CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 maggio 2026
Cassazione n. 16338/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentante protempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];2026 - ricorrenti -1794 contro[OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare della Ditta G G diMAZZELLI [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoMARCO [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 1236/2020 della CORTE D'APPELLO diBARI, depositata il 20/10/2020 R.G.N. 2265/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigNliuom ero registro generale 5322/2021Numero sezionale 1794/2026del 14/04/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA] PINSuAmeProI dAi .ra c colta generale 16338/2026Data pubblicazione 26/05/20261. La Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 1236/2020, harigettato l’appello proposto dall’INPS e ha confermato la decisionedel Tribunale che aveva accolto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di addebito notificato il 4 aprile 2016,emesso per il pagamento di contributi dovuti alla Gestione aziendecon lavoratori dipendenti, per l’importo di euro 2.440,85.2. La Corte territoriale ha ritenuto che la regolaritàcontributiva, ai fini del DURC, potesse essere esclusa soltanto inpresenza di omesso o parziale versamento dei contributi,reputando invece irrilevante, a tali fini, l’incompletezza o latardività della denuncia mensile, in presenza dell’avvenutopagamento.3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’INPS,affidato a un unico motivo.4.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.5. Il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza, nel terminedi sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera diconsiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo l’INPS denuncia, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedell’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296 del 2006,nonché degli artt. 5 e 7 del d.m. 24 ottobre 2007, deducendo chela regolarità contributiva richiesta per la fruizione dei beneficinormativi e contributivi non si esaurisce nell’integrale verNsuammeroe rengtisotro generale 5322/2021Numero sezionale 1794/2026delle somme dovute, ma postula anche la correttezza e laNumero di raccolta generale 16338/2026tempestività degli adempimenti dichiarativi necessari alla veDraitfai pcuabb licazione 26/05/2026della corrispondenza tra il dovuto e il versato.2. Nelle memorie depositate ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod.proc. civ., l’INPS ha richiamato il recente precedente di legittimitàrappresentato da Cass. n. 2678 del 2026, mentre ilcontroricorrente ha sostenuto che tale arresto riguarderebbe unafattispecie diversa, assumendo che, nella specie, la denunciaUNIEMENS fosse stata trasmessa in data 27 giugno 2014.3. Il ricorso è fondato.4. Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza socialedel 24 ottobre 2007, applicabile ratione temporis, disciplina ildocumento unico di regolarità contributiva e stabilisce, all’art. 5,che la regolarità contributiva sussiste soltanto in presenza dellacorrettezza degli adempimenti mensili o periodici, dellacorrispondenza tra i versamenti effettuati e quelli accertati comedovuti dagli enti previdenziali e dell’assenza di inadempienze inessere sanata soltanto se il datore di lavoro provveda allaregolarizzazione entro quindici giorni dall’invito dell’enteprevidenziale.5. Dal coordinamento di tale disciplina con l’art. 1, commi 1175e 1176, della legge n. 296 del 2006 si ricava che la nozione legaledi regolarità contributiva non coincide con la sola provadell’avvenuto versamento, ma implica il completo e correttoadempimento degli obblighi di denuncia e comunicazione, i qualiconsentono all’ente previdenziale di verificare l’esatto rapporto traretribuzioni dichiarate e contributi versati.6. L’art. 1, comma 1175, della legge n. 296 del 2006subordina, infatti, la fruizione dei benefici normativi e contributivial possesso del DURC, mentre il successivo comma 1176 demandaNumero registro generale 5322/2021alla disciplina attuativa la regolazione delle modalità di rilascioN udmeerol sezionale 1794/2026Numero di raccolta generale 16338/2026documento e delle ipotesi ostative. Ne deriva che l’inoltro correttoData pubblicazione 26/05/2026e completo delle comunicazioni relative ai dati retributivi econtributivi di ciascun dipendente costituisce presuppostoindefettibile del controllo demandato all’Istituto.7. Ne consegue che l’incompletezza o la tardività delladenuncia mensile integra un’irregolarità ostativa al rilascio delDURC, anche in presenza dell’integrale pagamento dei contributi,poiché, in mancanza di denunce corrette e tempestive, l’enteprevidenziale non è posto in condizione di controllare la riferibilitàe l’esattezza dei versamenti effettuati.8. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di questa Corte,la quale ha chiarito che la regolarità contributiva, quale requisitoper il godimento degli sgravi, deve sussistere in modo costante enon è integrata dal solo pagamento materiale dei contributi,occorrendo anche il corretto e tempestivo adempimento degliobblighi dichiarativi; ne consegue che l’omessa o tardivaregolarizzazione entro il termine assegnato con l’invito aregolarizzare preclude la fruizione dei benefici contributivi, senzache rilevi una sanatoria intervenuta successivamente (Cass. nn.1157 del 2018, 18160 del 2018, 27107 del 2018, 27108 del 2018,24854 del 2022 e 2678 del 2026).9. Nel caso di specie, la denuncia mensile presentata il 26giugno 2014 era incompleta, poiché riportava i soli dati relativi aldatore di lavoro e non anche quelli riferiti ai dipendenti, necessarial raffronto tra quanto versato e quanto dovuto; l’invio delladenuncia in forma completa è avvenuto soltanto il 19 gennaio2016, dopo l’invito a regolarizzare del 26 maggio 2015 e, quindi,oltre il termine di quindici giorni previsto dalla disciplinaregolamentare (v. pag 7 del ricorso).10. Ne consegue che, quando la denuncia mensile sia statapresentata in forma incompleta e sia stata poi integrata oltre iltermine assegnato per la regolarizzazione, non può Nruimteeron reegrisstrio generale 5322/2021Numero sezionale 1794/2026sussistente la regolarità contributiva, a prescindere dallaNumero di raccolta generale 16338/2026circostanza che il versamento dei contributi sia stato eseguitDoa.ta pubblicazione 26/05/202611. Né rileva, in senso contrario, il richiamo a una possibileregolarizzazione successiva, poiché una sanatoria ex post,svincolata dal termine e dal procedimento speciale diregolarizzazione, si porrebbe in contrasto con l’esigenza dicostante regolarità contributiva che la legge pone a fondamentodella fruizione degli sgravi.12. La sentenza impugnata, avendo attribuito rilievo esclusivoall’avvenuto pagamento dei contributi e reputato irrilevantel’inadempimento dichiarativo, non si è attenuta ai richiamatiprincipi di diritto.13. Il ricorso va, pertanto, accolto; la sentenza impugnatadeve essere cassata e, non essendo necessari ulterioriaccertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, conrigetto dell’opposizione all’avviso di addebito n.31420160000145862000.14. La novità delle questioni trattate, in considerazione delrecente consolidarsi dell’orientamento di legittimità in materia edel fatto che il precedente di questa Corte n. 2678 del 2026 è statopubblicato pochi giorni prima della camera di consiglio, nonchél’esito alterno dei giudizi di merito, giustificano l’integralecompensazione delle spese dell’intero processo. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, nonessendo necessari ulteriori accertamenti, decide nel merito conrigetto, per quanto qui in rilievo, dell’opposizione avverso l’avvisodi addebito n. 31420160000145862000.Compensa integralmente tra le parti le spese dell’interoprocesso.Roma, deciso all’adunanza camerale del 14 aprile 2026Numero registro generale 5322/2021La Presidente [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1794/2026Numero di raccolta generale 16338/2026Data pubblicazione 26/05/2026