CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11566/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2019 del TRIBUNALE di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 dicembre 2019, il Tribunale di Bari dichiarava, per quanto qui di interesse, non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto ascrittogli al capo Y della rubrica - per la violazione degli artt. 323, 479 in relazione al 476 cod. pen. perché, quale dirigente medico del dipartimento di prevenzione del Servizio di Igiene pubblica della ex A.S.L. n. 5 di Bari, aveva falsamente attestato, in concorso con altri, a mezzo della nota del 13 dicembre 2007, che la struttura sanitaria di Conversano possedeva i requisiti di legge per operare - per essere il medesimo estinto per prescrizione. 2. Propone ricorso per saltum l'imputato, tramite il suo difensore, articolando le proprie censure in tre distinti motivi, in cui lamenta la violazione di legge, illustrando gli stessi con un'unica, complessiva, argomentazione. Il Tribunale aveva prosciolto il ricorrente per la prescrizione del reato contestatogli, così dimenticando che questi - protestando la propria innocenza - aveva rinunciato ad avvalersi della prescrizione. Lo stesso Tribunale poi non aveva neppure completato l'istruttoria dibattimentale ed aveva deciso per l'indicato proscioglimento, senza invitare le parti a concludere. Quanto poi al merito dell'accusa, il Tribunale aveva del tutto omesso di considerare che, nel parallelo processo (celebratosi in rito abbreviato) per le medesime imputazioni, il coimputato [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto con formula piena. Doveva inoltre annotarsi come nella sentenza impugnata non si fosse fatto cenno alcuno al delitto di cui al capo Y, l'unico attribuito al prevenuto, e che lo stesso presidente del Collegio aveva, nel corso delle udienze di trattazione del gravame, avesse dato atto dell'intervenuta rinuncia, da parte dell'odierno ricorrente, alla prescrizione. Non si era, infine, data congrua risposta alla eccezione relativa ala indeterminatezza del capo di imputazione, in particolare sulla condotta concretante il delitto di cui all'art. 323 cod. pen.. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere convertito in appello e, di conseguenza, trasmesso al giudice competente a giudicare dello stesso. 2. Risponde infatti al vero che l'imputato aveva rinunciato ad avvalersi dell'intervenuta prescrizione del reato come si evince dalle trascrizioni relative all'udienza del 16 maggio 2019. Tale rinuncia è efficace in quanto, al momento in cui era stata formulata, i delitti ascritti al prevenuto — ai sensi degli artt. 323 e 479 in relazione all'art. 476, comma 1, cod. pen. - si erano già prescritti e questa Corte ha costantemente affermato che, in tema di prescrizione del reato, il diritto di rinuncia può essere esercitato solamente dopo che la prescrizione sia maturata, in quanto solo da quel momento l'interessato può valutarne gli effetti (da ultimo: Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Pg/Castaldo, Rv. 281997; ancor prima: Sez. 6, n. 42028 del 04/11/2010, Regine, Rv. 248739; Sez. 4, n. 48272 del 26/09/2017, [OSCURATO:SOCIETA], Rv. 271292). 3. Il ricorrente, però, non si limita a denunciare tale violazione di legge ma denuncia anche i vizi di motivazione in cui il Tribunale sarebbe incorso nel valutare il compendio probatorio raccolto a suo carico. E, in tale evenienza, questa Corte ha già avuto modo di affermare che il ricorso per cassazione, che contenga tra i motivi la censura di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativa a vizi di motivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto "per saltum", e, se proposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, dep. 11/01/2019, PMT/Alonzi, Rv. 274834; Sez. 6, n. 26350 del 31/05/2007, P.C. Csollany, Rv. 236860; Sez. 1, n. 48139 del 10/12/2008, PG/ Zaratye, Rv. 242789). Tanto da affermarsi che debba convertirsi il ricorso in appello anche quando i motivi che denunciano il vizio di motivazione siano proposti anche solo in via subordinata rispetto a quelli che denunciano la violazione di legge (Sez. 3, n. 48978 del 08/10/2014, PM/[OSCURATO:PERSONA], Rv. 261208). 4. In conclusione, il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere convertito in atto di appello con la trasmissione degli atti al giudice competente. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Bari per il relativo giud