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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 settembre 2026

Cassazione n. 25562/2026

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conomia edelle finanze ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dei rispettivi Ministri protempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], per il ricevimento degli atti numero di [OSCURATO:TELEFONO] eP.E.C. [OSCURATO:EMAIL]), presso la cui sede in Roma,via dei Portoghesi, 12, sono domiciliati.RicorrenticontroComune di Jesi ([OSCURATO:PARTITA_IVA]) in persona del Sindaco e legalerapp.te pro tempore, elettivamente domiciliato per la Carica presso la [OSCURATO:PERSONA] in Jesi (AN) alla Piazza dell'Indipendenza, 1, rappresentato edifeso - in virtù di Determinazione n. 1381 del 29/10/2024, nonché giustaprocura speciale su foglio separato, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.: MFF RSN62T45 E249E) del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliato presso il suostudio in Napoli, alla [OSCURATO:PERSONA] 42, che dichiara di voler riceve-Numero registro generale 21162/2024Numero sezionale 3257/2026Numero di raccolta generale 25562/2026Data pubblicazione 18/09/2026re comunicazioni e notificazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata:[OSCURATO:EMAIL] la sentenza della Corte d'appello di Ancona n° 416 depositata l'11marzo 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'11 settembre2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Il Comune di Jesi conveniva innanzi al Tribunale di Ancona il Mini-stero dell'Interno e il Ministero dell'Economia e delle Finanze chiedendoche venisse accertato il credito vantato dal Comune attore di euro431.851,54 oltre rivalutazione e interessi, dovuti per il minor importodell'imposta ICI sugli immobili di categoria D passati alla autodetermina-zione della rendita catastale, per gli anni 2001-2009 (spettanze dal 2002al 2010).Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d'appello di Ancona, adi-ta dai Ministeri soccombenti, confermava tale decisione.2.- Ricorrono per cassazione il Ministero dell'Interno ed il Ministerodell'economia e delle finanze con un unico articolato motivo.Resiste il Comune di Jesi con controricorso illustrato da memoria, nelquale conclude per l'inammissibilità e, comunque, per il rigetto dell'impu-gnazione.La causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale aisensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE3.- Con l'unico motivo di ricorso, veicolato tramite l'art. 360 n° 3cod. proc. civ., i ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazioneNumero registro generale 21162/2024Numero sezionale 3257/2026Numero di raccolta generale 25562/2026Data pubblicazione 18/09/2026dell'art. 64 della legge 23 dicembre 2000, n° 388, e degli artt. 2 e 3 deldecreto del Ministero dell'interno 1° luglio 2002, n° 197.4.- Il ricorso è, anzitutto ammissibile, in quanto – contrariamente aquanto allega il resistente alle pagine 10-11 del controricorso – la manca-ta indicazione di alcuni elementi tra quelli previsti dal Protocollo siglato il1° marzo 2023 tra il Presidente della Corte di Cassazione, il Presidente delConsiglio [OSCURATO:PERSONA], il Procuratore Generale della Corte di Cassa-zione e l'Avvocatura Generale dello Stato, non produce inammissibilitàdell'atto, ma può avere eventuali conseguenze in sede di statuizione sullespese (come, peraltro, previsto dallo stesso Protocollo).Nel merito, il mezzo è fondato nei sensi di cui appresso, alla luce dellagiurisprudenza ormai consolidata di cui alle precedenti decisioni assunteda questa stessa Corte in altri giudizi di contenuto del tutto analogo (pertutte: Cass., sez.

I, 28 maggio 2024, n° 14824, con menzione di altri pre-cedenti, e più recentemente Cass., sez.

I, 25 ottobre 2024, n° 27690 eCass., sez.

