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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 18 novembre 1965

Cassazione n. 16470/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 18/11/1965 avverso il decreto del 29/04/2022 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del decreto impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato il gravame avverso il decreto del Tribunale della stessa città con cui era stata applicata a [OSCURATO:PERSONA], in quanto soggetto connotato da pericolosità qualificata ex art 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di quattro anni con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e la cauzione di euro

4.000. La Corte territoriale, sul rilievo che il Tribunale non aveva motivato in ordine all'attuale pericolosità del proposto in ragione del tempo trascorso dai fatti ricompresi nella condanna ed inclusi nel procedimento cosiddetto "[OSCURATO:PERSONA]" risalenti agli anni 2010 - 2011, ha messo in evidenza il ruolo apicale di [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della omonima cosca, la condanna intervenuta in grado di appello che confermava la posizione di vertice del ricorrente nell'associazione mafiosa sino ad aprile del 2013, la permanenza della misura cautelare applicatagli nel 2017 costituente elemento incidente positivamente sulla attualità dei legami con l'associazione di 'ndrangheta.

2. [OSCURATO:PERSONA], con atto del difensore [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso il provvedimento della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di ricorso.

2.2. Con il primo motivo deduce la nullità del provvedimento in ragione dell'omessa notifica dell'avviso dell'udienza di trattazione della misura di prevenzione al difensore di fiducia.

Il ricorrente rileva che, nonostante [OSCURATO:PERSONA], con dichiarazione resa il 27 gennaio 2022 presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] di Ancona avesse provveduto ad effettuare la revoca del precedente difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], con nomina dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], atto regolarmente trasmesso con lettera raccomandata, l'avviso di fissazione dell'udienza in cui si è celebrato il procedimento concluso con il provvedimento impugnato non veniva notificato all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, pertanto, non compariva ed il procedimento veniva celebrato e definito con la conferma del provvedimento impugnato dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore privo di mandato.

L'aver impedito al difensore di fiducia di tutelare i diritti del proposto ha determinato, secondo il ricorrente, una nullità assoluta ed insanabile ex art. 179 comma 1, cod. proc. pen. 2.2.

Con il secondo motivo la difesa deduce violazione di legge con riferimento agli artt, 1 e 4 d.lgs. n. 159 del 2011 in ordine al requisito dell'attualità della pericolosità sociale del proposto.

Il ricorrente rileva l'apoditticità con cui, avverso lo specifico motivo di gravame, la Corte di appello ha ritenuto sussistente l'attualità della pericolosità sociale facendola discendere dalla sola presunzione della stabilità del vincolo associativo.

Poiché deve tenersi conto della situazione di fatto esistente alla data di applicazione della misura, la decisione è stata adottata sulla base di meri elementi presuntivi quali lo stato di detenzione ed il ruolo apicale all'interno della compagine di 'ndrangheta, dal contenuto di intercettazioni che risalivano al 2011 e non vedevano [OSCURATO:PERSONA] quale colloquiante.

Il ricorrente osserva, dopo ampi riferimenti giurisprudenziali in ordine alla necessità di valorizzare specifici elementi di fatto che diano conto della natura strutturale ed attuale del vincolo, che il proposto è attualmente in carcere, di essere rimasto in stato di detenzione per un lungo periodo di tempo e che i fatti valorizzati risalgono a nove anni prima rispetto alla condotta contestata nell'ambito del procedimento penale pervenuto a sentenza di condanna in appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, in quanto infondato e prevalentemente generico, deve essere rigettato.

2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

2.1. Sulla base degli atti del procedimento cui questa Corte ha accesso in ragione della dedotta violazione di norma processuale, il decreto di fissazione per il giorno 29 ottobre 2021 della camera di consiglio a seguito di gravame da parte di [OSCURATO:PERSONA], veniva emesso e - in pari data - notificato i 28 settembre 2021; detta udienza veniva regolarmente celebrata con la partecipazione della difesa, avvocato [OSCURATO:PERSONA], e del proposto presente tramite collegamento da remoto con video collegamento.

L'udienza veniva poi rinviata su istanza del difensore al fine di consentire l'acquisizione di atti necessari alla decisione, con rinvio all'udienza del 29 aprile 2022.

La revoca del precedente difensore con la nomina del nuovo difensore di fiducia avveniva solo il 27 gennaio 2021, prima della celebrazione della successiva udienza di rinvio in cui comunque compariva il solo avvocato [OSCURATO:PERSONA] che discuteva e concludeva in favore del ricorrente.

2.2. Ed invero, consolidato risulta il principio di diritto secondo cui «l'avviso di fissazione dell'udienza deve essere effettuato al difensore di fiducia dell'imputato che rivestiva tale qualità all'atto di fissazione dell'udienza e non anche all'avvocato che abbia acquistato successivamente tale veste, in quanto con l'emissione dell'avviso si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria» (Sez.

U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263600 - 01).

Questa Corte ha, infatti, precisato che allorché la parte nomini un nuovo difensore di fiducia, in sostituzione di quello revocato, ha l'onere di informarlo in ordine allo stato in cui si trova il processo, sicché il mancato intervento del nuovo difensore nel giudizio, il cui decreto di fissazione dell'udienza era stato correttamente notificato al difensore successivamente revocato, non determina alcuna nullità, in quanto determinato da negligenza del nominante (sez. 6, n. 1589 del 11/12/2020, dep. 2021, Pupino, Rv. 280340) [OSCURATO:PERSONA] osserva, inoltre, che la rinuncia o la revoca del mandato conferito al difensore di fiducia produce effetto solo dal momento in cui l'imputato sia assisto da un nuovo difensore (di fiducia o d'ufficio) e sia decorso il termine a difesa eventualmente concesso, con la conseguenza che il difensore, rinunciante o revocato, è tenuto a garantire l'assistenza difensiva fin quando non sia decorso il termine a difesa concesso, ai sensi dell'art. 108 cod. proc. pen., al nuovo difensore nominato (Sez. 6, n. 18113 del 11/03/2021, S., Rv. 281093).

2.3. Nel caso in esame, poiché il decreto di citazione in appello risulta ritualmente notificato il 28 settembre 2021 al difensore dell'imputato avvocato [OSCURATO:PERSONA], la successiva nomina di un difensore di fiducia nella persona dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] è da ritenere non determinante alcuna nullità dovendosi ritenere che la trattazione del procedimento si sia svolta regolarmente con la partecipazione del difensore di fiducia originariamente a conoscenza del procedimento in ordine al quale, all'esito della discussione, ha concluso per il suo assistito.

3. Il secondo motivo, con cui si censura l'assenza di motivazione in ordine al presupposto dell'attuale pericolosità del proposto è generico nella parte in cui esprime solo petizioni di principio senza alcun collegamento con la decisione di secondo grado, cui aveva devoluto, di fatto, la sola prospettazione del decorso del tempo dal 2011 al momento della sentenza di appello, là dove il Giudice di primo grado e, in maniera più articolata, quello di secondo grado avevano fatto espresso riferimento alla consistenza del sodalizio ed al ruolo apicale ricoperto dal Morabito all'interno della omonima cosca.

3.1. Deve farsi rinvio al principio di diritto ormai costituente ius receptum secondo cui, in tema di misure di prevenzione, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso è comunque necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità del proposto.

Questa Corte nel suo massimo consesso ha, infatti, precisato che solo in presenza di elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo, a condizione che la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità (Sez.

U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511 - 01).

Con riferimento, poi, al momento in cui deve sussistere la pericolosità (Sez. 6, n. 38471 del 13/10/2010, Barone, Rv. 248797), la giurisprudenza di legittimità ha precisato che determinante è il momento della decisione di primo grado con cui viene affermata, essendo invece irrilevante che gli elementi sintomatici o rivelatori della medesima risultino essere oramai lontani nel tempo al momento della celebrazione dei successivi giudizi.

Sotto detto aspetto, la presunzione di perdurante pericolosità significativa per gli appartenenti alle associazioni criminali di tipo mafioso o dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti non è assoluta ed è destinata ad attenuarsi, facendo risorgere la necessità di una puntuale motivazione sull'attualità della pericolosità, quanto più gli elementi rivelatori dell'inserimento nei sodalizi siano lontani nel tempo rispetto al momento del giudizio.

