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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29258/2025

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1870/2024 R.G. proposto da Comune di Pollica (84001230659), in persona del suo Sindaco p.t. , rappresentato e difeso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S .a.s (00729620658) , in persona del suo legale rappresentante p.t.; –intimata – avverso la sentenza n. 3584/2023, depositata il 5 giugno 2023, della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Campania; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 18 settembre 2025, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Il Comune di Pollica , sulla base di due motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 3584/2023, depositata il 5 giugno 2023, TARI Accertamento con la quale la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania ha accolto, per quanto di ragione, l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., così pronunciando in parziale riforma della pronuncia di prime cure che aveva disatteso le impugnazioni di due avvisi di accertamento relativi alla TARI dovuta dalla contribuente per gli anni 2014 e 2015.

Per quel che qui rileva, il giudice del gravame ha accolto l’eccezione di decadenza formulata a riguardo del periodo di imposta 2014 rilevando che non risultava « depositata documentazione a riprova … della spedizione dell’avviso di accertamento in data 18/12/2019».

2. -[OSCURATO:PERSONA] S.a.s. non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. –Col secondo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,il cui esame va anteposto in quanto logicamente prioritario, il ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza assumendo che il decisum poggiava su di una motivazione apparente e incomprensibile in quanto la motivazione esposta non renderebbe comprensibile «se la Corte di II grado si riferisce alla mancata produzione dei documenti a riprova ovvero se, pur depositata, la documentazione non è idonea “a provare” la spedizione in data 16.12.2019.». 1.1 – Il motivo è destituito di fondamento in quanto la (pur sintetica) esposizione rende evidente che la Corte di merito si è riferita ad un omesso deposito della documentazione, non anche alla sua attitudine probatoria.

Come, poi, le Sezioni unite della Corte hanno statuito, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54, d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012 n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez.

U., 22 settembre 2014, n. 19881; Cass. Sez.

U., 7 aprile 2014, n. 8053).

Si è, quindi, ripetutamente precisato che deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass. Sez.

U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez.

U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez.

U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez.

U., 5 agosto 2016, n. 16599).

2. –Il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,espone la denuncia di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, con riferimento agli atti di notifica siccome prodotto, sin dal primo grado di giudizio, l’avviso di accertamento con la relativa relata ove risultava specificato che «Il presente atto è stato notificato al contribuente, su indicato, a mezzo del servizio postale e mediante l’invio di copia conforme spedita tramite raccomandata A/R presso l’ufficio postale di Rimini 8rn) in data 16.2.2019». 2.1 –Questo motivo è fondato, e va accolto.

Occorre premettere che la parte, odierna ricorrente, non costituitasi nel secondo grado di giudizio, per come risulta dalla pronuncia di prime cure aveva dato riscontro documentale della notifica dell’avviso di accertamento in quanto «l’avviso è stato spedito il 18.12.2019 e notificato il 10.1.2020»; e, in ragione di tanto, la Commissione tributaria provinciale aveva disatteso (sul punto) il ricorso della contribuente.

Va soggiunto che lo stesso giudice del gravame aveva disatteso l’eccezione di tardiva produzione in giudizio (« il giorno stesso dell’udienza di primo grado») della documentazione offerta dall’amministrazione, rimarcando che «i fascicoli delle parti “restano acquisiti al fascicolo d’ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo”; ciò comporta che ogni documento, anche prodotto tardivamente in primo grado confluisce “automaticamente e ritualmente" nel procedimento di appello” e può essereutilizzato dalla Corte di secondo grado ai fini della decisione». 2.2 – Le Sezioni Unite della Corte hanno, quindi, rilevato che il travisamento del contenuto oggettivo della prova -che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale» (Cass. Sez.

U., 5 marzo 2024, n. 5792). 2.3 -Sussiste, quindi, il denunciato omesso esame di fatto decisivo che, come anticipato, si correla alla documentazione che, prodotta dalla parte, odierna ricorrente, così come (già) valutata nel primo grado del giudizio dava conto di una (tempestiva) notifica dell’avviso di accertamento in data 18 dicembre 2019.

