CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2022
Cassazione n. 11752/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03SP8SL) nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso e la memoria in data 2 marzo 2022; ritenuto che i motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (pag.2 della motivazione sull'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., per la ritenuta gravità dei fatti, delle espressioni offensive pronunciate, contestualmente alla violenza usata nei confronti degli operanti, e sul diniego delle attenuanti generiche per mancanza di elementi positivi valutabili); ritenuto che l'originaria inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di rilevare la prescrizione del reato (Sez. U, n.23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164) ; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il consigliere estensore Il i