Ne consegue che, in tal caso, il giudice di merito deve procedere ai necessari accertamenti in ordine alla valutazione dell'attualità della pericolosità, fornendo giustificazione adeguata sulla sua persistenza al momento del giudizio sulla prevenzione, pericolosità che assume valore di vero e proprio presupposto dell'applicabilità di tali misure (Sez. 5, n. 34150 del 22/09/2006, Commisso, Rv. 235203).

La citata sentenza Gattuso ha comunque escluso che dalla sola individuazione di appartenenza all'associazione mafiosa, anche quando siano coinvolte compagini storiche, possa automaticamente discendere l'attualità della pericolosità, dovendo la stessa essere fondata su valorizzati elementi sintomatici, quali, per esempio il ruolo verticistico e strategico rivestito dal proposto (Sez. 2, n. 23446 del 20/04/2017, Bellocco, Rv. 270319) o il richiamo ad accertamenti definitivi di responsabilità della condotta partecipativa in gruppo storicamente stabile (Sez. 2, n. 17128 del 24/03/2017, Maiolo, Rv. 270068).

Valorizzando il citato passaggio della motivazione della sentenza Gattuso, questa Corte ha ritenuto necessario accertare la presenza del requisito della "attualità" della pericolosità e, laddove sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, è stato ritenuto possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo, occorrendo però che la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità (Sez. 6, n. 20577 del 07/07/2020, Mariniello, Rv. 279306).

Proprio con riferimento all'intercorso apprezzabile lasso di tempo tra l'accertamento in sede penale e la formulazione del giudizio di prevenzione, questa Corte ha ritenuto che sia onere del giudice verificare la sussistenza dell'attualità della pericolosità sociale, tenendo in considerazione l'evoluzione della personalità del proposto nel periodo di espiazione della pena; sotto tale profilo è stata riconosciuta rilevanza alle allegazioni del ricorrente allo sforzo profuso dal condannato per precostituirsi le condizioni del reinserimento nella società legale, reso palese, ad esempio, dalla dedizione allo studio, dalla coltivazione dei rapporti parentali e dall'assunzione di uno stile di vita improntato al rispetto delle persone e delle istituzioni (Sez. 5, n. 30130 del 15/03/2018, Licciardello, Rv. 273500), così rendendo evidente che, se è pur vero che la semplice appartenenza alla associazione mafiosa non esclude la verifica dell'attualità della pericolosità, sotto altro aspetto, la motivazione deve essere idonea a confutare eventuali allegazioni che depongano per una frattura tra la situazione accertata in ragione di uno sforzo teso al reinserimento sociale.

3.2. In tali termini ricostruita la necessaria verifica della sussistenza del requisito dell'attuale pericolosità del proposto nei confronti di indiziati di appartenere ad associazione di tipo mafioso, spostandosi quindi l'attenzione, non più sul "se" debba essere valutata l'esistenza di detto requisito, ma sul "come" debba pervenirsi ad un giudizio sul punto, deve ritenersi che gli elementi sintomatici valorizzati dalla Corte di appello siano sorretti da adeguata motivazione nella parte in cui ha dato atto della intervenuta applicazione della misura cautelare e del ruolo di vertice del Morabito, affermazioni rispetto alle quali il ricorrente, oltre a contrapporre astratte considerazioni di tipo giuridico in ordine al tempo decorso, nulla deduce.

Premesso che anche in ordine all'appello proposto avverso il decreto del Tribunale in materia di misure di prevenzione deve essere ribadito il principio di diritto secondo cui la decisione impugnata deve essere esaminata in stretta correlazione con la sentenza di primo grado, quando l'iter motivazionale di entrambe si dispiega secondo l'articolazione di sequenze logico-giuridiche pienamente convergenti (ex multis, Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061), proprio l'aspetto connesso al ruolo di vertice assunto nel contesto associativo da [OSCURATO:PERSONA], richiamato dalla Corte di appello, consente di apprezzare la correttezza del ragionamento posto alla base della conferma del provvedimento del Tribunale.

3.3. Tale elemento, invero, da un canto, fa emergere l'adeguata valutazione effettuata dai Giudici di merito circa la sussistenza di elementi concreti che depongono per l'attuale esistenza della pericolosità sociale del Morabito, "rappresentante" dell'omonima cosca di `ndrangheta tutt'ora operante, non solo sul territorio di Africo, ma anche con propaggini nazionali ed internazionali (quinta pagina decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]), ma sotto altro profilo, evidenzia la genericità del ricorso nella parte in cui nulla contrappone al riguardo.

La circostanza che il ricorrente sia stato ritenuto al vertice della omonima cosca, invero, è requisito apprezzato dai Giudici di merito che il ricorrente non confuta, tanto da ritenere determinante, ai fini della violazione dei principi di diritto cui sopra si è accennato, il solo iato temporale intercorrente tra i fatti e la decisione di appello che reputa risalgano a ben nove anni prima, di fatto apprezzando solo una parte della decisione di appello che aveva invece osservato come il momento in cui doveva essere valutata l'esistenza dei requisiti è costituito dalla decisione di primo grado, così portando il periodo in questione a sette anni che, in ragione degli elementi enunciati, riteneva non costituissero ostacolo alla ritenuta persistenza della pericolosità sociale.

3.4. Il motivo di presenta, altresì, indeducibile nella parte in cui - come sopra osservato - il corrispondente motivo di appello era unicamente rivolto ad assegnare valenza determinante al periodo di tempo intercorso tra i fatti di cui alla sentenza di condanna, asseritamente risalenti alle captazioni avvenute nel 2011, e la decisione di primo grado.

La Corte di appello, pertanto, a fronte di deduzioni tese unicamente a confutare tale aspetto, oltre a condividere le valutazioni operate dal Tribunale in ordine alla ritenuta attuale pericolosità, aspetto adeguatamente motivato facendo rinvio alla corrispondente parte della decisione di primo grado, ha invece rilevato come la contestazione allorché ha richiamato le pregresse condanne in ordine all'appartenenza al medesimo sodalizio storicamente radicato sul territorio ed al mantenimento della misura cautelare.

Né può ritenersi, come pur sostenuto dal Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della decisione, che la Corte di appello abbia valutato l'esistenza della pericolosità fondandola esclusivamente sulle ritenute esigenze cautelari della misura cautelare applicata nel 2017 e sulla apodittica affermazione che attribuisce al Morabito un ruolo apicale all'interno del sodalizio.

Quanto a tale ultimo aspetto, si osserva che nel ricorso per cassazione il ricorrente non ha censurato tale conclusione, ruolo tra l'altro non oggetto di critica neppure nei motivi di gravame in cui, pur astrattamente avendo dedotto la generica assenza di pericolosità, di fatto aveva censurato la assenza di attuale pericolosità in ragione del tempo intercorso tra le intercettazioni (2011) e il provvedimento del Tribunale (2020).

Proprio la risposta a tale motivo di gravame ha condotto la Corte di appello a concentrare la motivazione sulle ragioni che facevano ritenere non adeguato il calcolo e precisare che la condanna in appello per il reato associativo prevedeva una contestazione chiusa sino ad aprile 2013, così riducendo a sette gli anni intercorrenti tra la condotta accertata e il decreto del Tribunale.

La Corte di appello, dopo aver riprodotto l'imputazione che dà conto dell'esatta posizione di vertice del Morabito nell'ambito della omonima cosca di Africo, ha svolto ampio rinvio alla decisione di primo grado nella parte in cui aveva apprezzato la consistenza della condotta in concreto addebitata e la caratura criminale del Morabito, soggetto in grado di impartire ordini anche ad elementi di vertice di sodalizi territorialmente confinanti.

A fronte di plurimi elementi che facevano ritenere non venuta meno la pericolosità sociale nei sette anni trascorsi tra i fatti contestati (2013) e la decisione di primo grado, non decisivo risulta l'isolatamente apprezzato dato connesso alla ritenuta pericolosità sociale in ragione dello stesso "mantenimento della misura cautelare", dato che, seppure non è in grado di dispiegare autonoma rilevanza ai fini della ritenuta attualità senza una previa autonoma valutazione da parte dei Giudice della misura di prevenzione, certamente non riveste un carattere neutro e ben può concorrere, unitamente ad altri elementi pur apprezzati, a meglio definire ie ragioni che danno conto della ritenuta sussistente attuale pericolosità

