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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 febbraio 2022

Cassazione n. 03065/2022

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1879-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.114/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente principale - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA 2021 [OSCURATO:PERSONA] N.39, presso lo studio dell'avvocato 3495 [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 1879/2017 - controricorrente - ricorrente incidentale - Numero sezionale 3495/2021 Numero di raccolta generale 3065/2022 avverso la sentenza n. 6376/2015 della CORTE D'APPELLO Data pubblicazione 01/02/2022 di ROMA, depositata il 12/01/2016 R.G.N. 3972/2009; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. il Tribunale di Roma, con sentenza n. 4160 del 2009, in parziale accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], condannò la società a corrispondere al ricorrente la somma di euro 514.382,60, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, respingendo ogni altra domanda attorea e la riconvenzionale spiegata dalla convenuta per il pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso;

2. la Corte di Appello di Roma, con la sentenza qui impugnata, in parziale accoglimento dell'appello principale proposto dalla società ha condannato quest'ultima al pagamento della minor somma pari a euro 97.214,48, a titolo di indennità di preavviso, e, in parziale accoglimento dell'appello incidentale del Diaco, ha condannato [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento della somma di euro 23.575,03 a titolo di differenze provvigionali, oltre accessori; F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 1879/2017 Numero sezionale 3495/2021

3. la Corte – per quanto qui ancora interessa – Numero di raccolta generale 3065/2022ha Data pubblicazione 01/02/2022 innanzitutto condiviso la conclusione alla quale era pervenuto il primo giudice circa la “attribuibilità dell'atto di recesso a [OSCURATO:SOCIETA]” e ha ritenuto che, “ancorché il Tribunale abbia escluso gli estremi dell’inadempimento da parte della banca, l'indennità sostitutiva del preavviso - contrattualmente prevista - spetta per il solo fatto del recesso, ancorché legittimamente esercitato”; “né la sentenza impugnata - aggiunge la Corte - può considerarsi viziata da ultrapetizione, sulla base di una lettura complessiva del ricorso introduttivo del giudizio, con il quale il Diaco, pur incentrando la propria difesa sull’illegittimità della condotta aziendale, ha agito per la corresponsione di tutte le indennità comunque derivanti dalla recesso che addebita all’iniziativa datoriale”; per quanto riguarda, poi, il quantum, la Corte ha accolto il motivo proposto dalla società in via gradata, ritenendo “dovuta a tale titolo, secondo i conteggi effettuati, la minor somma di euro 97.214,48” con interessi;

4. avuto riguardo, poi, all'appello incidentale del Diaco, che si era visto respingere in primo grado le domande aventi ad oggetto il pagamento di provvigioni, la Corte territoriale ha ritenuto che il pagamento non F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 1879/2017 Numero sezionale 3495/2021 fosse stato provato dalla società e che “la CTU Numero di raccolta generale 3065/2022 Data pubblicazione 01/02/2022 espletata in questo grado, con procedimento logico immune da censure, ha determinato in euro 23.575,03 le differenze provvigionali spettanti”, oltre accessori;

5. la Corte, infine, ha negato il risarcimento del danno richiesto dal Diaco relativo “alla mancata gemmazione del negozio finanziario”, argomentando che la cessione del negozio finanziario costituiva una mera facoltà per la banca e non un diritto per il Diaco e che “la facoltà concessa al promotore di proporre alla banca un nuovo franchisee, non corrisponde un correlativo obbligo per la società di accettare”; la Corte ha concluso che “né le suddette rivendicazioni economiche possono trovare fondamento […] nella ‘illegittimità’ del recesso, trattandosi di una facoltà contrattualmente prevista (e dunque legittimamente esercitata dal mandante) nell'ambito del contratto a prestazioni corrispettive in questione, salvo il diritto alla indennità sostitutiva in caso in caso di mancato preavviso”;

6. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso in via principale [OSCURATO:PERSONA] con 3 motivi; [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso, contenente impugnazione incidentale affidata a 6 motivi; entrambe le parti hanno comunicato memorie; F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 1879/2017 Numero sezionale 3495/2021 [OSCURATO:PERSONA] Numero di raccolta generale 3065/2022 Data pubblicazione 01/02/2022

1. i motivi del ricorso principale del Diaco possono essere come di seguito sintetizzati: il primo motivo denuncia: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1454, 1458, 1460, 1750 e 2237, in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.

Omesso esame di fatto decisivo che ha costituito oggetto di contraddittorio tra le parti”; si critica la sentenza impugnata per non aver considerato risolto il contratto, “indipendentemente dal recesso della Banca, per grave inadempimento della mandante”, cui avrebbe dovuto seguire il risarcimento del danno e non il mero riconoscimento dell’indennità di preavviso, anche avuto riguardo alle conseguenze della risoluzione del franchising; il secondo motivo denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1453 e dell’art. 2555 nonché degli artt. 1362 e 1370 c.c., in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.

Omesso esame di un punto decisivo della controversia che ha costituito oggetto di discussione tra le parti”; si critica diffusamente la sentenza impugnata per aver respinto “la domanda di risarcimento del danno per la mancata gemmazione del negozio finanziario nonché per la impossibilità di cedere a terzi il franchising”; F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 1879/2017 Numero sezionale 3495/2021 il terzo motivo denuncia: “Violazione e falsa Numero di raccolta generale 3065/2022 Data pubblicazione 01/02/2022 applicazione degli artt. 1709, 1713 e 1720 c.c., nonché dell’art. 198 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.

Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che ha costituito oggetto di contraddittorio tra le parti”; si lamenta che la Corte territoriale abbia prestato adesione alle risultanze della consulenza contabile in ordine alla quantificazione delle somme dovute al Diaco e la si critica per non aver ritenuto “necessario reperire il valore aziendale”;

2. i motivi del ricorso incidentale della società possono essere come di seguito sintetizzati: il primo motivo denuncia, ai sensi degli artt. 112 e 360, comma 1, n. 4., c.p.c., la nullità della sentenza impugnata e del procedimento per omessa pronuncia, da parte della Corte territoriale, sull'eccezione di nullità - per indeterminatezza dei titoli e dei crediti di calcolo - delle domande di condanna proposte dal Diaco; il secondo motivo denuncia, ai sensi degli artt. 112 e 360, comma 1, n. 4., c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento per avere la Corte territoriale ritenuto che la sentenza di primo grado, pur essendosi pronunciata su un recesso della banca di cui il Diacono F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 1879/2017 Numero sezionale 3495/2021 non aveva mai chiesto l'accertamento, non fosse affetta Numero di raccolta generale 3065/2022 Data pubblicazione 01/02/2022 da ultrapetizione; il terzo motivo denuncia, ai sensi degli artt. 112 e 360, comma 1, n. 4., c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento per vizio di ultrapetizione avendo la Corte d'Appello a sua volta riconosciuto al Diaco le conseguenze economiche di un preteso recesso della Banca, mentre la domanda dello stesso, fin dal primo grado, era stata solo quella di risoluzione; il quarto motivo impugna la sentenza di secondo grado, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli articoli 1453 ss. c.c. e 1372 c.c.; la Corte d’Appello avrebbe, infatti, erroneamente ritenuto che la banca aveva posto in essere la risoluzione dei contratti in corso e, al tempo stesso, erroneamente affermato la sussistenza di un recesso della [OSCURATO:SOCIETA], applicando le conseguenze di quest'ultimo; il quinto motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione, da parte della sentenza impugnata, degli artt. 1362 e ss. e 1454 c.c., perché la Corte d'Appello avrebbe erroneamente ritenuto che la Banca avesse esercitato il recesso, quando invece l'iniziativa di porre fine al rapporto era stata assunta dal Diaco; F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 1879/2017 il sesto motivo deduce, ai sensi dell'art. 360, comma Numero sezionale 3495/2021 Numero di raccolta generale 3065/2022 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo Data pubblicazione 01/02/2022 per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, consistente nell’avvenuto pagamento da parte di [OSCURATO:SOCIETA] al Diaco di ogni somma spettante al medesimo a titolo di differenze provvigionali;

3. per ragioni di priorità logico-giuridica nell’ordine delle questioni occorre trattare innanzitutto i motivi del ricorso incidentale della società;

3.1. il primo motivo, con cui si lamenta che la Corte di Appello non si sarebbe pronunciata sulla eccezione di nullità delle domande articolate dal Diaco nell’atto introduttivo del giudizio, non merita accoglimento; infatti, il mancato esame, da parte del giudice di merito, di una questione processuale non può dar luogo ad omissione di pronuncia, configurandosi quest'ultima nella sola ipotesi di mancato esame di domande o eccezioni di merito (per tutte v.

Cass. n. 22592 del 2015 con la giurisprudenza ivi richiamata; poi, Cass.n. 321 del 2016; conf.

Cass. n. 25154 del 2018); peraltro non è configurabile il vizio di omesso esame di una questione (connessa ad una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o sollevabile d'ufficio), quando debba ritenersi che tali questioni od eccezioni siano state F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 1879/2017 esaminate e decise implicitamente (ex plurimis, Cass.

