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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06946/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 18 novembre 2022 la Corte d'appello di Messina ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e, concesse le circostanze attenuanti generiche, la aveva condannato alla pena di mesi sei di arresto ed Euro 1800,00 di ammenda (fatto accertato in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]).

2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi di ricorso.

Con il primo deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 131 bis cod.pen. per violazione di legge e vizio motivatorio.

Con il secondo deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 132 e 133 cod.pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e per insufficienza della motivazione.

3. Parte ricorrente ha depositato altresì memoria difensiva.

4. Il ricorso é inammissibile.

Ed invero entrambe le censure sono reiterative di analoghe doglianze svolte in appello che la Corte di merito ha adeguatamente valutato con congrua motivazione.

Ed invero quanto alla mancata pronuncia ex art. 131 bis cod.pen. va premesso che in base all'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite della Corte di legittimità ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità in parola, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 266590).

Nella specie la sentenza impugnata ha ritenuto che nonostante la condotta dell'imputata non possa ritenersi abituale, la stessa tuttavia é stata fonte di un potenziale pericolo di non lieve entità per la circolazione stradale e quindi per la pubblica incolumità.

Quanto al secondo motivo, la sentenza impugnata ha motivato lo scostamento della pena dal minimo edittale in ragione della gravità del pericolo e del contegno tenuto dall'imputata dopo l'intervento dei Carabinieri.

In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso, appare equo stabilire nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 18 novembre 2022 la Corte d'appello di Messina ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e, concesse le circostanze attenuanti generiche, la aveva condannato alla pena di mesi sei di arresto ed Euro 1800,00 di ammenda (fatto accertato in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]). 2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi di ricorso. Con il primo deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 131 bis cod.pen. per violazione di legge e vizio motivatorio. Con il secondo deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 132 e 133 cod.pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e per insufficienza della motivazione. 3. Parte ricorrente ha depositato altresì memoria difensiva. 4. Il ricorso é inammissibile. Ed invero entrambe le censure sono reiterative di analoghe doglianze svolte in appello che la Corte di merito ha adeguatamente valutato con congrua motivazione. Ed invero quanto alla mancata pronuncia ex art. 131 bis cod.pen. va premesso che in base all'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite della Corte di legittimità ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità in parola, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 266590). Nella specie la sentenza impugnata ha ritenuto che nonostante la condotta dell'imputata non possa ritenersi abituale, la stessa tuttavia é stata fonte di un potenziale pericolo di non lieve entità per la circolazione stradale e quindi per la pubblica incolumità. Quanto al secondo motivo, la sentenza impugnata ha motivato lo scostamento della pena dal minimo edittale in ragione della gravità del pericolo e del contegno tenuto dall'imputata dopo l'intervento dei Carabinieri. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso, appare equo stabilire nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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