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 18/11/1965 avverso il decreto del 29/04/2022 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del decreto impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato il gravame avverso il decreto del Tribunale della stessa città con cui era stata applicata a [OSCURATO:PERSONA], in quanto soggetto connotato da pericolosità qualificata ex art 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di quattro anni con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e la cauzione di euro 4.000. La Corte territoriale, sul rilievo che il Tribunale non aveva motivato in ordine all'attuale pericolosità del proposto in ragione del tempo trascorso dai fatti ricompresi nella condanna ed inclusi nel procedimento cosiddetto "[OSCURATO:PERSONA]" risalenti agli anni 2010 - 2011, ha messo in evidenza il ruolo apicale di [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della omonima cosca, la condanna intervenuta in grado di appello che confermava la posizione di vertice del ricorrente nell'associazione mafiosa sino ad aprile del 2013, la permanenza della misura cautelare applicatagli nel 2017 costituente elemento incidente positivamente sulla attualità dei legami con l'associazione di 'ndrangheta. 2. [OSCURATO:PERSONA], con atto del difensore [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso il provvedimento della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di ricorso. 2.2. Con il primo motivo deduce la nullità del provvedimento in ragione dell'omessa notifica dell'avviso dell'udienza di trattazione della misura di prevenzione al difensore di fiducia. Il ricorrente rileva che, nonostante [OSCURATO:PERSONA], con dichiarazione resa il 27 gennaio 2022 presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] di Ancona avesse provveduto ad effettuare la revoca del precedente difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], con nomina dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], atto regolarmente trasmesso con lettera raccomandata, l'avviso di fissazione dell'udienza in cui si è celebrato il procedimento concluso con il provvedimento impugnato non veniva notificato all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, pertanto, non compariva ed il procedimento veniva celebrato e definito con la conferma del provvedimento impugnato dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore privo di mandato. L'aver impedito al difensore di fiducia di tutelare i diritti del proposto ha determinato, secondo il ricorrente, una nullità assoluta ed insanabile ex art. 179 comma 1, cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo la difesa deduce violazione di legge con riferimento agli artt, 1 e 4 d.lgs. n. 159 del 2011 in ordine al requisito dell'attualità della pericolosità sociale del proposto. Il ricorrente rileva l'apoditticità con cui, avverso lo specifico motivo di gravame, la Corte di appello ha ritenuto sussistente l'attualità della pericolosità sociale facendola discendere dalla sola presunzione della stabilità del vincolo associativo. Poiché deve tenersi conto della situazione di fatto esistente alla data di applicazione della misura, la decisione è stata adottata sulla base di meri elementi presuntivi quali lo stato di detenzione ed il ruolo apicale all'interno della compagine di 'ndrangheta, dal contenuto di intercettazioni che risalivano al 2011 e non vedevano [OSCURATO:PERSONA] quale colloquiante. Il ricorrente osserva, dopo ampi riferimenti giurisprudenziali in ordine alla necessità di valorizzare specifici elementi di fatto che diano conto della natura strutturale ed attuale del vincolo, che il proposto è attualmente in carcere, di essere rimasto in stato di detenzione per un lungo periodo di tempo e che i fatti valorizzati risalgono a nove anni prima rispetto alla condotta contestata nell'ambito del procedimento penale pervenuto a sentenza di condanna in appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, in quanto infondato e prevalentemente generico, deve essere rigettato. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 2.1. Sulla base degli atti del procedimento cui questa Corte ha accesso in ragione della dedotta violazione di norma processuale, il decreto di fissazione per il giorno 29 ottobre 2021 della camera di consiglio a seguito di gravame da parte di [OSCURATO:PERSONA], veniva emesso e - in pari data - notificato i 28 settembre 2021; detta udienza veniva regolarmente celebrata con la partecipazione della difesa, avvocato [OSCURATO:PERSONA], e del proposto presente tramite collegamento da remoto con video collegamento. L'udienza veniva poi rinviata su istanza del difensore al fine di consentire l'acquisizione di atti necessari alla decisione, con rinvio all'udienza del 29 aprile 2022. La revoca del precedente difensore con la nomina del nuovo difensore di fiducia avveniva solo il 27 gennaio 2021, prima della celebrazione della successiva udienza di rinvio in cui comunque compariva il solo avvocato [OSCURATO:PERSONA] che discuteva e concludeva in favore del ricorrente. 2.2. Ed invero, consolidato risulta il principio di diritto secondo cui «l'avviso di fissazione dell'udienza deve essere effettuato al difensore di fiducia dell'imputato che rivestiva tale qualità all'atto di fissazione dell'udienza e non anche all'avvocato che abbia acquistato successivamente tale veste, in quanto con l'emissione dell'avviso si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria» (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263600 - 01). Questa Corte ha, infatti, precisato che allorché la parte nomini un nuovo difensore di fiducia, in sostituzione di quello revocato, ha l'onere di informarlo in ordine allo stato in cui si trova il processo, sicché il mancato intervento del nuovo difensore nel giudizio, il cui decreto di fissazione dell'udienza era stato correttamente notificato al difensore successivamente revocato, non determina alcuna nullità, in quanto determinato da negligenza del nominante (sez. 6, n. 1589 del 11/12/2020, dep. 2021, Pupino, Rv. 280340) [OSCURATO:PERSONA] osserva, inoltre, che la rinuncia o la revoca del mandato conferito al difensore di fiducia produce effetto solo dal momento in cui l'imputato sia assisto da un nuovo difensore (di fiducia o d'ufficio) e sia decorso il termine a difesa eventualmente concesso, con la conseguenza che il difensore, rinunciante o revocato, è tenuto a garantire l'assistenza difensiva fin quando non sia decorso il termine a difesa concesso, ai sensi dell'art. 108 cod. proc. pen., al nuovo difensore nominato (Sez. 6, n. 18113 del 11/03/2021, S., Rv. 281093). 2.3. Nel caso in esame, poiché il decreto di citazione in appello risulta ritualmente notificato il 28 settembre 2021 al difensore dell'imputato avvocato [OSCURATO:PERSONA], la successiva nomina di un difensore di fiducia nella persona dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] è da ritenere non determinante alcuna nullità dovendosi ritenere che la trattazione del procedimento si sia svolta regolarmente con la partecipazione del difensore di fiducia originariamente a conoscenza del procedimento in ordine al quale, all'esito della discussione, ha concluso per il suo assistito. 3. Il secondo motivo, con cui si censura l'assenza di motivazione in ordine al presupposto dell'attuale pericolosità del proposto è generico nella parte in cui esprime solo petizioni di principio senza alcun collegamento con la decisione di secondo grado, cui aveva devoluto, di fatto, la sola prospettazione del decorso del tempo dal 2011 al momento della sentenza di appello, là dove il Giudice di primo grado e, in maniera più articolata, quello di secondo grado avevano fatto espresso riferimento alla consistenza del sodalizio ed al ruolo apicale ricoperto dal Morabito all'interno della omonima cosca. 3.1. Deve farsi rinvio al principio di diritto ormai costituente ius receptum secondo cui, in tema di misure di prevenzione, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso è comunque necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità del proposto. Questa Corte nel suo massimo consesso ha, infatti, precisato che solo in presenza di elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo, a condizione che la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511 - 01). Con riferimento, poi, al momento in cui deve sussistere la pericolosità (Sez. 6, n. 38471 del 13/10/2010, Barone, Rv. 248797), la giurisprudenza di legittimità ha precisato che determinante è il momento della decisione di primo grado con cui viene affermata, essendo invece irrilevante che gli elementi sintomatici o rivelatori della medesima risultino essere oramai lontani nel tempo al momento della celebrazione dei successivi giudizi. Sotto detto aspetto, la presunzione di perdurante pericolosità significativa per gli appartenenti alle associazioni criminali di tipo mafioso o dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti non è assoluta ed è destinata ad attenuarsi, facendo risorgere la necessità di una puntuale motivazione sull'attualità della pericolosità, quanto più gli elementi rivelatori dell'inserimento nei sodalizi siano lontani nel tempo rispetto al momento del giudizio. Ne consegue che, in tal caso, il giudice di merito deve procedere ai necessari accertamenti in ordine alla valutazione dell'attualità della pericolosità, fornendo giustificazione adeguata sulla sua persistenza al momento del giudizio sulla prevenzione, pericolosità che assume valore di vero e proprio presupposto dell'applicabilità di tali misure (Sez. 5, n. 34150 del 22/09/2006, Commisso, Rv. 235203). La citata sentenza Gattuso ha comunque escluso che dalla sola individuazione di appartenenza all'associazione mafiosa, anche quando siano coinvolte compagini storiche, possa automaticamente discendere l'attualità della pericolosità, dovendo la stessa essere fondata su valorizzati elementi sintomatici, quali, per esempio il ruolo verticistico e strategico rivestito dal proposto (Sez. 2, n. 23446 del 20/04/2017, Bellocco, Rv. 270319) o il richiamo ad accertamenti definitivi di responsabilità della condotta partecipativa in gruppo storicamente stabile (Sez. 2, n. 17128 del 24/03/2017, Maiolo, Rv. 270068). Valorizzando il citato passaggio della motivazione della sentenza Gattuso, questa Corte ha ritenuto necessario accertare la presenza del requisito della "attualità" della pericolosità e, laddove sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, è stato ritenuto possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo, occorrendo però che la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità (Sez. 6, n. 20577 del 07/07/2020, Mariniello, Rv. 279306). Proprio con riferimento all'intercorso apprezzabile lasso di tempo tra l'accertamento in sede penale e la formulazione del giudizio di prevenzione, questa Corte ha ritenuto che sia onere del giudice verificare la sussistenza dell'attualità della pericolosità sociale, tenendo in considerazione l'evoluzione della personalità del proposto nel periodo di espiazione della pena; sotto tale profilo è stata riconosciuta rilevanza alle allegazioni del ricorrente allo sforzo profuso dal condannato per precostituirsi le condizioni del reinserimento nella società legale, reso palese, ad esempio, dalla dedizione allo studio, dalla coltivazione dei rapporti parentali e dall'assunzione di uno stile di vita improntato al rispetto delle persone e delle istituzioni (Sez. 5, n. 30130 del 15/03/2018, Licciardello, Rv. 273500), così rendendo evidente che, se è pur vero che la semplice appartenenza alla associazione mafiosa non esclude la verifica dell'attualità della pericolosità, sotto altro aspetto, la motivazione deve essere idonea a confutare eventuali allegazioni che depongano per una frattura tra la situazione accertata in ragione di uno sforzo teso al reinserimento sociale. 3.2. In tali termini ricostruita la necessaria verifica della sussistenza del requisito dell'attuale pericolosità del proposto nei confronti di indiziati di appartenere ad associazione di tipo mafioso, spostandosi quindi l'attenzione, non più sul "se" debba essere valutata l'esistenza di detto requisito, ma sul "come" debba pervenirsi ad un giudizio sul punto, deve ritenersi che gli elementi sintomatici valorizzati dalla Corte di appello siano sorretti da adeguata motivazione nella parte in cui ha dato atto della intervenuta applicazione della misura cautelare e del ruolo di vertice del Morabito, affermazioni rispetto alle quali il ricorrente, oltre a contrapporre astratte considerazioni di tipo giuridico in ordine al tempo decorso, nulla deduce. Premesso che anche in ordine all'appello proposto avverso il decreto del Tribunale in materia di misure di prevenzione deve essere ribadito il principio di diritto secondo cui la decisione impugnata deve essere esaminata in stretta correlazione con la sentenza di primo grado, quando l'iter motivazionale di entrambe si dispiega secondo l'articolazione di sequenze logico-giuridiche pienamente convergenti (ex multis, Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061), proprio l'aspetto connesso al ruolo di vertice assunto nel contesto associativo da [OSCURATO:PERSONA], richiamato dalla Corte di appello, consente di apprezzare la correttezza del ragionamento posto alla base della conferma del provvedimento del Tribunale. 3.3. Tale elemento, invero, da un canto, fa emergere l'adeguata valutazione effettuata dai Giudici di merito circa la sussistenza di elementi concreti che depongono per l'attuale esistenza della pericolosità sociale del Morabito, "rappresentante" dell'omonima cosca di `ndrangheta tutt'ora operante, non solo sul territorio di Africo, ma anche con propaggini nazionali ed internazionali (quinta pagina decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]), ma sotto altro profilo, evidenzia la genericità del ricorso nella parte in cui nulla contrappone al riguardo. La circostanza che il ricorrente sia stato ritenuto al vertice della omonima cosca, invero, è requisito apprezzato dai Giudici di merito che il ricorrente non confuta, tanto da ritenere determinante, ai fini della violazione dei principi di diritto cui sopra si è accennato, il solo iato temporale intercorrente tra i fatti e la decisione di appello che reputa risalgano a ben nove anni prima, di fatto apprezzando solo una parte della decisione di appello che aveva invece osservato come il momento in cui doveva essere valutata l'esistenza dei requisiti è costituito dalla decisione di primo grado, così portando il periodo in questione a sette anni che, in ragione degli elementi enunciati, riteneva non costituissero ostacolo alla ritenuta persistenza della pericolosità sociale. 3.4. Il motivo di presenta, altresì, indeducibile nella parte in cui - come sopra osservato - il corrispondente motivo di appello era unicamente rivolto ad assegnare valenza determinante al periodo di tempo intercorso tra i fatti di cui alla sentenza di condanna, asseritamente risalenti alle captazioni avvenute nel 2011, e la decisione di primo grado. La Corte di appello, pertanto, a fronte di deduzioni tese unicamente a confutare tale aspetto, oltre a condividere le valutazioni operate dal Tribunale in ordine alla ritenuta attuale pericolosità, aspetto adeguatamente motivato facendo rinvio alla corrispondente parte della decisione di primo grado, ha invece rilevato come la contestazione allorché ha richiamato le pregresse condanne in ordine all'appartenenza al medesimo sodalizio storicamente radicato sul territorio ed al mantenimento della misura cautelare. Né può ritenersi, come pur sostenuto dal Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della decisione, che la Corte di appello abbia valutato l'esistenza della pericolosità fondandola esclusivamente sulle ritenute esigenze cautelari della misura cautelare applicata nel 2017 e sulla apodittica affermazione che attribuisce al Morabito un ruolo apicale all'interno del sodalizio. Quanto a tale ultimo aspetto, si osserva che nel ricorso per cassazione il ricorrente non ha censurato tale conclusione, ruolo tra l'altro non oggetto di critica neppure nei motivi di gravame in cui, pur astrattamente avendo dedotto la generica assenza di pericolosità, di fatto aveva censurato la assenza di attuale pericolosità in ragione del tempo intercorso tra le intercettazioni (2011) e il provvedimento del Tribunale (2020). Proprio la risposta a tale motivo di gravame ha condotto la Corte di appello a concentrare la motivazione sulle ragioni che facevano ritenere non adeguato il calcolo e precisare che la condanna in appello per il reato associativo prevedeva una contestazione chiusa sino ad aprile 2013, così riducendo a sette gli anni intercorrenti tra la condotta accertata e il decreto del Tribunale. La Corte di appello, dopo aver riprodotto l'imputazione che dà conto dell'esatta posizione di vertice del Morabito nell'ambito della omonima cosca di Africo, ha svolto ampio rinvio alla decisione di primo grado nella parte in cui aveva apprezzato la consistenza della condotta in concreto addebitata e la caratura criminale del Morabito, soggetto in grado di impartire ordini anche ad elementi di vertice di sodalizi territorialmente confinanti. A fronte di plurimi elementi che facevano ritenere non venuta meno la pericolosità sociale nei sette anni trascorsi tra i fatti contestati (2013) e la decisione di primo grado, non decisivo risulta l'isolatamente apprezzato dato connesso alla ritenuta pericolosità sociale in ragione dello stesso "mantenimento della misura cautelare", dato che, seppure non è in grado di dispiegare autonoma rilevanza ai fini della ritenuta attualità senza una previa autonoma valutazione da parte dei Giudice della misura di prevenzione, certamente non riveste un carattere neutro e ben può concorrere, unitamente ad altri elementi pur apprezzati, a meglio definire ie ragioni che danno conto della ritenuta sussistente attuale pericolosità 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricor
Decreto Cassazione n. 16470/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris