CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 39738/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sorlevato da: TRIBUNALE UDINE nei confronti di: TRIBUNALE TRIESTEcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di UDINEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. chiede alla Corte di dichiarare la competenza del conflitto al tribunale di TRIESTE. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] (D'UFFICIO) [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude associandosi alle conclusione del Procuratore Generale dichiarando la competenza al tribunale di TRIESTE. Ritenuto in fatto 1.11 Tribunale di Trieste, con sentenza in data 11 settembre 2019, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio a prendere cognizione del procedimento proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto di truffa ai danni di [OSCURATO:PERSONA] in riferimento alla cessione dell'esercizio pubblico denominato "bar Udine" sito in Trieste, via Ghega n. 10 e ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Udine, ritenendo che nei casi di truffa contrattuale il luogo di consumazione del reato vada individuato in quello di stipulazione del contratto, che nel caso specifico rientrava nel circondario del Tribunale di Udine. 2. Esercitata nuovamente l'azione penale, il Tribunale di Udine, ricevuti gli atti, si è dichiarato territorialmente incompetente in quanto il momento consumativo del delitto di truffa è quello dell'effettivo conseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'agente con correlativo danno alla persona offesa, cosa verificatasi nel caso concreto nel luogo, situato in Trieste, nel quale avevano sede gli istituti bancari presso i quali la parte lesa aveva acceso conti correnti sui quali aveva disposto i pagamenti in favore dell'imputato a mezzo di bonifico bancario. Per tali ragioni il Tribunale di Udine ha sollevato conflitto negativo di competenza e ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione. 3. Con memoria successiva, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la necessità di considerare la natura del reato contestato di truffa contrattuale, in cui l'atto di disposizione, compiuto dalla persona offesa, si è realizzato a mezzo di bonifico bancario, strumento che non realizza il profitto dell'imputato in simultanea con il pregiudizio del disponente. 4. Su richiesta della difesa dell'imputato, proposta ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020, all'udienza odierna si procedeva alla trattazione orale del procedimento, all'esito della quale le parti hanno concluso per la determinazione della competenza del Tribunale di Trieste. Considerato in diritto 1.11 conflitto negativo è ammissibile in rito per avere entrambi i giudici coinvolti ricusato di prendere cognizione del procedimento penale, promosso a carico dello stesso imputato in ordine al medesimo fatto di reato, con ciò determinando la stasi del procedimento, superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen.. 2. Quanto alla regola di determinazione della competenza per territorio, va premesso che a carico di [OSCURATO:PERSONA] è stata elevata l'accusa di cui all'art. 641 ...._ 714/ cod. pen. per avere indotto con artifici e raggiri [OSCURATO:PERSONA] ad acquistare l'esercizio pubblico denominato bar Udine, sito in Trieste via Ghega, inducendola in errore sulla redditività dell'attività e sulla sua reale situazione patrimoniale e procurandosi l'ingiusto profitto, costituito del perfezionamernto del contratto e dall'incasso del corrispettivo per complessivi euro 55.000. 2.1 Ciò posto, il punto di effettivo contrasto tra i giudici, chiamati a pronunciarsi nei riguardi della vicenda penale contestata ad Esposito, investe l'individuazione del luogo di consumazione del delitto. Al riguardo il Tribunale di Trieste, con rilievi contestati esplicitamente dal giudice rimettente, ha osservato che il delitto di truffa contrattuale deve ritenersi consumato nel luogo di conclusione della vicenda negoziale, posto che dall'imputazione non erano evincibili le circostanze di tempo e luogo nelle quali la persona offesa avrebbe effettuato i pagamenti e l'imputato li avrebbe ricevuti. Pertanto, ha ritenuto che la competenza dovesse essere stabilita in base alla regola sussidiaria di cui all'art. 9, comma 1, cod. proc. pen., ossia in base al luogo in cui si è svolta una parte dell'azione. 2.2 La soluzione prescelta dal Tribunale di Trieste non è corretta sul piano giuridico e non considera tutte le informazioni fattuali deducibili dagli atti. 2.2.1 In primo luogo, quel giudice non pare avere focalizzato il contenuto dell'addebito per come formulato nell'imputazione. La descrizione in chiave accusatoria dell'ingiusto profitto conseguito dall'imputato in dipendenza dell'induzione in errore della persona offesa menziona sia la stipulazione del contratto, che, in assenza della condotta ingannatoria, la vittima non avrebbe accettato di concludere, sia il versamento del corrispettivo per un importo complessivo di 55.000 euro, ma l'indicazione . del luogo di commissione del fatto di reato come avvenuto in Latisana riguarda esclusivamente il perfezionamento del negozio di compravendita. Per contro, l'atto querelatorio presentato dalla persona offesa ed i documenti ad esso allegati, correttamente considerati dal Tribunale di Udine e valutabili per l'esatta comprensione del fatto e per stabilire la competenza alla stregua della contestazione dell'accusa, indicano che il pagamento della somma pattuita a titolo di corrispettivo era avvenuta in più soluzioni, in parte al momento della conclusione del contratto preliminare, in parte successivamente alla stipulazione dell'atto traslativo definitivo. Sul piano della localizzazione degli atti solutori emerge dalla documentazione prodotta, cui anche la difesa dell'imputato ha fatto cenno nella sua memoria, che i pagamenti erano stati compiuti mediante bonifici bancari, ossia mediante disposizioni di prelievo della provvista da conti correnti accesi •dalla disponente presso istituti di credito di Trieste, eseguite dalla banca incaricata in favore della beneficiaria società [OSCURATO:SOCIETA]. legalmente rappresentata da Esposito, nonché in due casi in favore dei soci della stessa, con accredito sui loro conti correnti, accesi presso filiali di Trieste di istituti bancari, quanto meno per i versamenti del 24 febbraio 2017, del 2 maggio 2017 e dell'8 giugno 2017. 2.2.2 Tanto premesso in punto di fatto, per quanto vada riaffermato il principio generale che in tema di competenza la relativa determinazione dipende dalla contestazione dell'addebito operata dal pubblico ministero (Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018, Confl. comp. in proc. Giugliano, rv. 273484), è altrettanto vero che non possono ignorarsi i dati informativi evincibili dagli atti, quando, come nel caso in esame, consentano di ricavare notizie utili per focalizzare il luogo di consumazione del reato. Inoltre, s'impone la considerazione dei principi interpretativi, dettati da questa Corte in riferimento alla fattispecie di truffa, la quale ha affermato che il reato di cui all'art. 640 cod. pen. «nell'ipotesi di truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni ed il conseguente pagamento "on line", il reato si consuma nel luogo ove l'agente consegue l'ingiusto profitto e non già in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa» (Sez. 2, n. 7749 del 04/11/2014, dep. 2015, Giannetto, Rv. 264696). A ragione di tale affermazione si richiama la natura istantanea e di danno del reato di truffa, il cui perfezionarsi è segnato dal momento e nel luogo in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la deminutio patrimoni del soggetto passivo (Sez. U, n. 1 del 16/12/1998, dep. 1999, Cellamare, Rv. 212079; Sez. 2, n. 48027 del 20/10/2016, Vallelonga, Rv. 268369); la sua consumazione si verifica quindi nel momento in cui l'autore consegue l'effettivo incameramento del profitto ed il raggirato subisce la definitiva perdita di quanto oggetto di disposizione patrimoniale. Ulteriore sviluppo della medesima linea interpretativa è stato delineato in riferimento alle situazioni in cui il profitto viene conseguito attraverso strumenti telematici, quali bonifici, pagamenti on-line o rimesse in conto corrente, in cui le modalità del sistema di pagamento non presentano le caratteristiche di immediata irreversibilità per chi esegue l'operazione e di contestuale arricchimento per il soggetto agente, che connotano, invece, le ricariche su carte Postepay o strumenti similari. Come opportunamente rilevato da Sez. F., n. 37400 del 30/08/2016, F., Rv. 268011, «In tema di truffa, se il profitto è conseguito mediante un bonifico bancario, il reato si consuma con l'accreditamento della somma di denaro sul conto corrente del destinatario, ne consegue che, ai fini della determinazione della competenza per territorio, occorre fare riferimento all'istituto bancario del luogo in cui il destinatario del bonifico ha aperto il conto corrente» (negli stessi termini Sez. 2, n. 54948 del 16/11/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271761; Sez. 2, n. 17322 del 18/01/2019, Creo, Rv. 276420). In coerenza con questi principi, che il Collegio condivide, la competenza a giudicare del fatto ascritto all'imputato spetta al Tribunale di Trieste, poiché dagli atti risulta che la parte lesa aveva operato il pagamento del prezzo mediante /i accredito degli importi versati su conti correnti aperti presso filiali di istituti bancari di quella città. Va dunque stabilita la competenza del Tribunale di Trieste. P. Q. M. Dichiara la competenza del Tri