I, 3 febbraio 2025, n° 2580 e n° 2581).Giova ricordare brevemente il quadro normativo di riferimento e la suaevoluzione.Com'è noto, con il d.lgs. n° 504/1992 è stata istituita l'imposta comu-nale sugli immobili (Ici), prevedendosi (per quello che qui interessa) chela base imponibile per i fabbricati accatastati sub lettera D, privi di renditadefinitiva, fosse determinata, sino al momento della liquidazione definitivadi essa da parte dell'ufficio fiscale (per la quale l'art. 1 del d.m. n° 701/1994 fissava un termine di dodici o ventiquattro mesi), in base alle scrittu-re contabili dell'imprenditore.A seguito della generale (ed imprevista) diminuzione della base impo-nibile dell'imposta, calcolata col metodo delle scritture contabili, il legisla-tore ha introdotto un ausilio per i Comuni, istituendo un contributo percompensare la perdita del gettito Ici per gli anni 1998 e 1999 (art. 31,terzo comma, legge n° 448/1998).Numero registro generale 21162/2024Numero sezionale 3257/2026Numero di raccolta generale 25562/2026Data pubblicazione 18/09/2026La perdita del gettito fiscale si è rivelata, tuttavia, strutturale ed il legi-slatore ha rimodulato tale contributo, già previsto – come detto – per leperdite degli anni 1998 e 1999, estendendolo anche alle perdite di gettitofiscale del 2000 (legge n° 388/2000, art. 53, quattordicesimo comma).Per il futuro, ossia per le annualità dal 2001 in poi, la stessa legge (lan° 388) ha previsto (art. 64, primo comma) non più un contributo, ma un«aumento dei trasferimenti statali» destinati a compensare il minor gettitoIci, a condizione, però, che la perdita fosse superiore a lire tre milioni edallo «0,5% della spesa corrente prevista per ciascun anno».Tali misure erano state determinate non solo dalla già menzionata im-prevista diminuzione della base imponibile, ma anche dall'inerzia o, co-munque, dal ritardo degli uffici fiscali nella attribuzione delle rendite im-mobiliari definitive.A tale disfunzione se ne era, inoltre, aggiunta un'altra, consistentenell'inerzia o, comunque, nel ritardo dei Comuni nel richiedere il contributoa ristoro della perdita Ici, i quali presentavano domande cumulative, ossiaper più anni.Per porre rimedio a tale ultima prassi, il legislatore ha dapprima fissatoil termine previsto dall'art. 1, comma 712, della legge 296/2006, preve-dendo che la dichiarazione di minor gettito (disciplinata dal d.m. n°197/2002) dovesse essere «inviata al Ministero dell'interno entro il termi-ne perentorio, a pena di decadenza, del 30 giugno dell'anno successivo aquello in cui si è verificata la minore entrata».Successivamente, a fronte delle differenti dichiarazioni di assegnazionedel contributo presentate dai Comuni (contenenti criteri non omogenei dicalcolo), il legislatore ha disposto che gli Enti territoriali le ripresentassero.Infatti, col d.l. n° 154/2008, art. 2-quater, settimo comma, si è previ-sto che «[l]e dichiarazioni di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamentodi cui al decreto del Ministro dell'interno 1° luglio 2002, n. 197, attestantiil minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante da fabbri-Numero registro generale 21162/2024Numero sezionale 3257/2026Numero di raccolta generale 25562/2026Data pubblicazione 18/09/2026cati del gruppo catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, an-che se già presentate, devono essere trasmesse al Ministero dell'interno, apena di decadenza, entro il 31 gennaio 2009 ed essere corredate da un'at-testazione a firma del responsabile del servizio finanziario dell'ente locale,nonché asseverate dall'organo di revisione, che evidenzi le minori entrateregistrate per ciascuno degli anni 2005 e precedenti e i relativi contributistatali a tale titolo comunicati».Tale termine è, stato, da ultimo prorogato con d.l. n° 78/2010 (art.14, comma 33-quater), col quale si è stabilito che «[i]l termine del 31gennaio 2009, previsto dall'articolo 2-quater, comma 7, del decreto-legge7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicem-bre 2008, n. 189, per la trasmissione al Ministero dell'interno delle dichia-razioni, già presentate, attestanti il minor gettito dell'imposta comunalesugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D per ciascunodegli anni 2005 e precedenti, è differito al 30 ottobre 2010».5.