CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 ottobre 2024
Cassazione n. 43919/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 29 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato infatti che tali motivi sono generici e del tutto avulsi dalla vicenda processuale in esame (si fa riferimento invero ad una pena patteggiata, in realtà inesistente; ad una pena immotivata quanto a congruità, ma il ricorrente è stato condannato al minimo della pena edittale); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis4I31/10/2024. [OSCURATO:PERSONA]