CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 maggio 2023
Cassazione n. 23457/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24634-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA] e GIALLORETO avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, v.le Parioli 76, presso lo studio dell'avv.[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi da se stessi ; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di CHIETI, depositata il 20/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: Ric. 2018 n. 24634 sez. S2 -ud. 10-05-2023 - 2 - - l ’avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] chiesero, con ricorso ex art. 14 d . lgs . 150/2011 depositato in data 21/2/2018, il pagamento dei loro compensi professionali pari ad e uro 22.641,16, al lordo di ogni accessorio per l’attività difensiva svolta in favore di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio iscritto al n. 1197/2011 del registro generale del Tribunale di Chieti, conclusosi con la sentenza n. 275/2016; -il Tribunale di Chieti rideterminò il dovuto nella misura di euro 3.700.00(oltre interessi), condannando il Baldassarre al pagamento di detta somma e compensando le spese; - a vverso questa ordinanza i due suddetti avvocati hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di nove motivi; l’intimato [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difesein questa sede; -con il primo motivo i ricorrenti hanno lamentato, in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli art. 132 n. 4 e 134 cod. proc. civ. per omessa motivazione sulla individuazione e determinazione del valore della causa ai fini della scelta dello scaglione tariffario; -con il secondo motivo, hanno prospettato la stessa nullità della sentenza in riferimento al n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ.; - c on il terzo motivo, il vizio è stato prospettato anche in riferimento al n. 5dell’art. 360 c.p.c.; -con il quarto motivo, i ricorrenti hanno denunciato la violazione ed erronea applicazione degli art. 14 e 10 cod. proc. civ. oltreché di ogni altra norma in tema di valore delle cause di risarcimento danni, dell’art. 5 d.m.Giustizia n. 55/2014 e della tabella 2, nonché degli art. 1,comma 3, e 13 , comma 6 , della l. n. 247/2012 che stabiliscono la vincolatività delle tariffe forensi di cui al citato d.m. n.55/2014; -con il quinto motivo, i ricorrenti hanno censurato l’ordinanza per violazione delle norme in tema di requisiti minimi della motivazione Ric. 2018 n. 24634 sez. S2 -ud. 10-05-2023 - 3 - della decisione sulla individuazione e determinazione del valore della causa; -con il sesto motivo , i ricorrenti hanno lamentato la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per non avere il Tribunale valutato le allegazionie le domande formulate ; -c on il settimo motivo , i ricorrenti hanno dedotto la violazione ed erronea applicazione dell’art. 115, comma 1, cod. proc. civ. e del principio di non contestazione dei fatti idonei a determinare il valore della controversia; - c on l’ottavo motivo, i ricorrenti hanno censurato il mancato riconoscimento del rimborso spese forfettario inviolazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, in relazione agli artt. 1,comma 3, e 13 , comma 6 , della L. 247/2012; - c on il nono ed ultimo motivo, i ricorrenti hanno , infine , prospettato la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ. anche in relazione all’art. 161 cod. proc. civ. per omessa indicazione in dispositivo della cifra dovuta per maggiorazione di c.p.a e i.v.a.; considerato che: - i primi sette mo tivi, da esaminare unitariamente per la loro evidente connessione e per continuità di argomentazione, pur nella formulazione non sempre efficace e, talvolta, ridondante, sono fondati; il Tribunale, dopo aver ritenuto «al di fuori di ogni logica» -cioè avulsa da ogni realistico calcolo -la quantificazione del credito preteso nei due successivi giudizi svolti nell’interesse dell’intimato Baldassarre, ha ritenuto applicabili al giudizio per cui sono stati pretesi i compensi i parametri del terzo scaglione, limitando la motivazione alla “effettiva consistenza delle questioni”senza esporre le ragioni di questa scelta; -in diritto, è vero che, per principio consolidato, nei rapporti tra avvocato e cliente sussiste sempre la possibilità di concreto Ric. 2018 n. 24634 sez. S2 -ud. 10-05-2023 - 4 - adeguamento degli onorari al valore effettivo e sostanziale della controversia, ove sia ravvisabile una manifesta sproporzione rispetto a quello derivante dall'applicazione delle norme del codice di rito; pertanto, il giudice deve verificare, di volta in volta, l'attività difensiva che il legale ha svolto, tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l'importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato all'effettivo valore della controversia, perché, in tale ultima eventualità, il compenso preteso alla stregua della relativa tariffa non può essere ritenuto corrispettivo della prestazione espletata;ciò accade proprio nell’ipotesi in cui il legale abbia esagerato in modo assolutamente ingiustificato la misura della pretesa azionata, in evidente sproporzione rispetto a quanto poi attribuito alla parte assistita, perché in tali casi -a prescindere dai profili di responsabilità ascrivibili al professionista - il compenso preteso alla stregua della relativa tariffa non può essere considerato corrispettivo della prestazione espletata, stante la sua obiettiva inadeguatezza rispetto alla attività svolta (c., da ultimo, Cass. Sez. 2, n. 18507 del 12/07/2018); - è necessario, tuttavia, che di questa operazione di adeguamento del compenso all’effettiva attività esercitata – come di ogni operazione ermeneutica –il giudice renda nel suo provvedimento adeguata motivazione, riportando la ricostruzione dell’effettivo valore della causa, delle specifiche attività professionali svolte e le ragioni della scelta del diverso scaglione applicabile invece di quello indicato dal difensore istante; -dall’accoglimento dei primi sette motivi deriva l ’assorbimento dell’ottavo e del nono motivo, siccome riguardanti la mancata liquidazione degli accessori di legge (da computarsi sulla misura del Ric. 2018 n. 24634 sez. S2 -ud. 10-05-2023 - 5 - compenso effettivamente spettante, la cui valutazione è, per l’appunto, rimessa al giudice di rinvio); -l’ordinanza impugnata è, perciò , cassata con rinvio al Tribunale di Chieti, in diversa composizione collegiale , che provvederà anche sullespese del giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie i primi sette motivi del ricorso, assorbiti i restanti; cassa l’ordinanza impugnatae rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità,al Tribunale di Chieti in diversa composizione collegiale. Così deciso in