CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 ottobre 2024
Cassazione n. 26855/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n . 14390 /20 1 9 r.g. propost o da: [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procuraspeciale allegata al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 27, presso lostudio dell’[OSCURATO:PERSONA] . - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] per le Società e la Borsa, con sede in Roma, alla via G.B. Martini n. 3, in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore dott. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difes a , giusta procur a speciale allegat a al controricorso , da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia nella propria sede, presso l’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrent e - avverso la sentenza, n.cron. 7007/2018, de l la [OSCURATO:PERSONA] ROMApubblicatail giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 10/10/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto notificato il 30 aprile 1999, [OSCURATO:PERSONA], unitamente ad altri centoventitrérisparmiatori, tutti clienti della commissionaria di borsa [OSCURATO:SOCIETA]., citarono la [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] per le Società e la Borsa innanzi al Tribunale di Roma chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da essi patiti in conseguenza del fallimento della menzionata SIM, a loro dire autorizzata all’esercizio dell’attività di intermediazione immobiliare in assenza dei requisiti di legge. 1.1. Costituendosi in giudizio, la [OSCURATO:PERSONA] eccepì la improcedibilità, in rito e nel merito, dell’avversa azione, comunque contestando la pretesa che ne costituiva l’oggetto di cui chiese il rigetto. 1.2. Istruita la causa documentalmente, l’adito tribunale: i) con sentenza non definitiva n. 20934/2002, dichiarò la nullità della citazione dell’attore [OSCURATO:PERSONA], respinse tutte le eccezioni pregiudiziali, in rito e nel merito, sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA] e rimise la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio. La convenuta formulò tempestiva riserva di gravame contro questa decisione; ii) con successiva sentenza definitiva n. 34309/2024, accolse le domande di ciascun attore, sul presupposto della illegittima iscrizione della società Zoppi (commissionaria di borsa) all’albo delle SIM, rilasciata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 28 dicembre 1992, e, per l’effetto, condannòquest’ultima al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore di ognuno di essi, delle somme ivi liquidate in via equitativa e specificamente indicate in dispositivo, oltre accessori e spese di lite. 2. Pronunciando sul gravame promosso contro entrambe tali pronunce dalla [OSCURATO:PERSONA] con atto notificato alle controparti il 19 aprile 2005, l’adita Corte di appello di Roma, con sentenza del 10 ottobre/6 novembre 2018, n. 7007: i) rimarcò, in primis, che si erano verificati, «nel corso degli anni, in sede di precisazione delle conclusioni, una serie di decessi di singoli appellati – con conseguenti dichiarazioni di interruzione del giudizio, tutti riassunti tempestivamente e ritualmente dalla [OSCURATO:PERSONA] –fino all’udienza del 12 luglio 2017, in cui il Collegio, ritenuta la scindibilità delle cause, per i fini che qui rilevano, interrompeva il giudizio nei confronti [OSCURATO:PERSONA] (di cui era stato dichiarato il decesso all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e tratteneva la causa in decisione per tutte le altre parti regolarmente costituite»; ii) precisò, poi, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva provveduto «a riassumere il giudizioex art. 303 cod. proc. civ. – collettivamente ed impersonalmente – nei confronti degli eredi del defunto [OSCURATO:PERSONA]» e che si era costituita, quale erede di quest’ultimo, [OSCURATO:PERSONA], «sollecitando il rigetto del gravame, delle istanze istruttorie e delle richieste restitutorie di controparte»; iii) infine, confermò la impugnata sentenza non definitiva n. 20934/2002, accolse l’appello contro quella definitiva e, per l’effetto, rigettò le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], e la condannò a restituire alla [OSCURATO:PERSONA] quanto percepito dal suo dante causa in esecuzione della sentenza di primo grado, compresa la quota delle spese di lite, oltre agli interessi legali dalla data del pagamento al saldo effettivo. 