membri del CESE ( 50 ). Tuttavia, tenuto conto dell’indipendenza conferita ai membri del CESE ai sensi dell’articolo 300, paragrafo 4, TFUE, e al fine di evitare che la sua funzione consultiva sia soggetta a pressioni esterne, ritengo che dall’interpretazione del diritto primario si debba dedurre una competenza implicita di revoca dell’immunità. 97. Ciò posto, la valutazione effettuata in occasione della prima revoca dell’immunità non può, a mio avviso, essere messa in discussione per il solo fatto che la composizione del CESE è stata rinnovata all’inizio di una nuova legislatura. Tale valutazione, effettuata alla luce degli interessi dell’Unione e tenendo conto del divieto oggettivo, quale sopra ricordato, di commettere atti di molestia e di violenza, non può essere influenzata dalla nuova composizione risultante dalla designazione dei rappresentanti delle parti sociali e degli attori della società civile. Infatti, in virtù del regime funzionale dell’immunità applicabile ai membri del CESE, la decisione di revocare l’immunità è indipendente dalla composizione interna, necessariamente evolutiva, del CESE e riguarda esclusivamente la tutela degli interessi dell’Unione nell’esercizio dei suoi compiti. 98. Ne consegue che, qualora il CESE abbia ritenuto, a seguito di una prima valutazione, che la revoca dell’immunità non compromettesse gli interessi dell’Unione, e più in particolare l’esercizio in piena indipendenza e senza alcun mandato imperativo delle funzioni dei membri del CESE, non si può accogliere una valutazione diversa di tale interesse in relazione ai fatti addebitati. Fatta salva la valutazione da parte del giudice del rinvio, se i fatti addebitati siano già coperti dalla prima decisione del CESE, non è necessario presentare a quest’ultimo una nuova richiesta di revoca dell’immunità per i medesimi atti. V. Conclusione 99. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue alla questione pregiudiziale sollevata dal tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese, Belgio): L’articolo 10, secondo comma, del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 343 TFUE, deve essere interpretato nel senso che il regime di immunità funzionale da esso previsto implica che, qualora il [OSCURATO:PERSONA] economico e sociale europeo abbia già disposto la revoca dell’immunità nei confronti di uno dei suoi membri per determinati fatti, con la motivazione che tale revoca non era contraria all’interesse dell’Unione, non è necessario presentare una nuova richiesta di revoca dell’immunità per tali fatti. Spetta al giudice del rinvio verificare se gli atti contestati nel procedimento principale siano effettivamente coperti dalla prima decisione di revoca dell’immunità adottata da tale [OSCURATO:PERSONA]. 1 Lingua originale: il francese. 2 GU 2016, C 202, pag. 266. 3 Il regolamento interno del CESE è stato adottato in sessione plenaria il 17 luglio 2002 ( GU 2002, L 268, pag. 1 ) sulla base dell’articolo 260, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la [OSCURATO:PERSONA] europea ed entrato in vigore il 1º agosto 2002. Inoltre, la versione del 2012 dello Statuto dei membri del CESE, applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, è stata adottata sulla base dell’articolo 13 TUE, degli articoli 300, 301, 302 e 304 TFUE, delle disposizioni del capo IV del protocollo sui privilegi e sulle immunità e del regolamento interno del CESE. 4 Regolamento (CEE) n. 1962/31 e (CEEA) n. 1962/11 relativo allo Statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] Europea dell’[OSCURATO:PERSONA], modificato dal regolamento (UE) n. 1416/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013 (GU 2013, L 353, pag. 24) (in prosieguo: lo «Statuto dei funzionari dell’Unione europea») 5 Conclusa a Vienna il 18 aprile 1961 ed entrata in vigore il 24 aprile 1964 ( Recueil des traités des Nations unies , vol. 500, pag. 95). 