Numero sezionale 3495/2021 Numero di raccolta generale 3065/2022 n. 7404 del 2014) e, nella specie, sia il giudice di Data pubblicazione 01/02/2022 primo che di secondo grado, avendo esaminato nel merito le domande proposte dal Diaco hanno implicitamente, quanto inequivocabilmente, ritenuto che le stesse erano state ritualmente introdotte nel giudizio, senza essere affette da indeterminatezza tale da causarne – come invece postulato dalla banca – la radicale nullità;

3.2. infondati sono anche il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale, congiuntamente esaminabili per connessione in quanto con essi si invoca la violazione del canone della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., sull’assunto che i giudici del merito si sarebbero pronunciati su di un recesso e sulle conseguenze economiche del medesimo non rientranti tra le pretese azionate dal Diaco, che avrebbe invece proposto esclusivamente una domanda di risoluzione; infatti, la società così propone una diversa interpretazione della domanda azionata in giudizio e di come la medesima sia stata devoluta in appello, mentre va ribadito il principio enunciato da questa Corte (tra le recenti: Cass. n. 11103 del 2020; Cass. n. 30607 del 2018) secondo cui spetta al Giudice interpretare e qualificare la domanda, senza essere in ciò condizionato F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 1879/2017 dalla formula adottata dalla parte medesima, tenuto Numero sezionale 3495/2021 Numero di raccolta generale 3065/2022 conto del contenuto sostanziale della pretesa come Data pubblicazione 01/02/2022 desumibile dalla situazione dedotta in giudizio, con il solo limite imposto dalla immutazione dei fatti costitutivi della pretesa allegati dalla parte (cfr. Cass. n. 27285 del 2006; Cass. n. 2746 del 2007; Cass.n. 10617 del 2012); tale potere spetta anche al Giudice di appello -e finanche al Giudice di legittimità- il quale non incorre nel vizio di extrapetizione, finanche dando alla domanda od all'eccezione una qualificazione giuridica diversa da quella adottata dal giudice di primo grado e mai prospettata dalle parti, essendo compito del Giudice individuare correttamente la legge applicabile, con l'unico limite rappresentato dall'impossibilità di immutare l'effetto giuridico che la parte ha inteso conseguire (Cass. n. 15383 del 2010; Cass. n. 21561 del 2010); la Corte territoriale si è attenuta a tali princìpi, negando che la sentenza di primo grado fosse affetta da ultrapetizione, proprio “sulla base di una lettura complessiva del ricorso introduttivo del giudizio”, dalla quale ha tratto il convincimento che il Diaco avesse “agito per la corresponsione di tutte le indennità comunque derivanti dalla recesso che addebita all’iniziativa datoriale”; F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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3.3. con il quarto motivo si critica la sentenza Numero di raccolta generale 3065/2022 Data pubblicazione 01/02/2022 impugnata per avere contraddittoriamente e contemporaneamente “applicato due norme – gli artt. 1453 e 1372 c.c. – dal contenuto e dagli effetti diversi”, con conseguente violazione di legge; la censura non si misura adeguatamente con la ratio della decisione avversata, atteso che la Corte territoriale ha chiaramente attribuito alla banca l’iniziativa del recesso dal rapporto intercorso tra le parti, a prescindere da qualsiasi inadempimento e senza alcuna commistione tra istituti diversi, di talché l’effetto risolutorio è solo quello che deriva come conseguenza del recesso;

3.4. il quinto motivo del ricorso incidentale è inammissibile perché, nonostante si deduca una violazione o una falsa applicazione della legge, si lamenta che i giudici del merito abbiano ritenuto che sia stata la banca ad esercitare il recesso, quando invece si sostiene che l’iniziativa di porre fine al rapporto controverso sarebbe del Diaco; non può essere dubbio che l’accertare se, nella concreta fattispecie, l’iniziativa di porre fine al rapporto sia riferibile all’una parte del contratto ovvero all’altra rappresenta una quaestio facti, che non può essere rivalutata in questa sede di legittimità, tanto meno F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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3.5. parimenti inammissibile l’ultimo mezzo dell’impugnazione incidentale con cui si sostiene esservi la prova dell’avvenuto pagamento da parte di [OSCURATO:SOCIETA] di tutte le somme spettanti al Diaco a titolo di differenze provvigionali, in ragione di fatture che dimostrerebbero il versamento dei conguagli saldati; con il motivo si pretende la rivalutazione di un fatto, qual è appunto il pagamento o meno del dovuto, che esorbita dal sindacato di legittimità, ancor più se mediata attraverso la richiesta di esame di materiali istruttori, quali le risultanze documentali;

4. anche i motivi del ricorso principale del Diaco non possono trovare accoglimento;

4.1. essi sono inammissibili nella parte in cui invocano - tutti – il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. senza il rispetto di quanto enunciato dalle SS.UU. con le sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014, che hanno espresso su tale norma i seguenti princìpi di diritto (princìpi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 1879/2017 elementi istruttori non integra di per sé vizio di Numero sezionale 3495/2021 Numero di raccolta generale 3065/2022 omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico Data pubblicazione 01/02/2022 rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie; d) la parte ricorrente dovrà indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6), c. p. c. e 369, secondo comma, n. 4), c. p. c. - il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui ne risulti l'esistenza, il "come" e il "quando" (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la "decisività" del fatto stesso; i motivi del ricorso principale risultano largamente irrispettosi di tali enunciati, in particolare avuto riguardo all’individuazione dei fatti storici di cui sarebbe stato omesso l’esame, ai dati, testuali o extratestuali, dai quali ne emergerebbe l’esistenza, alla loro pretesa “decisività”, traducendosi, piuttosto, in un diverso convincimento rispetto a quello espresso dai giudici del merito nella valutazione dei fatti di causa ed anche delle risultanze della consulenza tecnica contabile;

4.2. una volta caducate le censure formulate ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., che è l’unico vizio F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 1879/2017 elencato da detta disposizione il quale possa consentire Numero sezionale 3495/2021 Numero di raccolta generale 3065/2022 l’ingresso ad una diversa ricostruzione delle vicende Data pubblicazione 01/02/2022 che hanno dato luogo alla controversia, risultano inammissibili anche le denunce di violazione o falsa applicazione di plurime disposizioni di legge, articolate nei 3 motivi del gravame principale; infatti, come già ricordato a proposito del ricorso incidentale, la deduzione dell’error in iudicando presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata perché è quella che è stata operata dai giudici del merito e, ancora di recente, le Sezioni unite hanno ribadito l’inammissibilità di censure che “sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge […] degradano in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l'azione”, così travalicando “dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all'art. 360 cod. proc. civ., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti” (cfr. Cass.

SS.UU. n. 34476 del 2019; conf.

Cass.

SS.UU. n. 33373 del 2019; Cass.

SS.UU. n. 25950 del 2020); inoltre, le censure sono prive di adeguata specificità (cfr. Cass. n. 25044 del 2013; Cass. n. 17739 del 2011; F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 1879/2017 Cass. n. 7891 del 2007; Cass. n. 7882 del 2006; Cass.

Numero sezionale 3495/2021 Numero di raccolta generale 3065/2022 n. 3941 del 2002); Data pubblicazione 01/02/2022 invero, la formulazione di esse si risolve in una elencazione di norme, senza l'osservanza del fondamentale principio secondo cui i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza non possono essere affidati a deduzioni generali e ad affermazioni apodittiche, con le quali la parte non articoli specifiche censure esaminabili dal giudice di legittimità sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito in relazione alla fattispecie decisa, avendo il ricorrente l'onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata propria del giudizio di cassazione, il singolo motivo assolve alla funzione di identificare la critica mossa ad una parte ben specificata della decisione espressa (v., tra altre, Cass. n. 2959 del 2020; conf.

Cass. n. 1479 del 2018); pertanto, se nel ricorso per cassazione si sostiene l'esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo, si deve chiarire a pena di inammissibilità l'errore di diritto imputato al riguardo alla sentenza impugnata, in relazione alla concreta controversia (Cass.

SS.UU. 21672 del 2013); in caso contrario, la censura - pur formalmente formulata F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 1879/2017 come vizio di violazione di norme legge - nella sostanza Numero sezionale 3495/2021 Numero di raccolta generale 3065/2022 si traduce in una inammissibile denuncia di errata Data pubblicazione 01/02/2022 valutazione da parte del Giudice del merito del materiale probatorio acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti, effettuata nell'esercizio di un sindacato non censurabile in sede di legittimità;

5. conclusivamente entrambi i ricorsi devono essere respinti, con compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità in ragione della reciproca soccombenza; occorre dare atto della sussistenza, per entrambe le parti ricorrenti, dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale e compensa le spese.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale e incidentale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 1879/2017 Numero sezionale 3495/2021 Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 17 Numero di r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1879-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.114/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente principale - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA 2021 [OSCURATO:PERSONA] N.39, presso lo studio dell'avvocato 3495 [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 1879/2017 - controricorrente - ricorrente incidentale - Numero sezionale 3495/2021 Numero di raccolta generale 3065/2022 avverso la sentenza n. 6376/2015 della CORTE D'APPELLO Data pubblicazione 01/02/2022 di ROMA, depositata il 12/01/2016 R.G.N. 3972/2009; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. il Tribunale di Roma, con sentenza n. 4160 del 2009, in parziale accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], condannò la società a corrispondere al ricorrente la somma di euro 514.382,60, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, respingendo ogni altra domanda attorea e la riconvenzionale spiegata dalla convenuta per il pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso; 2. la Corte di Appello di Roma, con la sentenza qui impugnata, in parziale accoglimento dell'appello principale proposto dalla società ha condannato quest'ultima al pagamento della minor somma pari a euro 97.214,48, a titolo di indennità di preavviso, e, in parziale accoglimento dell'appello incidentale del Diaco, ha condannato [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento della somma di euro 23.575,03 a titolo di differenze provvigionali, oltre accessori; F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 1879/2017 Numero sezionale 3495/2021 3. la Corte – per quanto qui ancora interessa – Numero di raccolta generale 3065/2022ha Data pubblicazione 01/02/2022 innanzitutto condiviso la conclusione alla quale era pervenuto il primo giudice circa la “attribuibilità dell'atto di recesso a [OSCURATO:SOCIETA]” e ha ritenuto che, “ancorché il Tribunale abbia escluso gli estremi dell’inadempimento da parte della banca, l'indennità sostitutiva del preavviso - contrattualmente prevista - spetta per il solo fatto del recesso, ancorché legittimamente esercitato”; “né la sentenza impugnata - aggiunge la Corte - può considerarsi viziata da ultrapetizione, sulla base di una lettura complessiva del ricorso introduttivo del giudizio, con il quale il Diaco, pur incentrando la propria difesa sull’illegittimità della condotta aziendale, ha agito per la corresponsione di tutte le indennità comunque derivanti dalla recesso che addebita all’iniziativa datoriale”; per quanto riguarda, poi, il quantum, la Corte ha accolto il motivo proposto dalla società in via gradata, ritenendo “dovuta a tale titolo, secondo i conteggi effettuati, la minor somma di euro 97.214,48” con interessi; 4. avuto riguardo, poi, all'appello incidentale del Diaco, che si era visto respingere in primo grado le domande aventi ad oggetto il pagamento di provvigioni, la Corte territoriale ha ritenuto che il pagamento non F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 1879/2017 Numero sezionale 3495/2021 fosse stato provato dalla società e che “la CTU Numero di raccolta generale 3065/2022 Data pubblicazione 01/02/2022 espletata in questo grado, con procedimento logico immune da censure, ha determinato in euro 23.575,03 le differenze provvigionali spettanti”, oltre accessori; 5. la Corte, infine, ha negato il risarcimento del danno richiesto dal Diaco relativo “alla mancata gemmazione del negozio finanziario”, argomentando che la cessione del negozio finanziario costituiva una mera facoltà per la banca e non un diritto per il Diaco e che “la facoltà concessa al promotore di proporre alla banca un nuovo franchisee, non corrisponde un correlativo obbligo per la società di accettare”; la Corte ha concluso che “né le suddette rivendicazioni economiche possono trovare fondamento […] nella ‘illegittimità’ del recesso, trattandosi di una facoltà contrattualmente prevista (e dunque legittimamente esercitata dal mandante) nell'ambito del contratto a prestazioni corrispettive in questione, salvo il diritto alla indennità sostitutiva in caso in caso di mancato preavviso”; 6. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso in via principale [OSCURATO:PERSONA] con 3 motivi; [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso, contenente impugnazione incidentale affidata a 6 motivi; entrambe le parti hanno comunicato memorie; F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 1879/2017 Numero sezionale 3495/2021 [OSCURATO:PERSONA] Numero di raccolta generale 3065/2022 Data pubblicazione 01/02/2022 1. i motivi del ricorso principale del Diaco possono essere come di seguito sintetizzati: il primo motivo denuncia: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1454, 1458, 1460, 1750 e 2237, in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. Omesso esame di fatto decisivo che ha costituito oggetto di contraddittorio tra le parti”; si critica la sentenza impugnata per non aver considerato risolto il contratto, “indipendentemente dal recesso della Banca, per grave inadempimento della mandante”, cui avrebbe dovuto seguire il risarcimento del danno e non il mero riconoscimento dell’indennità di preavviso, anche avuto riguardo alle conseguenze della risoluzione del franchising; il secondo motivo denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1453 e dell’art. 2555 nonché degli artt. 1362 e 1370 c.c., in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Omesso esame di un punto decisivo della controversia che ha costituito oggetto di discussione tra le parti”; si critica diffusamente la sentenza impugnata per aver respinto “la domanda di risarcimento del danno per la mancata gemmazione del negozio finanziario nonché per la impossibilità di cedere a terzi il franchising”; F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 1879/2017 Numero sezionale 3495/2021 il terzo motivo denuncia: “Violazione e falsa Numero di raccolta generale 3065/2022 Data pubblicazione 01/02/2022 applicazione degli artt. 1709, 1713 e 1720 c.c., nonché dell’art. 198 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che ha costituito oggetto di contraddittorio tra le parti”; si lamenta che la Corte territoriale abbia prestato adesione alle risultanze della consulenza contabile in ordine alla quantificazione delle somme dovute al Diaco e la si critica per non aver ritenuto “necessario reperire il valore aziendale”; 2. i motivi del ricorso incidentale della società possono essere come di seguito sintetizzati: il primo motivo denuncia, ai sensi degli artt. 112 e 360, comma 1, n. 4., c.p.c., la nullità della sentenza impugnata e del procedimento per omessa pronuncia, da parte della Corte territoriale, sull'eccezione di nullità - per indeterminatezza dei titoli e dei crediti di calcolo - delle domande di condanna proposte dal Diaco; il secondo motivo denuncia, ai sensi degli artt. 112 e 360, comma 1, n. 4., c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento per avere la Corte territoriale ritenuto che la sentenza di primo grado, pur essendosi pronunciata su un recesso della banca di cui il Diacono F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 1879/2017 Numero sezionale 3495/2021 non aveva mai chiesto l'accertamento, non fosse affetta Numero di raccolta generale 3065/2022 Data pubblicazione 01/02/2022 da ultrapetizione; il terzo motivo denuncia, ai sensi degli artt. 112 e 360, comma 1, n. 4., c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento per vizio di ultrapetizione avendo la Corte d'Appello a sua volta riconosciuto al Diaco le conseguenze economiche di un preteso recesso della Banca, mentre la domanda dello stesso, fin dal primo grado, era stata solo quella di risoluzione; il quarto motivo impugna la sentenza di secondo grado, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli articoli 1453 ss. c.c. e 1372 c.c.; la Corte d’Appello avrebbe, infatti, erroneamente ritenuto che la banca aveva posto in essere la risoluzione dei contratti in corso e, al tempo stesso, erroneamente affermato la sussistenza di un recesso della [OSCURATO:SOCIETA], applicando le conseguenze di quest'ultimo; il quinto motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione, da parte della sentenza impugnata, degli artt. 1362 e ss. e 1454 c.c., perché la Corte d'Appello avrebbe erroneamente ritenuto che la Banca avesse esercitato il recesso, quando invece l'iniziativa di porre fine al rapporto era stata assunta dal Diaco; F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 1879/2017 il sesto motivo deduce, ai sensi dell'art. 360, comma Numero sezionale 3495/2021 Numero di raccolta generale 3065/2022 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo Data pubblicazione 01/02/2022 per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, consistente nell’avvenuto pagamento da parte di [OSCURATO:SOCIETA] al Diaco di ogni somma spettante al medesimo a titolo di differenze provvigionali; 3. per ragioni di priorità logico-giuridica nell’ordine delle questioni occorre trattare innanzitutto i motivi del ricorso incidentale della società; 3.1. il primo motivo, con cui si lamenta che la Corte di Appello non si sarebbe pronunciata sulla eccezione di nullità delle domande articolate dal Diaco nell’atto introduttivo del giudizio, non merita accoglimento; infatti, il mancato esame, da parte del giudice di merito, di una questione processuale non può dar luogo ad omissione di pronuncia, configurandosi quest'ultima nella sola ipotesi di mancato esame di domande o eccezioni di merito (per tutte v. Cass. n. 22592 del 2015 con la giurisprudenza ivi richiamata; poi, Cass.n. 321 del 2016; conf. Cass. n. 25154 del 2018); peraltro non è configurabile il vizio di omesso esame di una questione (connessa ad una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o sollevabile d'ufficio), quando debba ritenersi che tali questioni od eccezioni siano state F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 1879/2017 esaminate e decise implicitamente (ex plurimis, Cass. Numero sezionale 3495/2021 Numero di raccolta generale 3065/2022 n. 7404 del 2014) e, nella specie, sia il giudice di Data pubblicazione 01/02/2022 primo che di secondo grado, avendo esaminato nel merito le domande proposte dal Diaco hanno implicitamente, quanto inequivocabilmente, ritenuto che le stesse erano state ritualmente introdotte nel giudizio, senza essere affette da indeterminatezza tale da causarne – come invece postulato dalla banca – la radicale nullità; 3.2. infondati sono anche il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale, congiuntamente esaminabili per connessione in quanto con essi si invoca la violazione del canone della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., sull’assunto che i giudici del merito si sarebbero pronunciati su di un recesso e sulle conseguenze economiche del medesimo non rientranti tra le pretese azionate dal Diaco, che avrebbe invece proposto esclusivamente una domanda di risoluzione; infatti, la società così propone una diversa interpretazione della domanda azionata in giudizio e di come la medesima sia stata devoluta in appello, mentre va ribadito il principio enunciato da questa Corte (tra le recenti: Cass. n. 11103 del 2020; Cass. n. 30607 del 2018) secondo cui spetta al Giudice interpretare e qualificare la domanda, senza essere in ciò condizionato F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 1879/2017 dalla formula adottata dalla parte medesima, tenuto Numero sezionale 3495/2021 Numero di raccolta generale 3065/2022 conto del contenuto sostanziale della pretesa come Data pubblicazione 01/02/2022 desumibile dalla situazione dedotta in giudizio, con il solo limite imposto dalla immutazione dei fatti costitutivi della pretesa allegati dalla parte (cfr. Cass. n. 27285 del 2006; Cass. n. 2746 del 2007; Cass.n. 10617 del 2012); tale potere spetta anche al Giudice di appello -e finanche al Giudice di legittimità- il quale non incorre nel vizio di extrapetizione, finanche dando alla domanda od all'eccezione una qualificazione giuridica diversa da quella adottata dal giudice di primo grado e mai prospettata dalle parti, essendo compito del Giudice individuare correttamente la legge applicabile, con l'unico limite rappresentato dall'impossibilità di immutare l'effetto giuridico che la parte ha inteso conseguire (Cass. n. 15383 del 2010; Cass. n. 21561 del 2010); la Corte territoriale si è attenuta a tali princìpi, negando che la sentenza di primo grado fosse affetta da ultrapetizione, proprio “sulla base di una lettura complessiva del ricorso introduttivo del giudizio”, dalla quale ha tratto il convincimento che il Diaco avesse “agito per la corresponsione di tutte le indennità comunque derivanti dalla recesso che addebita all’iniziativa datoriale”; F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 1879/2017 Numero sezionale 3495/2021 3.3. con il quarto motivo si critica la sentenza Numero di raccolta generale 3065/2022 Data pubblicazione 01/02/2022 impugnata per avere contraddittoriamente e contemporaneamente “applicato due norme – gli artt. 1453 e 1372 c.c. – dal contenuto e dagli effetti diversi”, con conseguente violazione di legge; la censura non si misura adeguatamente con la ratio della decisione avversata, atteso che la Corte territoriale ha chiaramente attribuito alla banca l’iniziativa del recesso dal rapporto intercorso tra le parti, a prescindere da qualsiasi inadempimento e senza alcuna commistione tra istituti diversi, di talché l’effetto risolutorio è solo quello che deriva come conseguenza del recesso; 3.4. il quinto motivo del ricorso incidentale è inammissibile perché, nonostante si deduca una violazione o una falsa applicazione della legge, si lamenta che i giudici del merito abbiano ritenuto che sia stata la banca ad esercitare il recesso, quando invece si sostiene che l’iniziativa di porre fine al rapporto controverso sarebbe del Diaco; non può essere dubbio che l’accertare se, nella concreta fattispecie, l’iniziativa di porre fine al rapporto sia riferibile all’una parte del contratto ovvero all’altra rappresenta una quaestio facti, che non può essere rivalutata in questa sede di legittimità, tanto meno F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 1879/2017 con la prospettazione di un error in iudicando che, come Numero sezionale 3495/2021 Numero di raccolta generale 3065/2022 noto, presuppone la mediazione di una ricostruzione del Data pubblicazione 01/02/2022 fatto incontestata perché è quella che è stata operata dai giudici del merito (tra molte: Cass. n. 26307 del 2014; Cass. n. 22348 del 2007); 3.5. parimenti inammissibile l’ultimo mezzo dell’impugnazione incidentale con cui si sostiene esservi la prova dell’avvenuto pagamento da parte di [OSCURATO:SOCIETA] di tutte le somme spettanti al Diaco a titolo di differenze provvigionali, in ragione di fatture che dimostrerebbero il versamento dei conguagli saldati; con il motivo si pretende la rivalutazione di un fatto, qual è appunto il pagamento o meno del dovuto, che esorbita dal sindacato di legittimità, ancor più se mediata attraverso la richiesta di esame di materiali istruttori, quali le risultanze documentali; 4. anche i motivi del ricorso principale del Diaco non possono trovare accoglimento; 4.1. essi sono inammissibili nella parte in cui invocano - tutti – il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. senza il rispetto di quanto enunciato dalle SS.UU. con le sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014, che hanno espresso su tale norma i seguenti princìpi di diritto (princìpi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 1879/2017 Numero sezionale 3495/2021 oltre che dalle Sezioni semplici): a) la disposizione Numero di raccolta generale 3065/2022 Data pubblicazione 01/02/2022 deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 disp. prel. cod. civ., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di "sufficienza", nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile"; b) il nuovo testo introduce nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia); c) l'omesso esame di F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 1879/2017 elementi istruttori non integra di per sé vizio di Numero sezionale 3495/2021 Numero di raccolta generale 3065/2022 omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico Data pubblicazione 01/02/2022 rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie; d) la parte ricorrente dovrà indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6), c. p. c. e 369, secondo comma, n. 4), c. p. c. - il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui ne risulti l'esistenza, il "come" e il "quando" (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la "decisività" del fatto stesso; i motivi del ricorso principale risultano largamente irrispettosi di tali enunciati, in particolare avuto riguardo all’individuazione dei fatti storici di cui sarebbe stato omesso l’esame, ai dati, testuali o extratestuali, dai quali ne emergerebbe l’esistenza, alla loro pretesa “decisività”, traducendosi, piuttosto, in un diverso convincimento rispetto a quello espresso dai giudici del merito nella valutazione dei fatti di causa ed anche delle risultanze della consulenza tecnica contabile; 4.2. una volta caducate le censure formulate ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., che è l’unico vizio F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 1879/2017 elencato da detta disposizione il quale possa consentire Numero sezionale 3495/2021 Numero di raccolta generale 3065/2022 l’ingresso ad una diversa ricostruzione delle vicende Data pubblicazione 01/02/2022 che hanno dato luogo alla controversia, risultano inammissibili anche le denunce di violazione o falsa applicazione di plurime disposizioni di legge, articolate nei 3 motivi del gravame principale; infatti, come già ricordato a proposito del ricorso incidentale, la deduzione dell’error in iudicando presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata perché è quella che è stata operata dai giudici del merito e, ancora di recente, le Sezioni unite hanno ribadito l’inammissibilità di censure che “sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge […] degradano in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l'azione”, così travalicando “dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all'art. 360 cod. proc. civ., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti” (cfr. Cass. SS.UU. n. 34476 del 2019; conf. Cass. SS.UU. n. 33373 del 2019; Cass. SS.UU. n. 25950 del 2020); inoltre, le censure sono prive di adeguata specificità (cfr. Cass. n. 25044 del 2013; Cass. n. 17739 del 2011; F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 1879/2017 Cass. n. 7891 del 2007; Cass. n. 7882 del 2006; Cass. Numero sezionale 3495/2021 Numero di raccolta generale 3065/2022 n. 3941 del 2002); Data pubblicazione 01/02/2022 invero, la formulazione di esse si risolve in una elencazione di norme, senza l'osservanza del fondamentale principio secondo cui i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza non possono essere affidati a deduzioni generali e ad affermazioni apodittiche, con le quali la parte non articoli specifiche censure esaminabili dal giudice di legittimità sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito in relazione alla fattispecie decisa, avendo il ricorrente l'onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata propria del giudizio di cassazione, il singolo motivo assolve alla funzione di identificare la critica mossa ad una parte ben specificata della decisione espressa (v., tra altre, Cass. n. 2959 del 2020; conf. Cass. n. 1479 del 2018); pertanto, se nel ricorso per cassazione si sostiene l'esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo, si deve chiarire a pena di inammissibilità l'errore di diritto imputato al riguardo alla sentenza impugnata, in relazione alla concreta controversia (Cass. SS.UU. 21672 del 2013); in caso contrario, la censura - pur formalmente formulata F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 1879/2017 come vizio di violazione di norme legge - nella sostanza Numero sezionale 3495/2021 Numero di raccolta generale 3065/2022 si traduce in una inammissibile denuncia di errata Data pubblicazione 01/02/2022 valutazione da parte del Giudice del merito del materiale probatorio acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti, effettuata nell'esercizio di un sindacato non censurabile in sede di legittimità; 5. conclusivamente entrambi i ricorsi devono essere respinti, con compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità in ragione della reciproca soccombenza; occorre dare atto della sussistenza, per entrambe le parti ricorrenti, dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale e compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale e incidentale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 1879/2017 Numero sezionale 3495/2021 Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 17 Numero di r
Sentenza Cassazione n. 03065/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris