CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 maggio 2022
Cassazione n. 17819/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito PEC, avendo il contribuente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio dei difensori, alla via T. Capra is. 301/bis in Messina; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - contraricorrente - avverso la sentenza n. 2347, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Messina, il 16.2.2021, e pubblicata il 10.3.2021; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] rzio; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L'Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA], medico specialista, l'avviso di accertamento n. RJE010403275, relativo ad Irpef ed Irap per l'anno 2005, ed attinente alla contestazione di un maggior reddito percepito, sul fondamento di accertamenti bancari, nella misura di Euro 119.874,09. 2. Il contribuente impugnava l'avviso dì accertamento innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Messina, ed in corso di causa l'Amministrazione finanziaria ricalcolava la complessiva pretesa tributaria. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, nei limiti riconosciuti corretti dalla stessa Amministrazione finanziaria, e rideterminava la pretesa fiscale in Euro 70.828,00. 3. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la decisione conseguita in primo grado, nella misura in cui era rimasto soccombente, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Messina. La CTR confermava l'accertamento in relazione ai versamenti non giustificati, per un importo di Euro 59.465,00, mentre lo annullava in relazione ai prelevamenti (Euro 11.363,00), richiamando Corte cost. sent. n. 228 del 2014. 4. Avverso la decisione assunta dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a due strumenti di impugnazione. Resiste mediante controricorso l'Amministrazione finanziaria. Ragioni della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, comma 7, e 7, della legge n. 212 del 2000, per non avere la CTR rilevato l'invalidità dell'avviso di accertamento in conseguenza della violazione del termine di sessanta giorni tra la fine della verifica fiscale e la notifica dell'avviso di accertamento. 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., il ricorrente censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 32, comma 1, n. 2), del Dpr n. 600 del 1973, e comunque il vizio di motivazione, per non avere neppure il giudice dell'appello assolutamente "vagliato ... l'abbondante documentazione allegata ... prodotta appunto per giustificare prelevamenti e versamenti" (ric., p. 16). 3. Con il primo motivo di ricorso, il contribuente lamenta la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la CTR per non aver rilevato l'invalidità dell'avviso di accertamento in conseguenza della violazione del termine di sessanta giorni che deve intercorrere tra la fine della verifica fiscale e la notifica dell'avviso di accertamento. 3.1. Pare opportuno premettere che il contraddittorio preventivo con il contribuente era stato istituito dall'Amministrazione finanziaria, dato incontestato (cfr. ric., p. 2) e, dato altrettanto incontestato, i verificatori non avevano effettuato alcun accesso o verifica presso lo studio del professionista.3.2. Deve quindi rilevarsi che "in tema di accertamento fiscale, il termine dilatorio di cui all'art. 12, comrna 7, della I. n. 212 del 2000 opera soltanto in caso di controllo eseguito presso la sede del contribuente e non anche alla diversa ipotesi, non assimilabile alla precedente, di accertamenti cd. a tavolino, atteso che la naturale "vis expansiva" dell'istituto del contraddittorio procedimentale nei rapporti tra fisco e contribuente non giunge fino al punto di imporre termini dilatori all'azione di accertamento derivanti da controlli eseguiti nella sede dell'Amministrazione sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente o acquisiti documentalmente", Cass. sez. VI-V, 5.11.2020, n. 24793 (conf. Cass. sez. VI-V, 29.10.2018, n. 27420). Il primo motivo di ricorso risulta pertanto infondato, e deve essere rigettato. 4. Mediante il suo secondo mezzo di impugnazione, il contribuente lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in cui ritiene essere incorsa anche la CTR, per non aver esaminato l'ampia documentazione difensiva prodotta. 4.2. Al riguardo la CTR rileva che già in sede amministrativa il contribuente era "stato invitato a giustificare versamenti e prelevamenti" e, in considerazione delle difese proposte, la pretesa tributaria era stata significativamente ridotta dall'Amministrazione finanziaria. Per quanto rimanente, osserva il giudice dell'appello, deve trovare applicazione la previsione di cui all'art. 32 del Dpr n. 600 del 1973, perché "il ricorrente non ha fornito elementi idonei al superamento della presunzione legale, dal momento che nessuna concreta giustificazione è stata fornita in ordine alle operazioni oggetto di contestazione" (sent. CTR p, 4).4.3. In proposito questa Corte di legittimità ha già chiarito che "in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili", Cass. sez. V, 29.7.2016, n. 15857 (conf. Cass. sez. V, 4.8.2010, n. 18081). 4.4. Nel suo ricorso per cassazione il contribuente insiste nel proporre generiche argomentazioni e non provvede ad indicare analiticamente, in relazione ad ogni movimentazione bancaria, mediante quale documentazione, tempestivamente prodotta, avrebbe provveduto ad idoneamente contrastare le presunzioni allegate dall'Amministrazione finanziaria. Anche il secondo motivo di ricorso risulta pertanto infondato. 5. In definitiva il ricorso deve essere respinto. 5.1. Le spese di lite seguono l'ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in considerazione della natura della pronuncia emessa e del valore del giudizio. Risulta dovuto dal ricorrente anche il versamento del c.d. doppio contributo. La Corte, P.Q.M. rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], c:he condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita Agenzia delle Entrate, e le liquida nella complessiva misura di C 4.100,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13 comma 1