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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2026

Cassazione n. 10902/2026

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Firenze in data 21.02.2024, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento delle attenuanti generiche, in mesi nove di reclusione per il reato di cui all'art. 189 co.1 e 6 e 7 D.Lvo 30 aprile 1992, n. 285.

2. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati di cui all'art. 189, co. 1 e 6 e co.1 e 7 D.Lvo 30 aprile 1992, n. 285; con il secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla corretta determinazione della pena.

Il ricorrente ha depositato memoria scritta in data 4.02.2026.

1. Il primo motivo di ricorso è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dai giudici di merito nella sentenza impugnata, nonché è volto a prefigurare una rivalutazione e alternativa rilettura delle fonti probatorie.

Il ricorrente lamenta un mancato accertamento del dolo dei reati di cui all'art. 189 commi co.1 e 6 e co.1 e 7 D.Lvo 30 aprile 1992, n. 285, sostenendo che l'integrazione dell'elemento soggettivo postula l'accertamento positivo della consapevolezza di aver determinato il sinistro stradale.

Sul punto, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del consolidato principio secondo il quale l'elemento soggettivo del reato previsto dall'art. 189 C.d.S., comma 6 è integrato anche in presenza del dolo eventuale, ravvisabile in capo all'utente della strada il quale, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare in termini di immediatezza la concreta eventualità che dall'incidente sia derivato danno alle persone, non ottemperi all'obbligo di fermarsi.

Dunque, per le modalità di verificazione del sinistro e per le complessive circostanze della vicenda, l'agente deve rappresentarsi la semplice possibilità che dall'incidente sia derivato un danno alle persone (Sez. 4, n. 34335 del 03/06/2009 - dep. 04/09/2009, Rizzante, Rv. 245354; Sez. 4, n. 17220 del 06/03/2012 - dep. 09/05/2012, Turcan, Rv. 252374; Sez. 6, n. 21414 del del 12/03/2013, Rv. 255429-01).

La ricollegabilità della caduta alla condotta del ricorrente e la consapevolezza di quest'ultimo in ordine all'accaduto, nel senso sopra illustrato, sono congruamente argomentati dalla Corte territoriale con il richiamo alla deposizione della persona offesa.

Il relativo giudizio di attendibilità è privo di fratture logiche e conforme ai principi, in quanto, secondo le argomentazioni della Corte fiorentina, si tratta di narrato lineare e riscontrato dalla oggettiva condotta del ricorrente al momento del fatto ( egli si era infatti fermato subito dopo la caduta senza tuttavia fornire le generalità e allontanandosi immediatamente dal luogo del sinistro).

E' conforme ai principi anche la ritenuta configurabilità del reato di cui all'art. 189, comma 7 CdS, per il quale si richiede la effettiva presenza di lesioni (riportate dalla persona offesa) posto che, secondo i consolidati principi sul punto, chi rivendica ragioni di insussistenza del fatto illecito deve dare compiuta dimostrazione della adeguatezza dell'assistenza (Sez. 4, Sentenza n. 14610 del 30/01/2014, Rossini, Rv. 259216-01).

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

E' ormai consolidato il principio secondo cui il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6 - n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005 - 01; Sez. 5 - , n. 34379 del 11/07/2025.

Rv. 288800 - 01).

Nel caso in esame l'aumento per la continuazione è stato determinato in misura del tutto esigua ( un mese).

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Roma, 10 marzo 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] redana [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Firenze in data 21.02.2024, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento delle attenuanti generiche, in mesi nove di reclusione per il reato di cui all'art. 189 co.1 e 6 e 7 D.Lvo 30 aprile 1992, n. 285. 2. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati di cui all'art. 189, co. 1 e 6 e co.1 e 7 D.Lvo 30 aprile 1992, n. 285; con il secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla corretta determinazione della pena. Il ricorrente ha depositato memoria scritta in data 4.02.2026. 1. Il primo motivo di ricorso è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dai giudici di merito nella sentenza impugnata, nonché è volto a prefigurare una rivalutazione e alternativa rilettura delle fonti probatorie. Il ricorrente lamenta un mancato accertamento del dolo dei reati di cui all'art. 189 commi co.1 e 6 e co.1 e 7 D.Lvo 30 aprile 1992, n. 285, sostenendo che l'integrazione dell'elemento soggettivo postula l'accertamento positivo della consapevolezza di aver determinato il sinistro stradale. Sul punto, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del consolidato principio secondo il quale l'elemento soggettivo del reato previsto dall'art. 189 C.d.S., comma 6 è integrato anche in presenza del dolo eventuale, ravvisabile in capo all'utente della strada il quale, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare in termini di immediatezza la concreta eventualità che dall'incidente sia derivato danno alle persone, non ottemperi all'obbligo di fermarsi. Dunque, per le modalità di verificazione del sinistro e per le complessive circostanze della vicenda, l'agente deve rappresentarsi la semplice possibilità che dall'incidente sia derivato un danno alle persone (Sez. 4, n. 34335 del 03/06/2009 - dep. 04/09/2009, Rizzante, Rv. 245354; Sez. 4, n. 17220 del 06/03/2012 - dep. 09/05/2012, Turcan, Rv. 252374; Sez. 6, n. 21414 del del 12/03/2013, Rv. 255429-01). La ricollegabilità della caduta alla condotta del ricorrente e la consapevolezza di quest'ultimo in ordine all'accaduto, nel senso sopra illustrato, sono congruamente argomentati dalla Corte territoriale con il richiamo alla deposizione della persona offesa. Il relativo giudizio di attendibilità è privo di fratture logiche e conforme ai principi, in quanto, secondo le argomentazioni della Corte fiorentina, si tratta di narrato lineare e riscontrato dalla oggettiva condotta del ricorrente al momento del fatto ( egli si era infatti fermato subito dopo la caduta senza tuttavia fornire le generalità e allontanandosi immediatamente dal luogo del sinistro). E' conforme ai principi anche la ritenuta configurabilità del reato di cui all'art. 189, comma 7 CdS, per il quale si richiede la effettiva presenza di lesioni (riportate dalla persona offesa) posto che, secondo i consolidati principi sul punto, chi rivendica ragioni di insussistenza del fatto illecito deve dare compiuta dimostrazione della adeguatezza dell'assistenza (Sez. 4, Sentenza n. 14610 del 30/01/2014, Rossini, Rv. 259216-01). 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. E' ormai consolidato il principio secondo cui il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6 - n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005 - 01; Sez. 5 - , n. 34379 del 11/07/2025. Rv. 288800 - 01). Nel caso in esame l'aumento per la continuazione è stato determinato in misura del tutto esigua ( un mese). 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Roma, 10 marzo 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] redana [OSCURATO:PERSONA]
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