2.1. In particolare, per quanto qui di residuo interesse, quella corte escluse che potesse attribuirsi all’appellante una qualsivoglia responsabilità per i danni lamentati (anche) dal [OSCURATO:PERSONA], osservando (cfr., amplius, pag. 9 e ss. della sentenza n. 7007/2018) che: i) «[…], non può imputarsi alla [OSCURATO:PERSONA] una diretta e autonoma responsabilità civile, ex art. 2043 codice civile, per i danni cagionati ai risparmiatori e dovuti unicamente alla autonomamala gestio della [OSCURATO:SOCIETA], prima commissariata e poi fallita»; ii) «Risulta, infatti, per tabulas che la [OSCURATO:PERSONA], nel periodo antecedente l'autorizzazione all'iscrizione della [OSCURATO:SOCIETA] nell'apposito albo, aveva posto in essere, a norma dell'art. 19 della L. n. 1/1991, una serie di controlli ed accertamenti ispettivi, di fatto, però,fuorviati, obnubilati ed ostacolati dalle false comunicazioni sociali del Presidente [OSCURATO:PERSONA], poi condannato con sentenze del Tribunale penale e della Corte di Appello di Milano. La stessa assoluzione dei funzionari [OSCURATO:PERSONA] (Maccarone e Conti) – imputati in sede penale –dal concorso nei reati ascritti all'[OSCURATO:PERSONA] non può che essere letta nel senso di escludere la responsabilità (per fatto dei dipendenti) della Commissione. In altre parole, se è vero che la [OSCURATO:PERSONA] aveva un potere di verifica e di controllo sulla sussistenza dei requisiti, patrimoniali e soggettivi, previsti dall’art. 19 della L. n. 19/91 e formalmente posseduti dalla Zoppi al momento dell’autorizzazione ad operare come SIM, è altrettanto indubbio che, avendo la Commissione esercitato i poteri istruttori, ispettivi ed inibitori di sua competenza, al momento della iscrizione della Zoppi all’albo SIM, non si ravvisa un collegamento diretto tra tale autorizzazione all’iscrizione, in presenza dei requisiti di legge, e le successive perdite finanziarie, lamentate dai risparmiatori ed asseverate nello stato passivo di formazione giudiziale del Fallimento»; iii) «In proposito – come bene eccepito dall’appellante – manca, in ogni caso, la prova di quando gli investitori abbiano conferito i propri risparmi aZoppi, se, cioè, prima o dopo l'intervento della [OSCURATO:PERSONA] che aveva autorizzato l'iscrizione della società poi fallita nell'albo speciale delle SIM. In altre parole, non vi è dubbio che, sotto il profilo del nesso di causalità, il danno ai risparmiatori sia stato esclusivamente cagionato dalla condotta fraudolenta e dissimulatrice dell’[OSCURATO:PERSONA], mentre non vi è prova che le perdite finanziarie degli investitori siano dipese da una colpevole omessa vigilanza e verifica dei presupposti e requisiti, patrimoniali e personali, per l’iscrizione della società Zoppi nell’albo Sim della [OSCURATO:PERSONA]». 3. Per la cassazione di questa sentenza ha promosso ricorso [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi, illustrati anche da memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ. Ha resistito, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] per le Società e la Borsa. [OSCURATO:PERSONA] 1. I formulati motivi di impugnazione prospettano, rispettivamente, in sintesi: I) «Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione delle seguenti norme di diritto: violazione della Legge 2 gennaio 1991, n. 1, artt. 3 e 19 ("Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari", come vigente all'epoca dei fatti causa) e dell'art. 2043 5 c.c.». Si ascrive alla corte distrettuale di non aver considerato il dovere di vigilanza e di inibizione che la legge n. 1 del 1991 prescriveva alla [OSCURATO:PERSONA], la quale concesse, il 28 dicembre 1992, alla Commissionaria di [OSCURATO:PERSONA], che non aveva i requisiti di legge, di divenire SIM (la [OSCURATO:SOCIETA] sarà commissariata nel 1993, per poi fallire nel 1994) quando la prima aveva il potere e dovere di inibirlo, con conseguente danno cagionato ai risparmiatori per culpa in vigilando; II) «Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». Si assume che [OSCURATO:PERSONA], «prima di autorizzare la Commissionaria di [OSCURATO:PERSONA] a divenire [OSCURATO:SOCIETA], ha disposto tantissime ispezioni senza mai valorizzarne le risultanze; l'esito dell'ultima ispezione pervenne sulla scrivania della Commissione la mattina del giorno stesso nel cui pomeriggio la [OSCURATO:PERSONA] autorizzò la trasformazione in SIM: detto esito era allarmante e preclusivo al “via libera" e pertanto la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto inibire detta trasformazione. Ebbene, la Corte di Appello, incomprensibilmente, afferma che [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente esercitato i poteri inibitori mentre l'oggetto del giudizio è, in sostanza, proprio il fatto che [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di esercitare i poteri inibitori che la Legge n. 1/91 le conferiva. Se avesse esercitato i poteri inibitori, avrebbe inibito alla [OSCURATO:PERSONA] di divenire [OSCURATO:SOCIETA] e i risparmiatori non avrebbero subito i danni che il Tribunale civile di Roma ha loro riconosciuto». 2.Il primo di tali motivi si rivela complessivamente inammissibile alla stregua delle considerazioni tutte di cui appresso. 2.1. Giova premettere che il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. (specificamente invocato dalla ricorrente nella doglianza in esame) può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr. Cass. nn. 19423, 16448 e 5436 del 2024; Cass.n. 1015 del 2023; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 3246 del 2022; Cass. n. 596 del 2022; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 28462 del 2021; Cass. n. 25343 del 2021; Cass. n. 4226 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 27909 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27686 del 2018). È opportuno evidenziare, inoltre, che questa Corte, ancora recentemente (cfr., pure nelle rispettive motivazioni, oltre alle pronunce appena citate, Cass. n. 35041 del 2022, Cass. n. 33961 del 2022 e Cass. n. 13408 del 2022), ha chiarito, tra l’altro, che: a) non integra violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge; b) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); c) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015). 2.2. È doveroso rammentare, poi, che, come spiegato da Cass. n. 22164 del 2019, (cfr. pag. 8-9 della motivazione), «l'attività di natura discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] deve svolgersi non solo nei limiti e con l'esercizio dei poteri di cui alle leggi speciali che ne regolano il funzionamento, ma anche della norma primaria delneminem laedere, alla luce dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buona amministrazione della P.A. (art. 97 Cost.) e di tutela del risparmio (art. 47 Cost.). Pertanto, la norma dell'art. 2043 c.c. è applicabile anche nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], in quanto si pone come limite esterno alla sua attività discrezionale, la quale, di per sé, non può mai estendersi alla scelta radicale tra l'attivarsi o meno, specie qualora siano emersi gravi indizi di irregolarità. Dunque, anche in detto ambito l'illecito civile segue le comuni regole codicistiche per quanto riguarda l'imputabilità soggettiva, il nesso di causalità, l'evento di danno e la sua quantificazione, con la precisazione che, ove, come nella specie, l'addebito si configura come omissione di un certo comportamento, tale omissione trova rilievo, quale condizione determinativa del processo causale dell'evento dannoso, allorché si tratti di condotta imposta da una norma giuridica specifica, per cui il giudizio relativo alla sussistenza del nesso causale non può limitarsi alla mera valutazione della materialità fattuale, bensì postula la preventiva individuazione dell'obbligo specifico di tenere la condotta omessa in capo al soggetto». 2.2.1. A tal riguardo, dunque, vengono in evidenza i poteri-doveri della [OSCURATO:PERSONA], funzionali all'esercizio delle sue attribuzioni di vigilanza e controllo, siccome individuati ed imposti dalla normativa di settore nel tempo succedutasi, riguardanti, per quanto qui di concreto interesse, i compiti specifici di vigilanza nei riguardi delle società di intermediazione mobiliare (S.i.m.), assumendo già al momento dell'autorizzazione all'attività i poteri di accertamento di taluni requisiti (art. 3), concernenti: i) la consistenza del capitale sociale della società per azioni (comma 2, lett. a); ii) l'onorabilità degli amministratori, direttori generali e dirigenti muniti di rappresentanza, anche in relazione al possesso delle condizioni di non esclusione dai locali della borsa di cui all'art. 8 della legge n. 272 del 1913 e con estensione dei menzionati requisiti a coloro, persone fisiche o giuridiche, che esercitino, anche in vi indiretta, il controllo della S.i.m. (artt. 3, comma 1 0 2, lettere a, bed e, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, richiamato anche dal successivo art. 18). 2.2.2. Poteri di accertamento corroborati, altresì, dalle indicazioni provenienti dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], dettati in forza di proprio regolamento, circa le modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'albo delle S.i.m., gli elementi informativi che la domanda deve contenere, i documenti che devono essere forniti in allegato, nonché le modalità di svolgimento dell'istruttoria (art. 3, comma 3, della citata legge n. 1 del 1991). 2.3. È sicuramente vero, poi, che, come si legge in Cass. n. 1070 del 2019 (cfr. pag. 12 e ss. della sua motivazione), il sistema dei controlli e relative sanzioni spettanti alla [OSCURATO:PERSONA] giusta quanto previsto dalla legge n. 1 del 1991 – pacificamente applicabile ratione temporis alla odierna controversia – « era diretto alla tutela “dell'interesse alla correttezza del comportamento degli intermediari finanziari, per i riflessi che ne possono derivare sul buon funzionamento dell'intero mercato" (Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2007, n. 26725), essendo la [OSCURATO:PERSONA] non soltanto "organo di vigilanza del mercato dei valori, ma... anche organo di garanzia del risparmio pubblico e privato" (Cass. 23 marzo 2011, n. 6681)». 2.3.1. Ne deriva, quindi, in linea generale, che la [OSCURATO:PERSONA], nella veste ad essa riconosciuta dal legislatore di "organo di garanzia del risparmio", era (ed è) assoggettata ad un vero e proprio obbligo giuridico di impedire o circoscrivere, nei limiti del possibile, possibili danni a carico di risparmiatori mediante l'esercizio dei propri poteri ispettivi e di vigilanza. Una tale conclusione, del resto, trova conferma nel principio, sancito da Cass. n. 6681 del 2011 (e ribadito, poi, come si è già detto, da Cass. n. 22164 del 2019), che il Collegio condivide, secondo cui «L'attività di natura discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] deve svolgersi non solo nei limiti e con l'esercizio dei poteri di cui alle leggi speciali che ne regolano il funzionamento, ma anche della norma primaria delneminem laedere, alla luce dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buona amministrazione della P.A. (art. 97 Cost.) e di tutela del risparmio (art. 47 Cost.). Pertanto, la norma dell'art. 2043 cod. civ. è applicabile anche nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], in quanto si pone come limite esterno alla sua attività discrezionale, e l'illecito civile segue le comuni regole del codice civile anche per quanto riguarda la cd. imputabilità soggettiva, il nesso di causalità, l'evento di danno e la sua quantificazione». 2.4. È necessario ricordare, infine, che, allorquando agisca exart. 2043 cod. civ., spetta alla parte attrice, giusta la regola desumibile dall’art. 2697 cod. civ., dimostrare il fatto, l’evento dannoso ed il nesso di causalità tra il primo ed il secondo, altresì precisandosi, in relazione a quest’ultimo profilo e tenuto conto della concreta vicenda oggi all’esame di questa Corte, che: i) la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell’accertamento della probabilità, positiva o negativa, del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale che pone al posto dell’omissione il comportamento accertato come dovuto; ii ) costituisce apprezzamento di fatto, non censurabile in sede di legittimità, la verifica della sussistenza, o meno, di una condotta, anche omissiva, dotata di efficienza determinante ed assorbente, tale da escludere ogni responsabilità concorrente; iii ) parimenti costituisce apprezzamento incensurabile quello concernente tanto l'idoneità dell'espletamento dei necessari controlli ad impedire il verificarsi del danno secondo il principio della regolarità causale, quanto la violazione dell'obbligo di diligenza per aver tardato ad attivarsi a seguito delle notizie apprese. 2.5. Fermo tutto quanto precede, rileva il Collegio che, come si è ampiamente riferito al § 2.1. dei “Fatti di causa”, la corte distrettuale ha escluso che potesse attribuirsi alla odierna controricorrente una qualsivoglia responsabilità per i danni lamentati (anche) dal [OSCURATO:PERSONA], dante causa della qui ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 2.5.1. A tale conclusione la stessa è giunta, all’esito della valutazione del materiale istruttorio, opinando che quei danni erano stati dovuti unicamente alla autonoma mala gestiodella [OSCURATO:SOCIETA], prima commissariata e poi fallita. 2.5.2. Invero, risultava «per tabulas che la [OSCURATO:PERSONA], nel periodo antecedente l'autorizzazione all'iscrizione della [OSCURATO:SOCIETA] nell'apposito albo, aveva posto in essere, a norma dell'art. 19 della L. n. 1/1991, una serie di controlli ed accertamenti ispettivi, di fatto, però, fuorviati, obnubilati ed ostacolati dalle false comunicazioni sociali del Presidente [OSCURATO:PERSONA], poi condannato con sentenze del Tribunale penale e della Corte di Appello di Milano. […]. In altre parole, se è vero che la [OSCURATO:PERSONA] aveva un potere di verifica e di controllo sulla sussistenza dei requisiti, patrimoniali e soggettivi, previsti dall’art. 19 della L. n. 19/91 e formalmente posseduti dalla Zoppi al momento dell’autorizzazione ad operare come SIM, è altrettanto indubbio che, avendo la Commissione esercitato i poteri istruttori, ispettivi ed inibitori di sua competenza, al momento della iscrizione della Zoppi all’albo SIM, non si ravvisa un collegamento diretto tra tale autorizzazione all’iscrizione, in presenza dei requisiti di legge, e le successive perdite finanziarie, lamentate dai risparmiatori ed asseverate nello stato passivo di formazione giudiziale del Fallimento». 2.5.3. La stessa corte, poi, ha ulteriormente puntualizzato che «[…] manca, in ogni caso, la prova di quando gli investitori abbiano conferito i propri risparmi a Zoppi, se, cioè, prima o dopo l'intervento della [OSCURATO:PERSONA] che aveva autorizzato l'iscrizione della società poi fallita nell'albo speciale delle SIM». Affermazione, quest’ultima, rimasta priva di adeguata e specifica censura, in questa sede, da parte della ricorrente: tale non può considerarsi, infatti, il solo assunto, assolutamente generico, oltre che implicante accertamenti di natura fattuale preclusi dalla natura del giudizio di legittimità, rinvenibile alla pag. 19 del ricorso, secondo cui «Erra, […], la Corte nell’affermare in sentenza che era necessario individuare l’arco temporale nel quale gli investimenti sono stati fatti; se [OSCURATO:PERSONA] non avesse concesso l’imprimatur alla Zoppi di divenire SIM, tutti coloro che da detta data di concessione in poi [28/12/92] hanno effettuato investimenti non li avrebbero fatti in quanto la SIM non sarebbe esistita; coloro i quali avevano effettuato investimenti prima di quel 28/12/92 potevano chiederne ed ottenerne la restituzione: infatti, il passivo di 44 miliardi di lire [dati del fallimento] si creò proprio nel periodo successivo all’imprimatur della [OSCURATO:PERSONA]. Fra l’altro, la maggior parte degli odierni ricorrenti fecero, mantennero e rinnovarono gli investimenti dopo quella data e proprio perché si sentivano garantiti dall’operato della [OSCURATO:PERSONA] e comunque la liquidazione di primo grado è stata fatta in via equitativa con una decurtazione del 55% sulla somma effettivamente perduta[…]». 2.5.4. In definitiva, la corte capitolina ha ricondotto il danno lamentato dai risparmiatori alla condotta fraudolenta e dissimulatrice del presidente della [OSCURATO:SOCIETA]., contestualmente escludendo, in assenza di idonea dimostrazione in tal senso, che le perdite finanziarie degli investitori siano dipese da una colpevole omessa vigilanza e verifica, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dei presupposti e requisiti, patrimoniali e personali, per l’iscrizione della società Zoppi nell’alboSim di quest’ultima. 2.6. Posto, allora, che, come si è già riferito, la ricorrente non si confronta adeguatamente con il rilievo della corte territoriale, chiaramente decisivo, concernente la carenza di prova circa il quando (se, cioè, prima o dopo l'intervento della [OSCURATO:PERSONA] che aveva autorizzato l'iscrizione della società poi fallita nell'albo speciale delle SIM) gli investitori avevano conferito i propri risparmi alla Zoppi, non resta che prendere atto degli accertamenti fattuali compiti dalla corte di merito, accertamenti, rispetto ai quali le argomentazioni della censura in esame, benché sotto l’egida della violazione di legge, si rivelano sostanzialmente volte ad ottenerne un riesame, così dimenticando che: i) il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili edesaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 19423, 16448 e 15033 del 2024; Cass. nn. 13408, 10033 e 9014 del 2023; Cass. n. 31071 del 2022; Cass. nn. 28462 e 25343 del 2021; Cass. n. 16700 del 2020. Si veda pure Cass., SU, n. 23745 del 2020, a tenore della quale, «In tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni –la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa»); ii) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. l’ampia rassegna giurisprudenziale già indicata alla fine del § 2.1. di questa motivazione); iii) il giudizio legittimità non può essere trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn. 32026 e 40493 del 2021; Cass. nn. 1822, 2195, 3250, 5490, 9352, 13408, 5237, 21424, 30435, 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299, 13787, 14595, 17578, 27522, 30878 e35782 del 2023; Cass. nn. 4582, 4979, 5043, 6257, 9429, 10712, 19423 e 25495 del 2024). 2.7. Ragioni di completezza, infine, atteso il richiamo ad essa contenuto nella memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ. della ricorrente depositata il 27 settembre 2024, impongono di rimarcare che, nella fattispecie esaminata da Cass. n. 22164 del 2019,– diversamente da quella oggi all’attenzione di questo Collegio, nella quale, come si è riferito, la corte distrettuale ha escluso qualsivoglia responsabilità dell’appellante oggi controricorrente –erano stati entrambi i giudici di merito ad accertare, inconcreto, la responsabilità della CONSOBe la Suprema Corte disattese i motivi di ricorso di quest’ultima senza assolutamente rimettere in discussione, ovviamente (né avrebbe potuto farlo, stanti le caratteristiche proprie del giudizio di legittimità), quell’accertamento fattuale. 3. Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile.3.1. Invero, è opportuno premettere che il vizio di motivazione, ancor più in rapporto all’attuale testo – introdotto dall’art. 54, comma 1, lett. b) , del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 134 del 2012 – dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa dalla corte di appello il 6 novembre 2018), non può consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice predetto individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrarei fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova; mentre alla Corte di cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti (cfr. Cass. nn. 6127 e 2607 del 2024; Cass. n. 30878 del 2023). 3.1.1. In altri termini, l'attuale art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass., nn. 6127 e 2607 del 2024; Cass., SU, n. 23650 del 2022; Cass. n. 9351 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 4477 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015). A tanto deve solo aggiungersi che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 3845 del 2018; Cass. n. 9253 del 2017), così come il mancato esame di elementi probatori contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia costituisce vizio di omesso esame di un fatto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza, e non di mera probabilità, l'efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la ratio decidendi viene a trovarsi priva di fondamento (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 3845 del 2018; Cass. n. 20188 del 2017). 3.2. Alla stregua di tali principi, che il Collegio condivide ed intende ribadire, ne deriva, quindi, in via assolutamente dirimente, che il preteso omesso esame come lamentato nella odierna doglianza della Correnti si rivela, a tacer d’altro, privo di decisività, posto che, come si è già precedentemente riferito, la ricorrente non si è confrontata adeguatamente con il rilievo della corte territoriale, questo si chiaramente decisivo, concernente la carenza di prova circa il quando (se, cioè, prima o dopo l'intervento della [OSCURATO:PERSONA] che aveva autorizzato l'iscrizione della società poi fallita nell'albo speciale delle SIM) gli investitori avevano conferito i propri risparmi alla Zoppi. 4. In definitiva, l’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], deve essere dichiarato inammissibile, potendo le spese di questo giudizio di legittimità essere interamente compensate tra le parti, ricorrendone i presupposti di cui all’art. 92, comma 2, cod. proc. civ.,come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, anche tenuto conto dei contrastanti esiti dei giudizi di merito, altresì dandosi atto, stante il tenore della pronuncia adottata, –in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, nella indicata qualità, di un ulteriore importo a titolo dì contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], e compensa interamente tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussisten