CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 febbraio 2024
Cassazione n. 31163/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I ette/le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con l'ordinanza in preambolo ha respinto le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare speciale formulate da [OSCURATO:PERSONA]. Il giudizio prognostico sfavorevole in punto di pericolosità era in primo luogo fondato sulla gravità dei reati commessi e in espiazione (rapina, resistenza, truffa, usura ed estorsione), nonché sulla presenza di carichi pendenti (truffa, resistenza e appropriazione indebita). Pur dando atto che le relazioni i sintesi sull'osservazione in Istituto, rispettivamente dell'Il ottobre del 22 giugno 2023, segnalavano un buon comportamento del condannato e l'assenza di infrazioni a suo carico e riscontravano le problematiche familiari inerenti alla salute del figlio Giammarco, il Giudice specializzato valorizzava, in senso contrario all'ammissione alle misure alternative invocate, l'omesso svolgimento di attività lavorativa sia fuori, sia dentro la Casa circondariale, non reputando possibile formulare un giudizio prognostico di completa affidabilità esterna del condannato. Quanto alla detenzione domiciliare, rinviava alla motivazione svolta dal magistrato di sorveglianza in occasione del rigetto dell'applicazione provvisoria di detta misura. 2. Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione Segatori, tramite il difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] che affida a due motivi. 2.1. Con il primo lamenta la violazione dell'art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e correlato vizio di motivazione. Il Tribunale di sorveglianza - in spregio alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia ampiamente citata nel ricorso - ha ritenuto dirimente la sola gravità dei reati commessi ei carichi pendenti. Ha, invece, sottostimato plurimi elementi positivi emergenti dalle relazioni dell'equipe, quali la corretta condotta carceraria, l'assenza di rilievi disciplinari e l'indicazione, in alternativa, del permesso premio ovvero della concessione di una misura alternativa alla detenzione. Sarebbe, dunque, errata la motivazione con la quale il Tribunale di sorveglianza ha rigettato la misura della detenzione domiciliare, ritenendo l'«assenza di sopravvenienze di portata dirimente» rispetto al provvedimento di rigetto della misura provvisoria. Nel caso di specie vi sarebbero tutti i presupposti per l'applicazione dell'art. 47-ter, comma 1 lett b), Ord. Pen. che consente la concessione della misura della detenzione domiciliare nel caso di padre di prole di età inferiore a dieci anni (quale è il figlio Giammarco), per il caso - come nel caso di specie - in cui questi sia l'unico a potervi prestare assistenza. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 47 Ord. pen. e il correlato vizio di motivazione. Anche con riferimento a detta misura alternativa le censure si appuntano sulla mancata valutazione degli elementi positivi risultanti dall'osservazione della personalità del condannato, avendo il Giudice specializzato deciso sull'istanza valorizzando esclusivamente la gravità dei reati per cui è stato condannato, i precedenti penali ed i carichi pendenti. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 12 febbraio 2024, ha prospettato l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente al rigetto dell'affidamento in prova al servizio sociale, per le ragioni che s'indicano di seguito. 2. Il primo motivo, in punto di diniego della detenzione domiciliare speciale, deduce censure generiche e non si confronta con la motivazione, non manifestamente illogica, con cui il Tribunale - attraverso il richiamo per relationem di quella del Magistrato di sorveglianza, nota alle parti - ha escluso la sopravvenienza di elementi suscettibili di positiva valutazione. Con tale motivazione, difatti, il ricorso non si confronta, limitandosi a ribadire le ragioni dell'asserita esistenza dei presupposti per la misura alternativa, senza avversare specificamente la motivazione del provvedimento impugnato, comprensiva nel suo contenuto di quella del Magistrato di sorveglianza. 3. E', di contro, fondato il secondo motivo di ricorso. 3.1. L'art. 47, comma 2, ord. pen. consente l'applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale ove si possa ritenere che la misura, «anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati». Attraverso la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, l'ordinamento ha inteso attuare una forma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa (Corte cost., 5 dicembre 1997, n. 377). In relazione alla peculiare finalità dell'affidamento, la giurisprudenza di questa Corte è uniformemente orientata nel senso che, ai fini della concessione della misura, non possono, di per sé soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna e i precedenti penali, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che dai risultati dell'osservazione della personalità emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato» (da ultimo, Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, M., Rv. 277924). In particolare, è stato chiarito che, per il giudizio prognostico favorevole, la natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione deve costituire, unitamente ai precedenti (Sez. 1, n. 1812 del 4/3/1999, Danieli, Rv. 213062), alle pendenze e alle informazioni di P.S. (Sez. 1, n. 1970 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Caputi, Rv. 207998), il punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta tenuta successivamente dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini della ponderazione dell'esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva (su questo specifico aspetto cfr. Sez. 1, n. 31420- del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602). Si è inoltre precisato che, fra gli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica, possono essere annoverati l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985). In ogni caso non può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 773 del 3.12.2013, dep. 10/1/2014, Naretto, Rv. 258402). Neppure è superfluo ricordare che, muovendo dai risultati delle attività di carattere istruttorio che il tribunale di sorveglianza ha il potere-dovere di compiere ai sensi dell'art. 47 Ord. pen., in relazione all'art. 96 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, nella sintesi conclusiva che è chiamato a compiere - pur non prescindendo dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione (quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto) e sempre valutando in via primaria la condotta successivamente serbata dal condannato attraverso l'indispensabile esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, onde assolvere all'esigenza di accertare l'assenza di indicazioni negative ed anche l'evenienza di elementi positivi tali da consentire il giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (su questo specifico aspetto cfr. Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602) - può fare ragionata applicazione del principio di gradualità nell'iter finalizzato alla concessione, al contempo, puntuale e proficua delle misure alternative alla detenzione. 3.2. Degli esposti principi il giudice specializzato non ha fatto corretta applicazione e ha reso una motivazione di rigetto contraddittoria. E, difatti, sigilwa nella parte espositiva, nonostante gli elementi favorevoli evidenziati dalla relazione trattamentale che conclude favorevolmente evidenziando che la condanna è giunta a dieci anni di distanza dal reato, in contesto di evidente ricostruzione di vita improntata a concotte lecite, nonché discrete capacità introspettive che gli hanno consentito di riconoscere le responsabilità personali e di prendere le distanze dalla risalente condotta illecita, il Tribunale di Sorveglianza ha concentrato in viikesclusiva la sua attenzione sulle precedenti condanne. Il Tribunale, in definitiva, ha fondato il provvedimento di rigetto sul solo elemento dei reati commessi, facendo di essi una considerazione assoluta e ponendoli da soli a sostegno della decisione, senza considerazione adeguata di diversi altri fattori riguardanti l'evoluzione della personalità -del ricorrente, successiva alla consumazione della condotta sanzionata e senza fare una congrua valutazione delle risultanze indicate nella relazione dell'équipe. Il Tribunale non ha fatto, dunque, buon governo del principio di diritto secondo cui «ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione, si deve tener conto del grado di consapevolezza e di rieducazione raggiunto dal condannato, nonché dell'evoluzione della sua personalità successivamente al fatto, al fine di consentire un'ulteriore evoluzione favorevole e un ottimale reinserimento sociale» (Sez. 1, n. 10586 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Catalano, Rv. 274993; Sez. 1, n. 33287 del 11/6/2013, Pantaleo, Rv. 257001, Sez. 1, n. 13445 del 5/3/2013, Bonzeri, Rv. 255653). 3. L'ordinanza deve essere pertanto annullata con rinvio limitatamente all'affidamento in prova al servizio sociale, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo esame che, libero negli esiti, sia ossequiante dei suindicati principi. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente all'affidamento in prova al servizio sociale, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di