CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2023
Cassazione n. 02944/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/02/198.7 avverso la sentenza del 15/04/2022 della Corte di appello di Napoli letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso è inammissibile perché le censure, intrinsecamente generiche, sono anche manifestamente infondate. I motivi di ricorso involgono, in vero, un profilo della regiudicanda, quello del trattamento sanzionatorio, rimesso all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione. Al contrario di quanto si ipotizza nel ricorso la sentenza di appello ha motivato adeguatamente la scelta del trattamento sanzionatorio, non contenuto nel minimo edittale, evidenziando la ricorrenza di plurime condotte di spaccio, conclusione che si sottrae a rilievi in questa sede allorquando il supporto motivazionale sul punto sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processuali e sia, altresì, logicamente corretto senza che sia necessario l'esame di tutti e ciascuno dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen.. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio 2023 Il ConsigliérRlatore I