CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 giugno 2026
Cassazione n. 17713/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorrentecontroCasa di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dellegale rappresentante pro tempore, elett. dom.to presso la Cancelleria diquesta Corte, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 2298/2023 pubblicatain data 06/06/2023, n.r.g. 1988/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 22/04/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30/09/2014 e dal24/11/2014 al 31/01/2015 alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA] per illavoro con contratti di lavoro a tempo determinato e relative proroghe,destinata in somministrazione a svolgere le mansioni di infermiera presso lasede di Avellino della Casa di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 20936/2023Numero sezionale 1988/2026Numero di raccolta generale 17713/2026Data pubblicazione 03/06/2026Ritenendo illegittimi i contratti di lavoro e le relative proroghe, con notadel 05/03/2015 li aveva impugnati. Deduceva che le mansioni formalmenteindicate nei contratti erano diverse da quelle effettivamente svolte e checomunque i contratti di lavoro erano privi di specifica indicazione della causalegiustificativa.Adìva pertanto il Tribunale di Avellino per ottenere la costituzione delrapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dirette dipendenzedella predetta casa di cura, l’ordine di ripristino del rapporto di lavoro e lacondanna della predetta società al pagamento delle differenze retributivederivanti sia dalle mansioni superiori svolte, sia dall’orario di lavoroeffettivamente svolto in termini di lavoro supplementare, straordinario,notturno e festivo.2.- Costituitosi il contraddittorio, la società eccepiva la decadenza ex art.32 L. n. 183/2010 e, nel merito, contestava la fondatezza della domanda, dicui chiedeva il rigetto.3.- Espletata l’istruttoria testimoniale, il Tribunale rigettava la domanda.4.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava ilgravame interposto dalla Festa.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) l’impugnazione dei vari contratti di lavoro a termine insomministrazione è avvenuta solo con nota del 05/03/2015, cui poi hafatto seguito il ricorso giudiziario dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA];b) il Tribunale ha accolto l’eccezione di decadenza relativamente a tutti icontratti, tranne l’ultimo stipulato per il periodo 21/11/2014-31/01/2015;c) tale decisione è conforme al principio di diritto espresso dalla Corte diCassazione, secondo cui l’impugnazione stragiudiziale dell’ultimocontratto non si estende ai precedenti neppure se tra un contratto el’altro sia decorso un termine inferiore a sessanta giorni utile perl’impugnazione, poiché l’inesistenza di un unico continuativo rapportodi lavoro – che potrà determinarsi solo ex post a seguito della sentenza– comporta che a ciascuno dei contratti si applicano e regole inerenti laNumero registro generale 20936/2023Numero sezionale 1988/2026Numero di raccolta generale 17713/2026Data pubblicazione 03/06/2026loro impugnabilità (Cass. n. 24356/2019; Cass. n. 11001/2021 edaltre);d) la Corte di Cassazione ha escluso che tale principio si ponga in contrastocon il diritto dell’Unione Europea ed in particolare con l’art. 6, co. 2,della direttiva 2008/104/CE, poiché tale direttiva, non autoapplicativa,si rivolge solo agli Stati membri e non impone all’autorità giudiziarianazionale un obbligo di disapplicazione di qualunque disposizione didiritto nazionale che preveda divieti o restrizioni non giustificati daragioni di interesse generale (Cass. n. 24356/2019);e) l’ultimo contratto – l’unico non colpito da decadenza – ratione temporisè soggetto alla disciplina di cui all’art. 1, co. 2, d.l. n. 34/2014, conv. inL. n. 78/2014, che per i contratti di lavoro a tempo determinato, anchein somministrazione, ha eliminato l’obbligo di specificare la causale,avendo introdotto il principio di a-causalità con l’unico limite temporaledei 36 mesi, nella specie non superato;f) la circostanza valorizzata dall’appellante, secondo cui il rapporto dilavoro sarebbe proseguito “in nero” anche nei periodi fra un contrattoe l’altro non ha rilevanza in concreto, poiché i contratti si sono succedutiin maniera pressocché continua con limitati intervalli (dal 4 all’8 luglio2013, dal 13 al 16 luglio 2013, dal 30 luglio al 06 agosto 2013, dall’01ottobre al 23 novembre 2014);g) comunque non vi è alcuna prova che la Festa abbia lavoratocontinuativamente, ossia anche durante i formali intervalli, dalmomento che le deposizioni testimoniali sono state rese da soggetti cheavevano analogo contenzioso pendente e quindi sono poco attendibili ecomunque del tutto generiche;h) infondata è anche la tesi della Festa circa la fittizietà dei rapporti disomministrazione, visto che la sua datrice di lavoro era formalmenteautorizzata ad esercitare tale attività di somministrazione di forzalavoro e nello schema della somministrazione sono del tutto irrilevantile deduzioni circa i turni di lavoro predisposti e le direttive impartitedalla clinica, fatti del tutto fisiologici;i) l’eventuale diverso orario svolto e le eventuali mansioni superiori – dicui comunque non vi è adeguato riscontro probatorio – non sarebberoNumero registro generale 20936/2023Numero sezionale 1988/2026Numero di raccolta generale 17713/2026Data pubblicazione 03/06/2026idonei a snaturare la natura del rapporto, perché comporterebberosoltanto l’obbligo dell’utilizzatore di pagare eventuali differenzeretributive rispetto a quanto erogato dalla datrice di lavorosomministrante (art. 23 d.lgs. n. 276/2003);j) le rivendicazioni retributive per maggiore orario di lavoro asseritamenteespletato e per mansioni superiori asseritamente svolte sono infondateperché prive di riscontro probatorio, oltre che fondate su allegazioni deltutto generiche;k) in ogni caso dai documenti in atti risulta che, almeno per l’ultimocontratto di lavoro, l’orario pattuito era di 24 ore settimanali e dallebuste paga si evince il pagamento dello straordinario ove effettuato,nonché delle indennità per lavoro festivo e notturno ove svolto;l) quanto all’illegittimità della proroga, che secondo la difesadell’appellante non poteva superare i sei mesi e doveva esseredeterminata da esigenze straordinario o imprevedibili, resta il fatto chel’art. 22 d.lgs. n. 276/2003 ratione temporis applicabile stabiliscel’applicabilità della disciplina di cui al d.lgs. n. 368/2001 in quantocompatibile e stabilisce altresì che il regime delle proroghe non è quellodella legge, ma quello previsto dai contratti collettivi;m) nel caso di specie i contratti collettivi prevedono sino a sei proroghe delcontratto di lavoro e proprio per il perdurare delle ragioni che avevanodato luogo alla somministrazione, quindi non per esigenze nuove edimprevedibili;n) le altre censure, in quanto fondate sull’illegittimità dellasomministrazione, rimasta esclusa, sono infondate.5.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a quattro motivi.6.- Casa di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito concontroricorso.7.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.8.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 32 L. n.Numero registro generale 20936/2023Numero sezionale 1988/2026Numero di raccolta generale 17713/2026Data pubblicazione 03/06/2026183/2010 per avere la Corte territoriale confermato la decadenza per icontratti di lavoro anteriori all’ultimo, senza considerare la direttiva 2008/104come interpretata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nelle sentenzedel 14/10/2020 e del 17/03/2022 e quindi senza accertare se la reiterazionedei contratti di lavoro in somministrazione avesse oltrepassato il limite delladurata ragionevole.Il motivo è inammissibile.E’ vero che questa Corte ha affermato che in tema di successione dicontratti di lavoro in somministrazione a termine, ove l'impugnazionestragiudiziale venga rivolta solo nei confronti dell'ultimo contratto della serie,il giudicato sull'intervenuta decadenza dall'impugnativa dei contrattiprecedenti non preclude l'accertamento dell'abusiva reiterazione, atteso chela vicenda contrattuale, pur insuscettibile di poter costituire fonte di azionediretta nei confronti dell'utilizzatore per la intervenuta decadenza, puòrilevare come antecedente storico che entra a far parte di una sequenza dirapporti, valutabile, in via incidentale, dal giudice, al fine di verificare se lareiterazione delle missioni del lavoratore presso la stessa impresa utilizzatriceabbia oltrepassato il limite di una durata che possa ragionevolmenteconsiderarsi temporanea, sì da realizzare una elusione degli obiettivi dellaDirettiva 2008/104, come interpretata dalla Corte di Giustizia con sentenzedel 14 ottobre 2020 in causa C-681/18 e del 17 marzo 2022 in causa C-232/20 (Cass. n. 22861/2022).Tuttavia, di tale questione – ossia della considerazione di tutti i contratti,anche di quelli colpiti da decadenza, ai fini della verifica della ragionevoledurata temporanea e, quindi, della loro abusiva reiterazione – non vi è traccianella sentenza impugnata. Pertanto, ai fini della specificità del motivo diricorso per cassazione, sarebbe stato onere della ricorrente precisare se taleprospettazione fosse stata avanzata nel ricorso di primo grado e, poi, comemotivo di appello e, infine, dolersi dell’omessa pronunzia. Tali oneri non sonostati adempiuti.Peraltro, dallo “storico di lite” riportato dalla Corte territoriale si evince chela Festa, con l’atto di appello, aveva censurato la decisione del Tribunale: 1)per aver applicato la decadenza, a suo dire inapplicabile vista la sostanzialecontinuità del rapporto di lavoro presso l’utilizzatrice; 2) per avere escluso laNumero registro generale 20936/2023Numero sezionale 1988/2026Numero di raccolta generale 17713/2026Data pubblicazione 03/06/2026nullità dei contratti e delle proroghe, a suo dire invece da dichiarare in ragionesia della genericità delle causali giustificatrici, sia della difformità fra l’orarioe le mansioni indicati in contratto e quelli effettivamente svolti; 3) per avererigettato la domanda di condanna al pagamento di differenze retributivederivanti dallo svolgimento di mansioni di livello superiore rispetto a quelle diformale assunzione, nonché di lavoro straordinario, notturno e festivo.Dunque nell’atto di appello non vi era alcun riferimento alla questionedell’abusiva reiterazione dei contratti di lavoro in somministrazione.Unico riferimento ivi rinvenibile – sul piano temporale – è quello relativoalla contestata legittimità delle proroghe, risolto dalla Corte territoriale sullabase delle specifiche previsioni contenute nel contratto collettivo (v. sentenzaimpugnata, p. 6).Non è utile alla ricorrente il richiamo all’ordinanza di questa Corte dilegittimità n. 23445/2023, che, come pure riportato dalla ricorrente (v. ricorsoper cassazione, p. 17), era relativa ad un caso in cui i giudici di merito avevanoaccertato che le missioni della lavoratrice si erano susseguite “senza soluzionedi continuità”. Identico caso concreto era quello accertato dai giudici di meritonel giudizio poi deciso da questa Corte con pronunzia n. 30668/2019 pureinvocata dalla ricorrente (v. ricorso per cassazione, p. 23).Invece nel caso in esame la Corte territoriale ha evidenziato tutti gliintervalli fra un contratto e l’altro, l’ultimo dei quali anche di apprezzabiledurata (dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 23/11/2014: v. sentenza impugnata, p. 5) ed haritenuto rimasta sfornita di qualunque prova la deduzione della Festa di avercontinuato a lavorare “in nero” nei predetti intervalli. Dunque ciò che, sulpiano fattuale, distingue il caso in esame da tutti quelli decisi dai precedentiinvocati di questa Corte è proprio la soluzione di continuità dei vari rapportidi lavoro e delle varie missioni presso l’utilizzatrice.Le ulteriori censure articolate dalla ricorrente sono inammissibili, siaperché rivolte alla decisione del Tribunale (v. ricorso per cassazione, p. 22ss.) piuttosto che, come necessario, a quella d’appello, sia perché si fondanosui due presupposti della “fittizietà e quindi nullità” dei contratti di lavoro atermine in somministrazione e della continuatività di fatto dello svolgimentodella prestazione lavorativa da lei resa, entrambi presupposti dichiaratamentee motivatamente esclusi dalla Corte d’appello, che li ha ritenuti rimasti delNumero registro generale 20936/2023Numero sezionale 1988/2026Numero di raccolta generale 17713/2026Data pubblicazione 03/06/2026tutto sforniti di prova. Rispetto a questa parte della sentenza impugnata laricorrente non si confronta in alcun modo e quindi il motivo difetta di“pertinenza” rispetto al motivato accertamento, da parte dei Giudici d’appello,dell’insussistenza di entrambi i predetti presupposti.2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e5), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1,co. 2, d.l. n. 34/2014 (conv. in L. n. 78/2014), 20, 21 e 27 d.lgs. n. 276/2003,345 c.p.c., nonché l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto didiscussione fra le parti per avere la Corte territoriale ritenuto che l’ultimocontratto di lavoro in somministrazione e le relative proroghe potesseroessere acausali.Il motivo è inammissibile quanto al vizio di “omesso esame di fattodecisivo”, poiché precluso dalla c.d. doppia conforme (art. 348 ter, pen.co.,c.p.c.).Per il resto il motivo è infondato.Il fatto che la questione della acausalità del contratto di lavoro insomministrazione fosse stata prospettata dalla utilizzatrice per la prima voltain appello è del tutto irrilevante, poiché non si tratta di un “fatto nuovo”, nédi una eccezione nuova, dovendo il regime giuridico del contratto essereindividuato dal Giudice per individuare i fatti costitutivi del diritto vantato dallaricorrente. Quindi la Corte territoriale, lungi da violare l’art. 345 c.p.c., si èlimitata ad evidenziare che l’assenza di specifica causale giustificatrice delcontratto non apparteneva più al novero dei fatti costitutivi del diritto vantatodalla Festa alla costituzione del rapporto di lavoro subordinato a tempoindeterminato alle dipendenze dell’utilizzatrice, in considerazione della nuovadisciplina della materia.L’ulteriore censura di non aver considerato che l’attività lavorativa si erasvolta per periodo “in nero” in assenza di contratto è inammissibile per lemedesime ragioni evidenziate in relazione al primo motivo. Analoga sorte hala censura relativa alla mancata considerazione delle modalità differenti diorario rispetto al contratto di lavoro e di somministrazione.Quanto alla necessità di verificare l’effettiva sussistenza delle ragionigiustificative del contratto di somministrazione (v. ricorso per cassazione, p.33, lett. d), la censura è parimenti inammissibile, perché introduce unaNumero registro generale 20936/2023Numero sezionale 1988/2026Numero di raccolta generale 17713/2026questione del tutto nuova, atteso che la Corte territoriale si è occupataData pubblicazione 03/06/2026unicamente della specifica indicazione delle causali giustificatrici nel contrattodi lavoro. Sotto questo profilo la ricorrente non si confronta in alcun modo conl’affermazione della Corte territoriale circa l’applicabilità – ratione temporis –del nuovo regime normativo, introdotto nel 2014 e connotato dalla acausalitàdei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche insomministrazione.Le ulteriori censure sulla causale sono inammissibili, perché sollecitano aquesta Corte una diversa valutazione delle deposizioni testimoniali (v. ricorsoper cassazione, pp. 36 e 42 ss.), interdetta in sede di legittimità in quantoriservata al giudice di merito.Inammissibile è altresì la censura volta a riproporre la questione dellafraudolenza (v. ricorso per cassazione, p. 37), per le medesime ragionievidenziate in relazione al primo motivo: la questione è del tutto nuova, vistoil silenzio sul punto della Corte territoriale, sicché era onere della Festaspecificare e trascrivere la parte del suo ricorso introduttivo in cui avevaprospettato tale questione e, poi, il motivo di appello con cui l’avevariproposta in secondo grado. Tali oneri non sono stati adempiuti.3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. nn. 3) e 5),c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 22 d.lgs.n. 276/2003, del d.lgs. n. 368/2001 e dell’art. 345 c.p.c., nonché l’omessoesame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti peravere la Corte territoriale omesso ogni motivazione sulla deduzione diillegittimità della reiterazione delle proroghe.Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.E’ inammissibile, perché, dopo aver riportato la parte della motivazionedella sentenza impugnata, la ricorrente finisce per riproporre le sue deduzioni,senza veicolarle in termini di critica alla decisione della Corte d’appello, cheha fatto leva sulla previsione dei contratti collettivi, per i quali erano lecite epossibili fino a sei proroghe del contratto di lavoro a tempo determinato insomministrazione. E’ infondato, perché, contrariamente all’assunto dellaricorrente, la Corte territoriale ha preso in esame quella deduzione e l’harigettata, motivando con espresso richiamo ai limiti previsti dallacontrattazione collettiva, nella specie ritenuti rispettati.Numero registro generale 20936/2023Numero sezionale 1988/2026Numero di raccolta generale 17713/2026Data pubblicazione 03/06/2026Inammissibile è pure la censura di omessa motivazione sulla pretesarisarcitoria (v. ricorso per cassazione, p. 56), posto che, nel silenzio sul puntodella Corte territoriale, la ricorrente non riporta almeno i passaggi salienti delsuo ricorso introduttivo e del ricorso d’appello in cui aveva avanzato quelladomanda.4.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 5) e 3),c.p.c. la ricorrente lamenta omesso esame e omessa motivazione su fattodecisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, disapplicazionedell’art. 115 c.p.c., “violazione e falsa applicazione” dell’art. 116 c.p.c. peravere la Corte territoriale omesso di valutare le risultanze istruttorierappresentate dagli statini di presenza, dalle buste paga e dalle testimonianzeacquisite al processo.Il motivo è inammissibile.Il vizio di “omesso esame di fatto decisivo” è precluso dalla c.d. doppiaconforme (art. 348 ter, pen. co., c.p.c.).Per il resto la ricorrente sollecita a questa Corte un diverso apprezzamentoe una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, attività interdette in sededi legittimità, in quanto riservate al giudice di merito.5.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare allacontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida ineuro 4.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario dellespese generali e accessori di legge.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data22/04/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]