6 C‑502/19, EU:C:2019:1115; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]». 7 V. sentenza del 4 ottobre 2024, Lituania e a./[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio (Pacchetto mobilità) (da C‑541/20 a C‑555/20, EU:C:2024:818, punto 904). 8 V. sentenza del 9 luglio 1987, Germania e a./Commissione (281/85, da 283/85 a 285/85 e 287/85, EU:C:1987:351, punto 38). 9 All’epoca della giurisprudenza citata, il CESE non esercitava un ruolo consultivo nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], il che spiega l’assenza di riferimenti a tale istituzione nelle sentenze in questione. Dall’entrata in vigore dei trattati attuali, l’articolo 304 TFUE prevede espressamente che il [OSCURATO:PERSONA] possa consultare il CESE, in tal modo ampliando la portata della funzione consultiva di tale [OSCURATO:PERSONA]. 10 Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1), nella versione applicabile al momento dei fatti addebitati all’imputato nel procedimento principale. 11 V., ad esempio, sezione VI dell’adozione definitiva (UE, Euratom) 2020/227 del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2020 (GU L, 2020/227). 12 Smismans, S., Law, Legitimacy, and [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2004, pag. 131. 13 GU 2019, L 139, pag. 15. 14 Sebbene nominati a titolo personale in forza dei Trattati, i membri del CESE esercitano le loro funzioni nell’interesse dei gruppi che rappresentano (v., in tal senso, Klamert, M., «Articolo 300», in Kellerbauer, M., Klamert, M., Tomkin, J. (a cura di), The EU Treaties and the Charter of [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2019, pagg. da 1954 a 1958). 15 Bernard, N., Laval, C., Nys, A., [OSCURATO:PERSONA] économique et social , Édition de l’Université de Bruxelles, Bruxelles, 1972, pag. 109. 16 V., in tal senso e per analogia, in materia di relazioni esterne, sentenze del 30 giugno 1993, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e Commissione (C‑181/91 e C‑248/91, EU:C:1993:271 punto 12), e del 20 maggio 2008, Commissione/Consiglio (C‑91/05, EU:C:2008:288, punto 61). 17 A tale riguardo, l’attribuzione di un atto a un’istituzione, a un organo o a un organismo dell’Unione deve essere effettuata tenendo conto del contenuto di detto atto e dell’insieme delle circostanze in cui è stato adottato [v. sentenza del 14 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Sede dell’Autorità europea del Lavoro) (C‑743/19, EU:C:2022:569), punto 29]. 18 V. sentenze del 17 novembre 1983, Merck (292/82, EU:C:1983:335, punto 12), e del 1º agosto 2025, Alace e Canpelli (C‑758/24 e C‑759/24, EU:C:2025:591, punto 91). 19 V. paragrafo 27 delle presenti conclusioni. 20 V., in tal senso, sentenza del 30 novembre 2021, LR Ģenerālprokuratūra (C‑3/20, EU:C:2021:969, punto 43), che rinvia alle conclusioni dell’avvocato generale Kokott in tale causa (EU:C:2021:344, paragrafo 56). 21 V., in tal senso , Becker, U., «Artikel 343 [Vorrechte und Befreiungen]», in Becker, U., Hatje, A., Schoo, J., Schwarze, J. (a cura di), EU ‑ Kommentar , op. cit., pag. 3303. 22 V. sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 76. 23 GU 2016, C 202, pag. 266. 24 Rilevo infatti che il testo dell’articolo 10 di detto protocollo, che corrisponde all’articolo 11 nella versione del 1965, non è mai stato modificato e oggi non può quindi giustificare un’interpretazione diversa. 25 V., in tal senso, ordinanza del 13 luglio 1990, Zwartveld e a. (C‑2/88‑IMM, EU:C:1990:315, punto 19), nonché sentenza del 30 novembre 2021, LR Ģenerālprokuratūra, (C-3/20, EU:C:2021:969, punto 57 26 Ai punti 81 e 87 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha sottolineato che, qualora il giudice del rinvio ritenesse che la misura di custodia cautelare dovesse essere mantenuta, sarebbe necessario chiedere la revoca di tale immunità nel più breve tempo possibile. 27 V., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 63. 28 V., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA], punti 64 e 65. 29 V., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA], punti 85 e 86 e giurisprudenza citata. 30 V. paragrafi da 35 a 45 delle presenti conclusioni. 31 V. sentenza della Corte EDU del 18 febbraio 1999, Waite e Kennedy c. Germania (CE:ECHR:1999:0218JUD002608394, § 63). 32 Duxbury, A., «Intersections between [OSCURATO:PERSONA] and the [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]», in Behrens, P. (a cura di), [OSCURATO:PERSONA] in a [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2017, pag. 298. 33 V., in tal senso, sentenza del 30 novembre 2021, LR Ģenerālprokuratūra (C‑3/20, EU:C:2021:969, punto 43). 34 V. sentenza della Corte internazionale di giustizia del 24 maggio 1980, causa relativa al personale diplomatico e consolare degli [OSCURATO:PERSONA] a Teheran ([OSCURATO:PERSONA] d’America c. Iran), punto 79. 35 V. infatti, in tal senso, Duquet, S., EU [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2022, pag. 266. 36 V., in tal senso, sentenza del 17 dicembre 2020, Commissione/Slovenia (Archivi della BCE), C‑316/19, EU:C:2020:1030, punto 103). 37 V., in tal senso, sentenza del 18 giugno 2020, Commissione/RQ (C‑831/18 P, EU:C:2020:481, punto 47 e giurisprudenza citata). 38 V., in tal senso, Schmidt, C., «[OSCURATO:PERSONA] sur les privilèges et immunités des Communautés européennes. Commentaire de l’article 218 du Traité de Rome et de l’article 28, premier alinéa, du traité de fusion», Cahiers de droit européen , nn. 1 e 2, 1991, pagg. da 67 a 100, in particolare pag. 80. 39 V. sentenze del 26 febbraio 2013, [OSCURATO:PERSONA] (C‑617/10, EU:C:2013:105, punto 19), e del 1º agosto 2025, BAJI Trans (C‑544/23, EU:C:2025:614, punto 49). 40 V. sentenza del 29 luglio 2024, protectus (C‑185/23, EU:C:2024:657, punto 42 e giurisprudenza citata). 41 V. sentenze del 12 giugno 2003, Schmidberger (C-112/00, EU:C:2003:333, punto 74), e del 14 ottobre 2004 (Omega, C‑36/02, EU:C:2004:614, punto 35). 42 V., in tal senso, l’obbligo negativo di non ledere i diritti fondamentali tutelati nell’ordinamento giuridico di quest’ultima, derivante dalla sentenza del 18 giugno 1991, ERT (C‑260/89, EU:C:1991:254, punti 42 e 43). 43 V. sentenza del 24 ottobre 2018, XC e a. (C-234/17, EU:C:2018:853, punto 37). 44 V. sentenza del 17 dicembre 2020, Commissione/Slovenia (Archivi della BCE) (C‑316/19, EU:C:2020:1030, punto 103). 45 V., in tal senso, sentenza dell’11 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (C‑363/22 P, EU:C:2024:20, punto 68 e giurisprudenza citata). 46 V. sentenze del 12 luglio 2011, Commissione/Q (T‑80/09 P, EU:T:2011:347, punto 66 e giurisprudenza citata), e del 9 aprile 2025, HF/[OSCURATO:PERSONA] (T‑565/22, EU:T:2025:384, punto 47 e giurisprudenza citata). 47 Pertanto, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito, in materia di immunità dalla giurisdizione nazionale, che, in assenza di qualsiasi esercizio di funzioni di pubblica autorità, «[f]atti costitutivi di molestie sessuali (...) possono difficilmente essere considerati idonei a compromettere gli interessi dello Stato»: v. sentenza della Corte EDU del 23 marzo 2010, Cudak c. Lituania (CE:ECHR:2010:0323JUD001586902, § 72). 48 GU 2019, L 110, pag. 77. 49 Conformemente alla Convenzione di Vienna, lo Stato membro del cittadino sarebbe, secondo il diritto internazionale, lo Stato accreditante e quindi, nella presente causa, lo Stato di cui è cittadino l’imputato nel procedimento principale. 50 V. nota 3 delle presenti conclusioni.