- Passando ora ai fatti di causa, oggetto del presente contenziososono i contributi degli anni 2002-2009.Occorre pertanto chiarire le modalità di calcolo del credito comunalepreviste dalla legge.L'art. 64 della legge n° 388/2000 prevede che la perdita dei Comunisugli introiti Ici relativi agli immobili di categoria catastale D privi di rendi-ta definitiva (perdita, come si è detto, sofferta in ragione della determina-zione della base imponibile col metodo del costo contabilizzato [art. 5, ter-zo comma, del d.lgs. n° 504/1992] e, successivamente, col metodo dellaautodichiarazione [art. 1, secondo comma, del d.m. n° 701/1994]) siacompensata, a partire dal 2001, con un maggior trasferimento di fondistatali.La stessa norma (art. 64, secondo comma) prevede anche un mecca-nismo di riduzione dei trasferimenti statali, ove intervenga l'attribuzionedella rendita catastale definitiva.Numero registro generale 21162/2024Numero sezionale 3257/2026Numero di raccolta generale 25562/2026Data pubblicazione 18/09/2026In tal caso, qualora il Comune interessato percepisca un introito supe-riore almeno al 30% rispetto a quello percepito nella vigenza della renditacatastale provvisoria, «i trasferimenti erariali di parte corrente spettantiagli stessi enti sono ridotti in misura pari a tale eccedenza», con la preci-sazione che «la riduzione si applica e si intende consolidata a decorreredall'anno successivo» a quello in cui la rendita è divenuta definitiva.Ebbene, l'espressa previsione del meccanismo del «consolidamento»della riduzione del contributo (a fronte di un incremento del gettito Ici)implica necessariamente che anche la perdita di gettito riceva lo stessotrattamento e, dunque, che anch'essa sia «consolidata», ossia compensa-ta automaticamente e – per usare un'efficace espressione di Cass. 14824/2024, già citata – sia «trascinata» (volta che sia insorta in un determinatoanno) negli anni successivi.Questo sistema di attribuzione del contributo (aumento di trasferimentistatali) deve essere coordinato con la verifica del superamento della fran-chigia, prevista dall'art. 64 citato.Ne deriva anche che, per dare un senso alle soglie previste dall'art. 64,primo comma, l'incremento di perdita Ici che dà diritto ad un incrementodi contributo deve essere giocoforza calcolato sulle variazioni di gettitodell'anno di riferimento: ragionando diversamente, le soglie sarebberosempre superate, in ragione delle perdite pregresse e del consolidamentodi esse.In altre parole, l'ammissione a ristoro dell'ulteriore perdita di gettito Iciva verificata con le indicazioni fornite dalla più volte citata Cass. 14924/2024, ossia non tenendo conto delle perdite Ici relative agli anni anteriori,ormai consolidate, ma solo sulle nuove perdite dell'anno fiscale in corso(come, dunque, pretendono i Ministeri ricorrenti).Il diverso sistema di calcolo della franchigia finirebbe, infatti, per «an-nichilire il sistema delle soglie», poiché – volta che siano superate in unNumero registro generale 21162/2024Numero sezionale 3257/2026Numero di raccolta generale 25562/2026Data pubblicazione 18/09/2026anno – il superamento permarrebbe anche in tutti gli anni a seguire, gra-zie al principio di consolidamento.Al contrario, per conservare un senso a tale previsione, ossia ad unasoglia composta dai due elementi (numero fisso e percentuale sulle spesecorrenti), va seguita la tesi che ritiene superata la franchigia solo ove nelloanno di riferimento si siano verificate ulteriori perdite Ici superiori a liretre milioni ed allo 0,5% della spesa corrente, ma con la precisazione che,nell'ipotesi in cui tale limite non risulti superato nell'anno in questione – e,dunque, il Comune non riceva per tale esercizio alcun contributo – il trava-licamento della franchigia potrebbe intervenire nell'anno successivo, pereffetto di ulteriori perdite (derivanti dall'accatastamento di altri immobili,dalla maggiorazione delle aliquote, ecc…) che vanno ad aggiungersi all'e-sercizio precedente.Ne deriva, in conclusione, che, in questo caso, il superamento dellasoglia va verificato, sì, anno per anno, ma considerando anche le eventualiperdite e, dunque, le mancate compensazioni degli anni pregressi non en-trate nel consolidamento.