Va, difatti, ulteriormente rilevato che, s econdo un principio generale, di portata (tendenzialmente) espansiva - e risalente a pronunce del Giudice delle Leggi che lo hanno affermato con riferimento alla sede processuale (v., ex plurimis, Corte Cost., 9 aprile 2019, n. 75; Id., 1° aprile 2011, n. 106; Id., 14 gennaio 2010, n. 3; Id., 12 marzo 2004, n. 97; Id., 23 gennaio 2004, n. 28; Id., 26 novembre 2002, n. 477) - deve riconoscersi una scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio per il notificante ed il destinatario dell’atto notificato; principio, questo, la cui applicazione si impone - al fi ne di evitare al notificante gli effetti pregiudizievoli derivanti da ritardi sottratti al suo controllo - ogni qual volta dall'individuazione della data di notificazione possano discendere decadenze, o altri impedimenti (e preclusioni), a carico del notificante, e che, dunque, implica il perfezionamento della notificazione (dal lato del soggetto notificante) al momento della consegna (per la notifica) dell’atto da notificare [quanto agli atti processuali cfr., ex plurimis, Cass., 3 febbraio 2015, n. 1894; Cass., 9 gennaio 2013, n. 371; Cass., 13 gennaio 2010, n. 359; Cass., 6 febbraio 2007, n. 2565; v. altresì, per la riproposizione del principio con riferimento agli effetti sostanziali dell’atto processuale (insostituibile e) di (necessario) esercizio del diritto, Cass.

S.U., 9 dicembre 2015, n. 24822; quanto agli atti del procedimento amministrativo sanzionatorio, v.

Cass.

S.U., 17 maggio 2017, n. 12332; con riferimento, invece, al termine di decadenza previsto per gli atti d'imposizione tributaria, cfr. Cass. Sez.

U., 17 dicembre 2021, n. 40543cui adde Cass., 27 giugno 2024, n. 17722 ] .

3. – L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia dietro esame della citata (e pretermessa) documentazione.

P.Q.M La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio , alla Corte d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1870/2024 R.G. proposto da Comune di Pollica (84001230659), in persona del suo Sindaco p.t. , rappresentato e difeso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S .a.s (00729620658) , in persona del suo legale rappresentante p.t.; –intimata – avverso la sentenza n. 3584/2023, depositata il 5 giugno 2023, della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Campania; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 18 settembre 2025, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Il Comune di Pollica , sulla base di due motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 3584/2023, depositata il 5 giugno 2023, TARI Accertamento con la quale la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania ha accolto, per quanto di ragione, l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., così pronunciando in parziale riforma della pronuncia di prime cure che aveva disatteso le impugnazioni di due avvisi di accertamento relativi alla TARI dovuta dalla contribuente per gli anni 2014 e 2015. Per quel che qui rileva, il giudice del gravame ha accolto l’eccezione di decadenza formulata a riguardo del periodo di imposta 2014 rilevando che non risultava « depositata documentazione a riprova … della spedizione dell’avviso di accertamento in data 18/12/2019». 2. -[OSCURATO:PERSONA] S.a.s. non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Col secondo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,il cui esame va anteposto in quanto logicamente prioritario, il ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza assumendo che il decisum poggiava su di una motivazione apparente e incomprensibile in quanto la motivazione esposta non renderebbe comprensibile «se la Corte di II grado si riferisce alla mancata produzione dei documenti a riprova ovvero se, pur depositata, la documentazione non è idonea “a provare” la spedizione in data 16.12.2019.». 1.1 – Il motivo è destituito di fondamento in quanto la (pur sintetica) esposizione rende evidente che la Corte di merito si è riferita ad un omesso deposito della documentazione, non anche alla sua attitudine probatoria. Come, poi, le Sezioni unite della Corte hanno statuito, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54, d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012 n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881; Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053). Si è, quindi, ripetutamente precisato che deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599). 2. –Il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,espone la denuncia di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, con riferimento agli atti di notifica siccome prodotto, sin dal primo grado di giudizio, l’avviso di accertamento con la relativa relata ove risultava specificato che «Il presente atto è stato notificato al contribuente, su indicato, a mezzo del servizio postale e mediante l’invio di copia conforme spedita tramite raccomandata A/R presso l’ufficio postale di Rimini 8rn) in data 16.2.2019». 2.1 –Questo motivo è fondato, e va accolto. Occorre premettere che la parte, odierna ricorrente, non costituitasi nel secondo grado di giudizio, per come risulta dalla pronuncia di prime cure aveva dato riscontro documentale della notifica dell’avviso di accertamento in quanto «l’avviso è stato spedito il 18.12.2019 e notificato il 10.1.2020»; e, in ragione di tanto, la Commissione tributaria provinciale aveva disatteso (sul punto) il ricorso della contribuente. Va soggiunto che lo stesso giudice del gravame aveva disatteso l’eccezione di tardiva produzione in giudizio (« il giorno stesso dell’udienza di primo grado») della documentazione offerta dall’amministrazione, rimarcando che «i fascicoli delle parti “restano acquisiti al fascicolo d’ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo”; ciò comporta che ogni documento, anche prodotto tardivamente in primo grado confluisce “automaticamente e ritualmente" nel procedimento di appello” e può essereutilizzato dalla Corte di secondo grado ai fini della decisione». 2.2 – Le Sezioni Unite della Corte hanno, quindi, rilevato che il travisamento del contenuto oggettivo della prova -che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale» (Cass. Sez. U., 5 marzo 2024, n. 5792). 2.3 -Sussiste, quindi, il denunciato omesso esame di fatto decisivo che, come anticipato, si correla alla documentazione che, prodotta dalla parte, odierna ricorrente, così come (già) valutata nel primo grado del giudizio dava conto di una (tempestiva) notifica dell’avviso di accertamento in data 18 dicembre 2019. Va, difatti, ulteriormente rilevato che, s econdo un principio generale, di portata (tendenzialmente) espansiva - e risalente a pronunce del Giudice delle Leggi che lo hanno affermato con riferimento alla sede processuale (v., ex plurimis, Corte Cost., 9 aprile 2019, n. 75; Id., 1° aprile 2011, n. 106; Id., 14 gennaio 2010, n. 3; Id., 12 marzo 2004, n. 97; Id., 23 gennaio 2004, n. 28; Id., 26 novembre 2002, n. 477) - deve riconoscersi una scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio per il notificante ed il destinatario dell’atto notificato; principio, questo, la cui applicazione si impone - al fi ne di evitare al notificante gli effetti pregiudizievoli derivanti da ritardi sottratti al suo controllo - ogni qual volta dall'individuazione della data di notificazione possano discendere decadenze, o altri impedimenti (e preclusioni), a carico del notificante, e che, dunque, implica il perfezionamento della notificazione (dal lato del soggetto notificante) al momento della consegna (per la notifica) dell’atto da notificare [quanto agli atti processuali cfr., ex plurimis, Cass., 3 febbraio 2015, n. 1894; Cass., 9 gennaio 2013, n. 371; Cass., 13 gennaio 2010, n. 359; Cass., 6 febbraio 2007, n. 2565; v. altresì, per la riproposizione del principio con riferimento agli effetti sostanziali dell’atto processuale (insostituibile e) di (necessario) esercizio del diritto, Cass. S.U., 9 dicembre 2015, n. 24822; quanto agli atti del procedimento amministrativo sanzionatorio, v. Cass. S.U., 17 maggio 2017, n. 12332; con riferimento, invece, al termine di decadenza previsto per gli atti d'imposizione tributaria, cfr. Cass. Sez. U., 17 dicembre 2021, n. 40543cui adde Cass., 27 giugno 2024, n. 17722 ] . 3. – L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia dietro esame della citata (e pretermessa) documentazione. P.Q.M La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio , alla Corte d
Sentenza Cassazione n. 29258/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris