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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04562/2023

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19475/2021proposto da: Immobiliare il [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),con sede in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n.130, in persona del legale rappresentante pro temporeGiancarlo Cavicchi, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FE) l’ 1 maggio 1940 (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), difesa e rappresentata dall'Avv . [OSCURATO:PERSONA] i (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in virtù di procura speciale in calce al ricors o , ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma,alla Via di Appia n. 362; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) , con sede in Pieve di Cento (BO), alla [OSCURATO:PERSONA] n.17, in persona del Sindaco p.t. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 80D04 A944E), giusta deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] di accertamento Imu – Esenzione – Inagibilità fabbricati colpiti dal sisma del 2012 Comunale n. 105 del 16.11.2020,rappresentato e difeso, come da procura in calce al controricors o, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), entrambi del Foro di Bologna , con domicilio eletto presso lo studio del dott.[OSCURATO:PERSONA], in Roma alla V ia [OSCURATO:PERSONA] n.30; -controricorrente – - avverso l a sente nza n. 526 / 20 2 1 emessa d a l la CTR Emilia - Romagna in data 19/04/2021e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto infatto

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso alla CTP di Bologna avverso l’avviso di accertamento IMU per l’anno d’imposta 2015 riferita ad immobili di sua proprietà, sostenendone la inagibilità per essere gli stessi ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

2. La CTP rigettava il ricorso.

3. Sull’impugnazione della contribuente, la CTR [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, evidenziando, per quanto qui ancora rileva, che gli immobili oggetto dell’accertamento posseduti dalla ricorrente non risultavano affatto inagibili, essendo l’agibilità degli stessi inequivocabilmente provata dalla stipula del contratto d’affitto di azienda risalente al 16.12.2014, nel quale si dava atto che i fabbricati erano in perfette condizioni, sicchè, poiché nell’anno 2015 la struttura produceva reddito, la tassazione Imu per quell’anno era corretta.

4. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla base di quattro motivi.

Il Comune di Pieve di Cento ha resistito con controricorso.

Ritenuto in diritto

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza “per travisamento dei fatti ed errore di diritto”, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che in data 30.11.2012 aveva comunicato al Comune i danni subìti, nonché l’avvio dei lavori per il parziale ripristino dell’unità, al fine di utilizzare, sia pure parzialmente, una parte dello stesso, laddove nessuna norma prevedeva, come condizione per l’esenzione, una certificazione del Comune, previa sua valutazione dello stato di inagibilità.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 3, d.l. n. 74/2012, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR escluso che essa avesse comunicato al Comune lo stato di inagibilità degli immobili.

3. I due motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono inammissibili, in quanto non attingono la ratio decidendi sottesa alla pronuncia impugnata.

In base al terzo comma dell’art. 8 d.l. n. 74/2012 (conv., con modificazioni, dalla l. n. 122/2012), “I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purche' distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 novembre 2012, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle societa', fino alla definitiva ricostruzione e agibilita' dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2013.

I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresi', esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilita' dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2018.

Ai fini del presente comma, il contribuente puo' dichiarare, entro il 30 novembre 2012, la distruzione o l'inagibilita' totale o parziale del fabbricato all'autorita' comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente”.

Dal tenore letterale della norma si evince che, al fine di poter beneficiare dell’esenzione Imu, occorre che si realizzi una delle seguenti condizioni alternative: a) che i fabbricati siano (in tutto o in parte) distrutti; b) che gli stessi siano oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perché in tutto o in parte inagibili.

In entrambi i casi è altresì necessario che il contribuente comunichi la distruzione o l’inagibilità (totale o parziale) del fabbricato all’autorità comunale, affinchè quest’ultima, a sua volta, nei 30 giorni dalla ricezione della dichiarazione, trasmetta copia dell'atto di verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

Tuttavia, nella sentenza impugnata nella presente sede non è in discussione se la contribuente avesse l’onere di conseguire preventivamente dall’autorità comunale l’ordinanza di sgombero o il certificato di agibilità, essendosi nella stessa affermato che gli immobili oggetto dell’accertamento posseduti dalla ricorrente non risultavano affattoinagibili, essendo l’agibilità degli stessi inequivocabilmente provata dalla stipula del contratto d’affitto di azienda risalente al 16.12.2014, nel quale si dava atto che i fabbricati erano in perfette condizioni, sicchè, poiché nell’anno 2015 la struttura produceva reddito, la tassazione Imu per quell’anno era corretta.

Questa unica ratio decidendi non viene in alcun modo attinta con i due motivi in esame.

4. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la “nullità della sentenza per errore di diritto nell’applicazione delle norme agevolative in materia di Imu”, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non aver la CTR considerato che, sulla base della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, relativamente agli immobili accatastati unitariamente ma composti da più parti separate, di cui solo alcune inagibili, qualora l’ordinanza sindacale di sgombero sia relativa appunto ad immobili parzialmente inagibili, l’esenzione deve essere accordata per tutto l’immobile.

4.1. Il motivo è infondato.

Invero, anche a voler prescindere dal rilievo per cui la ricorrente non ha documentato che gli immobili per cui è causa sono accatastati unitariamente né che gli immobili di sua proprietà fossero rimasti, all’esito del terremoto del 2012, almeno parzialmente inagibili, in nessun punto della sentenza la CTR ha affermato che si fosse in presenza di una inagibilità parziale.

Di contro la stessa, nel condividere appieno le considerazioni espresse sul punto dalla CTP, ha evidenziato che gli immobili oggetto dell’accertamento posseduti dalla ricorrente non risultavano affatto inagibili, essendo l’agibilità (quindi integrale) degli stessi inequivocabilmente provata dalla stipula del contratto d’affitto di azienda risalente al 16.12.2014, nel quale si dava atto che i fabbricati erano in perfette condizioni, sicchè, poiché nell’anno 2015 la struttura produceva reddito, la tassazione Imu per quell’anno era corretta.

5. Con il quarto motivo la ricorrente si duole della nullità della sentenza per “errata applicazione delle statuizioni previste dall’articolo 8, comma 3, dl 6 giugno 2012 n. 74 e smi”, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR desunto l’agibilità degli immobili, che avrebbe dovuto accertare con riferimento all’anno 2012 (epoca del terremoto), dalla stipula di un contratto di affitto di azienda risalente al 16.12.2014.

5.1. Il motivo è inammissibile.

Invero, non essendovene cenno nella sentenza impugnata, la ricorrente avrebbe dovuto indicare con precisione in quale fase e con quale atto processuale avesse tempestivamente sollevato la relativa questione.

Qualora una questione giuridica -implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 32804 del 13/12/2019).

In particolare, nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d'ufficio (Sez. 1, Sentenza n.25319 del 25/10/2017; conf.

Sez. 2, Sentenza n. 20712 del 13/08/2018).

In ogni caso, in base all’art. 8, comma 3, d.l. n. 74/2012, i fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, beneficiano dell’esenzione IMU purchè distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero (da adottarsi entro il 30 novembre 2012), in quanto inagibili totalmente o parzialmente.

E’ evidente, dunque, che tali condizioni devono essere verificate con riferimento alle conseguenze derivate dal sisma del 2012, ma avuto riguardo all’anno (nel caso di specie, il 2015) oggetto dell’avviso di accertamento.

Orbene, l’Ufficio, prima, e i giudici di merito, poi, sulla base di una presunzione semplice, hanno ritenuto che gliimmobili, essendo stati oggetto, in data 16.12.2014, di un contratto d’affitto d’azienda (avente decorrenza dal 16.1.2015), fossero integralmente agibili nel 2015, vieppiù se si considerava che nel detto contratto si dava atto che i fabbricati erano in perfette condizioni.

A fronte di tale presunzione, la contribuente non ha dedotto alcunchè.

6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi 5.500,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto .

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione tributaria c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19475/2021proposto da: Immobiliare il [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),con sede in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n.130, in persona del legale rappresentante pro temporeGiancarlo Cavicchi, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FE) l’ 1 maggio 1940 (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), difesa e rappresentata dall'Avv . [OSCURATO:PERSONA] i (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in virtù di procura speciale in calce al ricors o , ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma,alla Via di Appia n. 362; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) , con sede in Pieve di Cento (BO), alla [OSCURATO:PERSONA] n.17, in persona del Sindaco p.t. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 80D04 A944E), giusta deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] di accertamento Imu – Esenzione – Inagibilità fabbricati colpiti dal sisma del 2012 Comunale n. 105 del 16.11.2020,rappresentato e difeso, come da procura in calce al controricors o, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), entrambi del Foro di Bologna , con domicilio eletto presso lo studio del dott.[OSCURATO:PERSONA], in Roma alla V ia [OSCURATO:PERSONA] n.30; -controricorrente – - avverso l a sente nza n. 526 / 20 2 1 emessa d a l la CTR Emilia - Romagna in data 19/04/2021e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso alla CTP di Bologna avverso l’avviso di accertamento IMU per l’anno d’imposta 2015 riferita ad immobili di sua proprietà, sostenendone la inagibilità per essere gli stessi ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. 2. La CTP rigettava il ricorso. 3. Sull’impugnazione della contribuente, la CTR [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, evidenziando, per quanto qui ancora rileva, che gli immobili oggetto dell’accertamento posseduti dalla ricorrente non risultavano affatto inagibili, essendo l’agibilità degli stessi inequivocabilmente provata dalla stipula del contratto d’affitto di azienda risalente al 16.12.2014, nel quale si dava atto che i fabbricati erano in perfette condizioni, sicchè, poiché nell’anno 2015 la struttura produceva reddito, la tassazione Imu per quell’anno era corretta. 4. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla base di quattro motivi. Il Comune di Pieve di Cento ha resistito con controricorso. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza “per travisamento dei fatti ed errore di diritto”, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che in data 30.11.2012 aveva comunicato al Comune i danni subìti, nonché l’avvio dei lavori per il parziale ripristino dell’unità, al fine di utilizzare, sia pure parzialmente, una parte dello stesso, laddove nessuna norma prevedeva, come condizione per l’esenzione, una certificazione del Comune, previa sua valutazione dello stato di inagibilità. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 3, d.l. n. 74/2012, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR escluso che essa avesse comunicato al Comune lo stato di inagibilità degli immobili. 3. I due motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono inammissibili, in quanto non attingono la ratio decidendi sottesa alla pronuncia impugnata. In base al terzo comma dell’art. 8 d.l. n. 74/2012 (conv., con modificazioni, dalla l. n. 122/2012), “I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purche' distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 novembre 2012, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle societa', fino alla definitiva ricostruzione e agibilita' dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2013. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresi', esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilita' dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2018. Ai fini del presente comma, il contribuente puo' dichiarare, entro il 30 novembre 2012, la distruzione o l'inagibilita' totale o parziale del fabbricato all'autorita' comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente”. Dal tenore letterale della norma si evince che, al fine di poter beneficiare dell’esenzione Imu, occorre che si realizzi una delle seguenti condizioni alternative: a) che i fabbricati siano (in tutto o in parte) distrutti; b) che gli stessi siano oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perché in tutto o in parte inagibili. In entrambi i casi è altresì necessario che il contribuente comunichi la distruzione o l’inagibilità (totale o parziale) del fabbricato all’autorità comunale, affinchè quest’ultima, a sua volta, nei 30 giorni dalla ricezione della dichiarazione, trasmetta copia dell'atto di verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Tuttavia, nella sentenza impugnata nella presente sede non è in discussione se la contribuente avesse l’onere di conseguire preventivamente dall’autorità comunale l’ordinanza di sgombero o il certificato di agibilità, essendosi nella stessa affermato che gli immobili oggetto dell’accertamento posseduti dalla ricorrente non risultavano affattoinagibili, essendo l’agibilità degli stessi inequivocabilmente provata dalla stipula del contratto d’affitto di azienda risalente al 16.12.2014, nel quale si dava atto che i fabbricati erano in perfette condizioni, sicchè, poiché nell’anno 2015 la struttura produceva reddito, la tassazione Imu per quell’anno era corretta. Questa unica ratio decidendi non viene in alcun modo attinta con i due motivi in esame. 4. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la “nullità della sentenza per errore di diritto nell’applicazione delle norme agevolative in materia di Imu”, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non aver la CTR considerato che, sulla base della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, relativamente agli immobili accatastati unitariamente ma composti da più parti separate, di cui solo alcune inagibili, qualora l’ordinanza sindacale di sgombero sia relativa appunto ad immobili parzialmente inagibili, l’esenzione deve essere accordata per tutto l’immobile. 4.1. Il motivo è infondato. Invero, anche a voler prescindere dal rilievo per cui la ricorrente non ha documentato che gli immobili per cui è causa sono accatastati unitariamente né che gli immobili di sua proprietà fossero rimasti, all’esito del terremoto del 2012, almeno parzialmente inagibili, in nessun punto della sentenza la CTR ha affermato che si fosse in presenza di una inagibilità parziale. Di contro la stessa, nel condividere appieno le considerazioni espresse sul punto dalla CTP, ha evidenziato che gli immobili oggetto dell’accertamento posseduti dalla ricorrente non risultavano affatto inagibili, essendo l’agibilità (quindi integrale) degli stessi inequivocabilmente provata dalla stipula del contratto d’affitto di azienda risalente al 16.12.2014, nel quale si dava atto che i fabbricati erano in perfette condizioni, sicchè, poiché nell’anno 2015 la struttura produceva reddito, la tassazione Imu per quell’anno era corretta. 5. Con il quarto motivo la ricorrente si duole della nullità della sentenza per “errata applicazione delle statuizioni previste dall’articolo 8, comma 3, dl 6 giugno 2012 n. 74 e smi”, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR desunto l’agibilità degli immobili, che avrebbe dovuto accertare con riferimento all’anno 2012 (epoca del terremoto), dalla stipula di un contratto di affitto di azienda risalente al 16.12.2014. 5.1. Il motivo è inammissibile. Invero, non essendovene cenno nella sentenza impugnata, la ricorrente avrebbe dovuto indicare con precisione in quale fase e con quale atto processuale avesse tempestivamente sollevato la relativa questione. Qualora una questione giuridica -implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 32804 del 13/12/2019). In particolare, nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d'ufficio (Sez. 1, Sentenza n.25319 del 25/10/2017; conf. Sez. 2, Sentenza n. 20712 del 13/08/2018). In ogni caso, in base all’art. 8, comma 3, d.l. n. 74/2012, i fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, beneficiano dell’esenzione IMU purchè distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero (da adottarsi entro il 30 novembre 2012), in quanto inagibili totalmente o parzialmente. E’ evidente, dunque, che tali condizioni devono essere verificate con riferimento alle conseguenze derivate dal sisma del 2012, ma avuto riguardo all’anno (nel caso di specie, il 2015) oggetto dell’avviso di accertamento. Orbene, l’Ufficio, prima, e i giudici di merito, poi, sulla base di una presunzione semplice, hanno ritenuto che gliimmobili, essendo stati oggetto, in data 16.12.2014, di un contratto d’affitto d’azienda (avente decorrenza dal 16.1.2015), fossero integralmente agibili nel 2015, vieppiù se si considerava che nel detto contratto si dava atto che i fabbricati erano in perfette condizioni. A fronte di tale presunzione, la contribuente non ha dedotto alcunchè. 6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi 5.500,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto . Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione tributaria c
Sentenza Cassazione n. 04562/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris