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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 gennaio 2023

Cassazione n. 25810/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Genova ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (chiamato a rispondere dei reati di furto in abitazione) deliberando di infliggere all'imputato la pena concordata con il Procuratore Generale nella misura di anni due e mesi quattro di reclusione e di euro 800,00 di multa.

2. Avverso la predetta sentenza, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione l'imputato, che con un unico motivo lamenta l'omessa motivazione con riferimento alla determinazione della pena e alla mancata considerazione delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'imputato e del comportamento processuale del medesimo. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, oltre che per genericità intrinseca del motivo dedotto.

In tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, a norma dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., a sua volta inserito dall'art. 1, comma 62

I. n. 103/2017 — applicabile nel caso di specie essendo essa entrata in vigore in epoca antecedente alla sentenza impugnata - è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata a norma del suddetto art. 599-bis cod. proc. pen. con cui si deduca la mancanza di verifica ex art. 129 codice di rito ovvero la mancanza di motivazione, in genere.

Ed ancora, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo nel caso in cui esso deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 - dep. 13/01/2020, M, Rv. 27817001). 2.La rilevata inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, siccome stabilito dell'art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen., innanzi richiamato.

Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Genova ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (chiamato a rispondere dei reati di furto in abitazione) deliberando di infliggere all'imputato la pena concordata con il Procuratore Generale nella misura di anni due e mesi quattro di reclusione e di euro 800,00 di multa. 2. Avverso la predetta sentenza, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione l'imputato, che con un unico motivo lamenta l'omessa motivazione con riferimento alla determinazione della pena e alla mancata considerazione delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'imputato e del comportamento processuale del medesimo. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, oltre che per genericità intrinseca del motivo dedotto. In tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, a norma dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., a sua volta inserito dall'art. 1, comma 62 I. n. 103/2017 — applicabile nel caso di specie essendo essa entrata in vigore in epoca antecedente alla sentenza impugnata - è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata a norma del suddetto art. 599-bis cod. proc. pen. con cui si deduca la mancanza di verifica ex art. 129 codice di rito ovvero la mancanza di motivazione, in genere. Ed ancora, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo nel caso in cui esso deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 - dep. 13/01/2020, M, Rv. 27817001). 2.La rilevata inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, siccome stabilito dell'art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen., innanzi richiamato. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle amm
Sentenza Cassazione n. 25810/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris