CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 giugno 2025
Cassazione n. 23616/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che, con un unico composito motivo, denuncia la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), ed e), cod. proc. pen. in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., è inammissibile perché deduce doglianze in punto di fatto, peraltro meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, e perché, lungi dall'evidenziare profili di illogicità della motivazione, si limita ad attaccare profili ricostruttivi del fatto, che esulano dal perimetro stabilito dell'art. 606 cod. proc. pen., posto che la Corte di merito, con un valutazione fattuale non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in questa sede di legittimità - ha ribadito che alla determinazione dell'ammontare dell'imponibile, rilevante ai fini delle dichiarazioni fiscali - nella specie, del tutto omesse con riferimento alle annualità di imposta 2014, 2015 e 2016 - si pervenuti utilizzando le fatture di vendita emesse dai soggetti tedeschi a favore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., società dell'imputato aventi ad oggetto il commercio di autovetture, ipotizzando, in maniera del tutto logica, che le vetture fossero state vendute al prezzo di acquisto, sicché sarebbe stato onere dell'imputato dimostrare di avere sostenuto dei costi, prova che non è stata nemmeno allegata; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 giugno 2025.