CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 2024
Cassazione n. 22098/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'omesso assorbimento della fattispecie di cui all'art. 493 ter cod.pen. dell'ipotesi di ricettazione contestata al capo n.1 della rubrica è manifestamente infondato avuto riguardo all'orientamento di questa corte di legittimità secondo cui risponde dei reati di ricettazione e di indebito utilizzo di carte di credito di cui all'art. 493-ter, primo comma, prima parte, cod. pen. il soggetto che, non essendo concorso nella realizzazione della falsificazione, riceve da altri carte di credito o di pagamento contraffatte e faccia uso di tale mezzo di pagamento (Sez. 2, n. 46652 del 18/09/2019, Rv. 277777 - 01); che analogamente deve ritenersi che risponde di entrambi i reati chi dopo avere ricevuto la carta di credito sottratta al legittimo titolare ne faccia anche uso; che anche il secondo motivo è manifestamente infondato posto che la negazione delle attenuanti generiche è fondata dal giudice di appello su argomenti privi di manifesta illogicità esposti a p. 4 e pertanto non censurabili nella presente sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 aprile 2024 I Consigliere ensore [OSCURATO:PERSONA]