CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2024
Cassazione n. 39934/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato, in particolare, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, consistendo nella generica affermazione della insufficienza della motivazione della sentenza impugnata e della omessa considerazione di alcuni aspetti della condotta, rilievi disgiunti da un autentico confronto, tantomeno critico, con la motivazione del provvedimento impugnato e dalla necessaria analisi della condotta, le cui caratteristiche sono state ritenute, con apprezzamento non manifestamente illogico, univocamente dimostrative della destinazione alla cessione delle sostanze detenute dalla ricorrente e idonee a configurare il suo concorso nell'attività illecita (pag. 7 e ss. della sentenza impugnata); Anche il diniego di applicazione delle pene sostitutive di cui all'art. 20-bis cod. pen. è retto da argomentazioni non censurabili essendo incentrato, sulla base dell'apprezzamento della gravità del fatto e del negativo giudizio sulla personalità dell'imputata, sulla ritenuta inidoneità della pena sostitutiva ad assolvere alla funzione rieducativa e di prevenzione speciale. IL diniego, dunque, è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2024 Il Consigliere esten