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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 2021

Cassazione n. 43699/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 06/12/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Milano in data 07/05/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 81 - 494 cod. pen. e art. 55, comma 9, d.lgs n. 231/2007.

2. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

B), C) ed E) cod. proc. pen., in relazione all'art. 125 cod, proc. pen. e 546, comma 1, lett.

E) cod. proc. pen., per mancata di motivazione in punto di sussistenza del reato di "indebito utilizzo e falsificazioni di carta di credito e di pagamento".

3. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile.

3.1. Le doglianze difensive reiterano rilievi già scrutinati e ritenuti infondati dalla Corte territoriale, disattesi con il supporto di adeguata motivazione.

A tal proposito questa Corte ha più volte affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2^, n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710).

3.2. Ed invero la Corte d'appello, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice - valorizzando le denunce in atti, le puntuali dichiarazioni della persona offesa, i proventi del reato rinvenuti durante la perquisizione domiciliare - ha già dato conto delle ragioni per cui è stata ritenuta indiscutibilmente provata la penale responsabilità del prevenuto, così fornendo articolata e corretta risposta alle critiche della difesa.

3.3. Peraltro, contrariamente a quanto acriticamente sostenuto dal ricorrente, la supposta violazione di legge si fonda su assunti relativi alla ricostruzione dinamica delle fattispecie concrete, non rivisitabili nel giudizio di legittimità.

Difatti, devono ritenersi perfettamente integrati i reati di cui al capo di imputazione, atteso che il reato di cui art. 81 cod. pen. e art. 55, comma 9, d.lgs n. 231/2007 si consuma ponendo in Js„ essere una serie di condotte alternative (quali l'utilizzo, la falsificazione ovvero il mero possesso indebito di carte di credito o di pagamento); nel caso di specie, gran parte delle carte sequestrate sono risultate intestate a terzi e correttamente non è stato ravvisato dalla Corte territoriale alcun motivo per cui il prevenuto potesse detenere dette carte legittimamente (né sul punto il prevenuto ha fornito alcun elemento volto a contrastare la tesi accusatoria).

Parimenti adeguata è la motivazione con riguardo alla responsabilità penale dell'imputato per i reati di cui agli artt. 81 - 494 cod. pen., poiché la Corte di merito ha evidenziato che Rovito, profittando della coabitazione con le persone offese, ha temporaneamente sottratto i loro documenti, e ne ha fatto una copia per poi utilizzarli e commettere atti leciti (segnatamente reiterate truffe ai danni di finanziarie da cui poi è riuscito ad ottenere finanziamenti per l'acquisto di beni quali computer o cellulari, senza poi provvedere al pagamento delle rate, giovandosi della simulata intestazione del contratto a terzi).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ric:orrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 06/12/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Milano in data 07/05/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 81 - 494 cod. pen. e art. 55, comma 9, d.lgs n. 231/2007. 2. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B), C) ed E) cod. proc. pen., in relazione all'art. 125 cod, proc. pen. e 546, comma 1, lett. E) cod. proc. pen., per mancata di motivazione in punto di sussistenza del reato di "indebito utilizzo e falsificazioni di carta di credito e di pagamento". 3. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile. 3.1. Le doglianze difensive reiterano rilievi già scrutinati e ritenuti infondati dalla Corte territoriale, disattesi con il supporto di adeguata motivazione. A tal proposito questa Corte ha più volte affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2^, n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). 3.2. Ed invero la Corte d'appello, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice - valorizzando le denunce in atti, le puntuali dichiarazioni della persona offesa, i proventi del reato rinvenuti durante la perquisizione domiciliare - ha già dato conto delle ragioni per cui è stata ritenuta indiscutibilmente provata la penale responsabilità del prevenuto, così fornendo articolata e corretta risposta alle critiche della difesa. 3.3. Peraltro, contrariamente a quanto acriticamente sostenuto dal ricorrente, la supposta violazione di legge si fonda su assunti relativi alla ricostruzione dinamica delle fattispecie concrete, non rivisitabili nel giudizio di legittimità. Difatti, devono ritenersi perfettamente integrati i reati di cui al capo di imputazione, atteso che il reato di cui art. 81 cod. pen. e art. 55, comma 9, d.lgs n. 231/2007 si consuma ponendo in Js„ essere una serie di condotte alternative (quali l'utilizzo, la falsificazione ovvero il mero possesso indebito di carte di credito o di pagamento); nel caso di specie, gran parte delle carte sequestrate sono risultate intestate a terzi e correttamente non è stato ravvisato dalla Corte territoriale alcun motivo per cui il prevenuto potesse detenere dette carte legittimamente (né sul punto il prevenuto ha fornito alcun elemento volto a contrastare la tesi accusatoria). Parimenti adeguata è la motivazione con riguardo alla responsabilità penale dell'imputato per i reati di cui agli artt. 81 - 494 cod. pen., poiché la Corte di merito ha evidenziato che Rovito, profittando della coabitazione con le persone offese, ha temporaneamente sottratto i loro documenti, e ne ha fatto una copia per poi utilizzarli e commettere atti leciti (segnatamente reiterate truffe ai danni di finanziarie da cui poi è riuscito ad ottenere finanziamenti per l'acquisto di beni quali computer o cellulari, senza poi provvedere al pagamento delle rate, giovandosi della simulata intestazione del contratto a terzi). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ric:orrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre
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