CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30634/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Trieste, con sentenza in data 14 luglio 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Trieste, in data 12 febbraio 2020, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 642 c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo i seguenti motivi: - Vizio di motivazione, nonché violazione di legge (artt. 53 e ss. L. 689/1981), per non avere, il secondo giudice, sostituito la pena detentiva inflitta in primo grado con la misura della libertà controllata, bensì con quella della semidetenzione. - Omessa concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il ricorso è inammissibile. Invero, le censure mosse dalla difesa alla decisione di seconde cure risultano, infatti, del tutto generiche. A tal proposito, pare opportuno evidenziare come tra i requisiti del ricorso per cassazione vi sia anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, che ha valorizzato i plurimi precedenti penali dell'imputato, non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Con specifico riguardo al secondo dei motivi di gravame, poi, si sottolinea come alla evidente genericità dello stesso si affianchi, ad abundantiam, la manifesta infondatezza: per principio pacifico di questa Corte, il giudice di appello non è tenuto, infatti, a motivare in ordine al mancato esercizio del potere discrezionale di concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 597, comma terzo, c.p.p., quando l'interessato non abbia formulato al riguardo alcuna richiesta (ex plurimis, Sez. 2, n. 15930 del 19/02/2016 Rv. 266563). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle amme