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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2022

Cassazione n. 09359/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 9( OSSERVA

1. L'imputato [OSCURATO:PERSONA] Massimo ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Torino ha confermato quella del Tribunale cittadino, con la quale il predetto era stato condannato per un furto aggravato (in Torino, 9 ottobre 2020).

2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), essendosi contestata la motivazione in punto applicazione della recidiva (viceversa congruamente giustificata dai giudici del merito valorizzando i reiterati precedenti anche specifici, con valutazione pertanto insindacabile in questa sede siccome sostenuta da un ragionamento scevro dai vizi solo genericamente dedotti) e diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen. alla stregua del valore commerciale del bene sottratto (una bicicletta), ancora una volta, dunque, con valutazione congrua e non manifestamente illogica, né contraddittoria, oltre che coerente con i principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., in punto configurabilità .di tale attenuante, sez. 4 n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; n. 8530 del 13/0272015, Chiefari, Rv. 262450; sez. 5 n. 24003de1 14/01/2014, Lanzini, Rv. 260201).

3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

C. cost. 186/2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 9 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]' -nte [OSCURATO:PERSONA] a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 9( OSSERVA 1. L'imputato [OSCURATO:PERSONA] Massimo ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Torino ha confermato quella del Tribunale cittadino, con la quale il predetto era stato condannato per un furto aggravato (in Torino, 9 ottobre 2020). 2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), essendosi contestata la motivazione in punto applicazione della recidiva (viceversa congruamente giustificata dai giudici del merito valorizzando i reiterati precedenti anche specifici, con valutazione pertanto insindacabile in questa sede siccome sostenuta da un ragionamento scevro dai vizi solo genericamente dedotti) e diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen. alla stregua del valore commerciale del bene sottratto (una bicicletta), ancora una volta, dunque, con valutazione congrua e non manifestamente illogica, né contraddittoria, oltre che coerente con i principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., in punto configurabilità .di tale attenuante, sez. 4 n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; n. 8530 del 13/0272015, Chiefari, Rv. 262450; sez. 5 n. 24003de1 14/01/2014, Lanzini, Rv. 260201). 3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. cost. 186/2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]' -nte [OSCURATO:PERSONA] a
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