CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 febbraio 2022
Cassazione n. 10331/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Lecce il 19 marzo 2021 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Brindisi il 10 settembre 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di furto consumato aggravato degli infissi di un'abitazione, fatto commesso il 6 marzo 2020, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante della violenza sulle cose, operata la diminuzione per il rito, alla pena di stimata di giustizia. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore, affidandosi a due motivi con i quali denunzia promiscuamente difetto di motivazione e violazione di legge. 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione dell'art. 56 cod. pen. in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi tentata anziché consumata. Richiamate le considerazioni svolte nell'atto di appello, ove si era sottolineato che l'imputato è stato colto nell'atto di accatastare le persiane delle finestre che erano state staccate ma che, comunque, le persiane non erano ancora state portate altrove, si evidenzia come, ad avviso del ricorrente, non sia stata realizzata nel caso di specie una piena ed effettiva disponibilità autonoma sui beni ma soltanto una condotta preparatoria al furto. La spiegazione al riguardo fornita alle pp. 4-5 della decisione sarebbe illogica e contraddittoria e la giurisprudenza di legittimità citata dai giudici di merito dimostrerebbe proprio, a ben vedere, essersi in presenza di un tentativo e non già di un reato consumato. 2.2. Con il secondo motivo si censura la ritenuta violazione dell'art. 133 cod. pen. in ragione della eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, che non sarebbe adeguatamente giustificato. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il P.G. nella requisitoria scritta del'11 febbraio 2022 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Premesso che il corso della prescrizione del reato è sospeso per effetto della adozione della sentenza di primo grado, trattandosi di fatto successivo al 10 gennaio 2020, e che la improcedibilità ai sensi dell'art. 344-bis cod. proc. pen. interverrà non prima del 17 gennaio 2023, il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.2.Quanto al primo motivo, il Tribunale così argomenta (pp. 2-3): sul presupposto fattuale che le persiane staccate dalle finestre erano state accatastate, come constatato di persona dal Maresciallo dei [OSCURATO:PERSONA], si ritiene che l'imputato abbia conseguito, anche se per breve tempo, la autonoma ed effettiva disponibilità delle cose, richiamando al riguardo l'insegnamento di Sez. 4, n. 11683 del 27/11/2018, Arena, Rv. 275278, secondo cui «Risponde del delitto di furto in abitazione consumato, e non tentato, colui che abbia conseguito l'autonoma disponibilità dei beni sottratti, uscendo dall'abitazione, sebbene sia stato poi fermato dalle forze dell'ordine prima di uscire dall'area condominiale». Avendo la Difesa con il primo dei motivi di appello argomentato la configurabilità del tentativo, la sentenza impugnata ribadisce (pp. 3-4), peraltro con maggiore impegno argomentativo, il ragionamento svolto dal Tribunale. Osserva il Collegio non soltanto che il ragionamento dei Giudici di merito risulta corretto in diritto ma anche che il ricorso è inammissibile mancando l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato ed evitare di svolgere una critica puntuale dello stesso, senza cadere nel vizio di aspecificità, vizio il cui accertamento conduce, ai sensi dell'art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità del ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521; Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo e altri, Rv. 254584; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157). 3. In relazione al secondo motivo, che è strutturato in maniera assai generica, è agevole osservare che la Corte territoriale (p. 5) faccia riferimento - non illogicamente né incongruamente - non solo ai precedenti specifici dell'imputato ma anche alla gravità del fatto, sottolineando la circostanza che l'imputato aveva divelto quasi tutte le persiane dell'abitazione. 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale., sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese processuali consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, conforme a diritto ed equa, che si indica in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10/02/2022. Il Consigliere este