È, infatti, evidente che, se la ratio del sistema è quella di compensaregli enti territoriali del minor gettito fiscale Ici, la perdita inferiore alla so-glia (e ritenuta dal legislatore di modestia tale da non essere pareggiata)può incrementarsi negli esercizi seguenti: sicché non c'è ragione – in que-sto caso, ossia volta che la perdita sia divenuta quantitativamente rilevan-te – di negare al Comune il contributo per il minor gettito fiscale.Ne deriva, ancora, che i Comuni hanno diritto ad ottenere automati-camente, per ogni anno, il ristoro delle perdite Ici emerse negli anni pre-gressi, ormai consolidate; hanno poi diritto di ottenere il ristoro delle per-dite dell'anno in corso ove vi sia il superamento dei limiti fissati dall'art.64, primo comma, per effetto, ad es., dell'accatastamento di nuovi immo-bili di categoria D (privi di rendita definitiva) entrati nel predetto anno nelNumero registro generale 21162/2024Numero sezionale 3257/2026Numero di raccolta generale 25562/2026Data pubblicazione 18/09/2026perimetro della tassabilità Ici, oppure, altro es., per effetto dell'incrementodelle aliquote.Giova, inoltre, precisare che la modalità di comunicazione delle perditeal Ministero interni ha rilevanza nel solo procedimento amministrativo, inquanto è in quella sede che i dati forniti dal singolo Comune devono farcomprendere per ogni anno la perdita di gettito Ici e, sempre per ogni an-no, l'eventuale incremento di essa.6.- In conclusione, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio allamedesima Corte, la quale – tenendo presente quanto esposto ai preceden-ti paragrafi – dovrà verificare per ogni anno (dal 2002 al 2009) quale fos-se il contributo consolidato e quale la maggior perdita fiscale, accertandose il credito del Comune di Jesi di euro 431.851,54 – di cui euro134.991,96 relativo ad un recupero di un trasferimento asseritamente nondovuto ed euro 296.859,58 per revoca di quello assegnato (o che dovevaesserlo) – sia corretto o se debba essere, in ipotesi, diminuito.La Corte territoriale provvederà anche alla regolazione delle spese delpresente giudizio di legittimità.

P.Q.Mla Corte accoglie il motivo di ricorso.

Cassa e rinvia alla Corte d'appello diAncona, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudiziodi legittimità.Così deciso in Roma l'11 settembre 2026, nell'adunanza cameraledella prima sezione.Il presidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
conomia edelle finanze ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dei rispettivi Ministri protempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], per il ricevimento degli atti numero di [OSCURATO:TELEFONO] eP.E.C. [OSCURATO:EMAIL]), presso la cui sede in Roma,via dei Portoghesi, 12, sono domiciliati.RicorrenticontroComune di Jesi ([OSCURATO:PARTITA_IVA]) in persona del Sindaco e legalerapp.te pro tempore, elettivamente domiciliato per la Carica presso la [OSCURATO:PERSONA] in Jesi (AN) alla Piazza dell'Indipendenza, 1, rappresentato edifeso - in virtù di Determinazione n. 1381 del 29/10/2024, nonché giustaprocura speciale su foglio separato, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.: MFF RSN62T45 E249E) del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliato presso il suostudio in Napoli, alla [OSCURATO:PERSONA] 42, che dichiara di voler riceve-Numero registro generale 21162/2024Numero sezionale 3257/2026Numero di raccolta generale 25562/2026Data pubblicazione 18/09/2026re comunicazioni e notificazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata:[OSCURATO:EMAIL] la sentenza della Corte d'appello di Ancona n° 416 depositata l'11marzo 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'11 settembre2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Il Comune di Jesi conveniva innanzi al Tribunale di Ancona il Mini-stero dell'Interno e il Ministero dell'Economia e delle Finanze chiedendoche venisse accertato il credito vantato dal Comune attore di euro431.851,54 oltre rivalutazione e interessi, dovuti per il minor importodell'imposta ICI sugli immobili di categoria D passati alla autodetermina-zione della rendita catastale, per gli anni 2001-2009 (spettanze dal 2002al 2010).Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d'appello di Ancona, adi-ta dai Ministeri soccombenti, confermava tale decisione.2.- Ricorrono per cassazione il Ministero dell'Interno ed il Ministerodell'economia e delle finanze con un unico articolato motivo.Resiste il Comune di Jesi con controricorso illustrato da memoria, nelquale conclude per l'inammissibilità e, comunque, per il rigetto dell'impu-gnazione.La causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale aisensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE3.- Con l'unico motivo di ricorso, veicolato tramite l'art. 360 n° 3cod. proc. civ., i ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazioneNumero registro generale 21162/2024Numero sezionale 3257/2026Numero di raccolta generale 25562/2026Data pubblicazione 18/09/2026dell'art. 64 della legge 23 dicembre 2000, n° 388, e degli artt. 2 e 3 deldecreto del Ministero dell'interno 1° luglio 2002, n° 197.4.- Il ricorso è, anzitutto ammissibile, in quanto – contrariamente aquanto allega il resistente alle pagine 10-11 del controricorso – la manca-ta indicazione di alcuni elementi tra quelli previsti dal Protocollo siglato il1° marzo 2023 tra il Presidente della Corte di Cassazione, il Presidente delConsiglio [OSCURATO:PERSONA], il Procuratore Generale della Corte di Cassa-zione e l'Avvocatura Generale dello Stato, non produce inammissibilitàdell'atto, ma può avere eventuali conseguenze in sede di statuizione sullespese (come, peraltro, previsto dallo stesso Protocollo).Nel merito, il mezzo è fondato nei sensi di cui appresso, alla luce dellagiurisprudenza ormai consolidata di cui alle precedenti decisioni assunteda questa stessa Corte in altri giudizi di contenuto del tutto analogo (pertutte: Cass., sez. I, 28 maggio 2024, n° 14824, con menzione di altri pre-cedenti, e più recentemente Cass., sez. I, 25 ottobre 2024, n° 27690 eCass., sez. I, 3 febbraio 2025, n° 2580 e n° 2581).Giova ricordare brevemente il quadro normativo di riferimento e la suaevoluzione.Com'è noto, con il d.lgs. n° 504/1992 è stata istituita l'imposta comu-nale sugli immobili (Ici), prevedendosi (per quello che qui interessa) chela base imponibile per i fabbricati accatastati sub lettera D, privi di renditadefinitiva, fosse determinata, sino al momento della liquidazione definitivadi essa da parte dell'ufficio fiscale (per la quale l'art. 1 del d.m. n° 701/1994 fissava un termine di dodici o ventiquattro mesi), in base alle scrittu-re contabili dell'imprenditore.A seguito della generale (ed imprevista) diminuzione della base impo-nibile dell'imposta, calcolata col metodo delle scritture contabili, il legisla-tore ha introdotto un ausilio per i Comuni, istituendo un contributo percompensare la perdita del gettito Ici per gli anni 1998 e 1999 (art. 31,terzo comma, legge n° 448/1998).Numero registro generale 21162/2024Numero sezionale 3257/2026Numero di raccolta generale 25562/2026Data pubblicazione 18/09/2026La perdita del gettito fiscale si è rivelata, tuttavia, strutturale ed il legi-slatore ha rimodulato tale contributo, già previsto – come detto – per leperdite degli anni 1998 e 1999, estendendolo anche alle perdite di gettitofiscale del 2000 (legge n° 388/2000, art. 53, quattordicesimo comma).Per il futuro, ossia per le annualità dal 2001 in poi, la stessa legge (lan° 388) ha previsto (art. 64, primo comma) non più un contributo, ma un«aumento dei trasferimenti statali» destinati a compensare il minor gettitoIci, a condizione, però, che la perdita fosse superiore a lire tre milioni edallo «0,5% della spesa corrente prevista per ciascun anno».Tali misure erano state determinate non solo dalla già menzionata im-prevista diminuzione della base imponibile, ma anche dall'inerzia o, co-munque, dal ritardo degli uffici fiscali nella attribuzione delle rendite im-mobiliari definitive.A tale disfunzione se ne era, inoltre, aggiunta un'altra, consistentenell'inerzia o, comunque, nel ritardo dei Comuni nel richiedere il contributoa ristoro della perdita Ici, i quali presentavano domande cumulative, ossiaper più anni.Per porre rimedio a tale ultima prassi, il legislatore ha dapprima fissatoil termine previsto dall'art. 1, comma 712, della legge 296/2006, preve-dendo che la dichiarazione di minor gettito (disciplinata dal d.m. n°197/2002) dovesse essere «inviata al Ministero dell'interno entro il termi-ne perentorio, a pena di decadenza, del 30 giugno dell'anno successivo aquello in cui si è verificata la minore entrata».Successivamente, a fronte delle differenti dichiarazioni di assegnazionedel contributo presentate dai Comuni (contenenti criteri non omogenei dicalcolo), il legislatore ha disposto che gli Enti territoriali le ripresentassero.Infatti, col d.l. n° 154/2008, art. 2-quater, settimo comma, si è previ-sto che «[l]e dichiarazioni di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamentodi cui al decreto del Ministro dell'interno 1° luglio 2002, n. 197, attestantiil minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante da fabbri-Numero registro generale 21162/2024Numero sezionale 3257/2026Numero di raccolta generale 25562/2026Data pubblicazione 18/09/2026cati del gruppo catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, an-che se già presentate, devono essere trasmesse al Ministero dell'interno, apena di decadenza, entro il 31 gennaio 2009 ed essere corredate da un'at-testazione a firma del responsabile del servizio finanziario dell'ente locale,nonché asseverate dall'organo di revisione, che evidenzi le minori entrateregistrate per ciascuno degli anni 2005 e precedenti e i relativi contributistatali a tale titolo comunicati».Tale termine è, stato, da ultimo prorogato con d.l. n° 78/2010 (art.14, comma 33-quater), col quale si è stabilito che «[i]l termine del 31gennaio 2009, previsto dall'articolo 2-quater, comma 7, del decreto-legge7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicem-bre 2008, n. 189, per la trasmissione al Ministero dell'interno delle dichia-razioni, già presentate, attestanti il minor gettito dell'imposta comunalesugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D per ciascunodegli anni 2005 e precedenti, è differito al 30 ottobre 2010».5.- Passando ora ai fatti di causa, oggetto del presente contenziososono i contributi degli anni 2002-2009.Occorre pertanto chiarire le modalità di calcolo del credito comunalepreviste dalla legge.L'art. 64 della legge n° 388/2000 prevede che la perdita dei Comunisugli introiti Ici relativi agli immobili di categoria catastale D privi di rendi-ta definitiva (perdita, come si è detto, sofferta in ragione della determina-zione della base imponibile col metodo del costo contabilizzato [art. 5, ter-zo comma, del d.lgs. n° 504/1992] e, successivamente, col metodo dellaautodichiarazione [art. 1, secondo comma, del d.m. n° 701/1994]) siacompensata, a partire dal 2001, con un maggior trasferimento di fondistatali.La stessa norma (art. 64, secondo comma) prevede anche un mecca-nismo di riduzione dei trasferimenti statali, ove intervenga l'attribuzionedella rendita catastale definitiva.Numero registro generale 21162/2024Numero sezionale 3257/2026Numero di raccolta generale 25562/2026Data pubblicazione 18/09/2026In tal caso, qualora il Comune interessato percepisca un introito supe-riore almeno al 30% rispetto a quello percepito nella vigenza della renditacatastale provvisoria, «i trasferimenti erariali di parte corrente spettantiagli stessi enti sono ridotti in misura pari a tale eccedenza», con la preci-sazione che «la riduzione si applica e si intende consolidata a decorreredall'anno successivo» a quello in cui la rendita è divenuta definitiva.Ebbene, l'espressa previsione del meccanismo del «consolidamento»della riduzione del contributo (a fronte di un incremento del gettito Ici)implica necessariamente che anche la perdita di gettito riceva lo stessotrattamento e, dunque, che anch'essa sia «consolidata», ossia compensa-ta automaticamente e – per usare un'efficace espressione di Cass. 14824/2024, già citata – sia «trascinata» (volta che sia insorta in un determinatoanno) negli anni successivi.Questo sistema di attribuzione del contributo (aumento di trasferimentistatali) deve essere coordinato con la verifica del superamento della fran-chigia, prevista dall'art. 64 citato.Ne deriva anche che, per dare un senso alle soglie previste dall'art. 64,primo comma, l'incremento di perdita Ici che dà diritto ad un incrementodi contributo deve essere giocoforza calcolato sulle variazioni di gettitodell'anno di riferimento: ragionando diversamente, le soglie sarebberosempre superate, in ragione delle perdite pregresse e del consolidamentodi esse.In altre parole, l'ammissione a ristoro dell'ulteriore perdita di gettito Iciva verificata con le indicazioni fornite dalla più volte citata Cass. 14924/2024, ossia non tenendo conto delle perdite Ici relative agli anni anteriori,ormai consolidate, ma solo sulle nuove perdite dell'anno fiscale in corso(come, dunque, pretendono i Ministeri ricorrenti).Il diverso sistema di calcolo della franchigia finirebbe, infatti, per «an-nichilire il sistema delle soglie», poiché – volta che siano superate in unNumero registro generale 21162/2024Numero sezionale 3257/2026Numero di raccolta generale 25562/2026Data pubblicazione 18/09/2026anno – il superamento permarrebbe anche in tutti gli anni a seguire, gra-zie al principio di consolidamento.Al contrario, per conservare un senso a tale previsione, ossia ad unasoglia composta dai due elementi (numero fisso e percentuale sulle spesecorrenti), va seguita la tesi che ritiene superata la franchigia solo ove nelloanno di riferimento si siano verificate ulteriori perdite Ici superiori a liretre milioni ed allo 0,5% della spesa corrente, ma con la precisazione che,nell'ipotesi in cui tale limite non risulti superato nell'anno in questione – e,dunque, il Comune non riceva per tale esercizio alcun contributo – il trava-licamento della franchigia potrebbe intervenire nell'anno successivo, pereffetto di ulteriori perdite (derivanti dall'accatastamento di altri immobili,dalla maggiorazione delle aliquote, ecc…) che vanno ad aggiungersi all'e-sercizio precedente.Ne deriva, in conclusione, che, in questo caso, il superamento dellasoglia va verificato, sì, anno per anno, ma considerando anche le eventualiperdite e, dunque, le mancate compensazioni degli anni pregressi non en-trate nel consolidamento.È, infatti, evidente che, se la ratio del sistema è quella di compensaregli enti territoriali del minor gettito fiscale Ici, la perdita inferiore alla so-glia (e ritenuta dal legislatore di modestia tale da non essere pareggiata)può incrementarsi negli esercizi seguenti: sicché non c'è ragione – in que-sto caso, ossia volta che la perdita sia divenuta quantitativamente rilevan-te – di negare al Comune il contributo per il minor gettito fiscale.Ne deriva, ancora, che i Comuni hanno diritto ad ottenere automati-camente, per ogni anno, il ristoro delle perdite Ici emerse negli anni pre-gressi, ormai consolidate; hanno poi diritto di ottenere il ristoro delle per-dite dell'anno in corso ove vi sia il superamento dei limiti fissati dall'art.64, primo comma, per effetto, ad es., dell'accatastamento di nuovi immo-bili di categoria D (privi di rendita definitiva) entrati nel predetto anno nelNumero registro generale 21162/2024Numero sezionale 3257/2026Numero di raccolta generale 25562/2026Data pubblicazione 18/09/2026perimetro della tassabilità Ici, oppure, altro es., per effetto dell'incrementodelle aliquote.Giova, inoltre, precisare che la modalità di comunicazione delle perditeal Ministero interni ha rilevanza nel solo procedimento amministrativo, inquanto è in quella sede che i dati forniti dal singolo Comune devono farcomprendere per ogni anno la perdita di gettito Ici e, sempre per ogni an-no, l'eventuale incremento di essa.6.- In conclusione, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio allamedesima Corte, la quale – tenendo presente quanto esposto ai preceden-ti paragrafi – dovrà verificare per ogni anno (dal 2002 al 2009) quale fos-se il contributo consolidato e quale la maggior perdita fiscale, accertandose il credito del Comune di Jesi di euro 431.851,54 – di cui euro134.991,96 relativo ad un recupero di un trasferimento asseritamente nondovuto ed euro 296.859,58 per revoca di quello assegnato (o che dovevaesserlo) – sia corretto o se debba essere, in ipotesi, diminuito.La Corte territoriale provvederà anche alla regolazione delle spese delpresente giudizio di legittimità. P.Q.Mla Corte accoglie il motivo di ricorso. Cassa e rinvia alla Corte d'appello diAncona, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudiziodi legittimità.Così deciso in Roma l'11 settembre 2026, nell'adunanza cameraledella prima sezione.Il presidenteGuido Mercolino